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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente Via Napoleone Colajanni n. 21, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gianna
Lo Fermo;
e da
, nato a [...] il [...] e residente a [...](En), Parte_2
Via Napoleone Colajanni n. 21 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Cinzia Angela
Ingala;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina Parte_2
(EN), in data 16.04.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca (EN) al n. 28 P. 2 S. C anno 2009, e che dall'unione coniugale è Per_ nata una figlia, (nata a [...] in data [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. i coniugi restano liberi di fissare, ciascuno per proprio conto, la rispettiva residenza o domicilio;
3. la casa coniugale innanzi descritta, appartamento sita a Barrafranca (EN) in via Colajanni n. 21, con ogni arredo in essa contenuto e l'annesso garage (che dovrà essere liberato dall'attrezzatura presente del sig. entro giorni sessanta dalla presentazione presente ricorso), resterà Pt_2 assegnata alla sig.ra in ragione della collocazione prevalente presso di sé della Parte_1 figlia minore , che verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
4. l'auto CI MU TG. EP264LH, intestata alla sig.ra ed acquistata in costanza Parte_1 di matrimonio, resterà in uso alla stessa mentre l'auto Volkswagen Passat targata CF470XH già di proprietà del Signor acquistata prima del matrimonio, resterà in uso allo stesso;
Pt_2
5. in capo ad entrambi i genitori permane la titolarità e l'esercizio della potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate di comune accordo tra i genitori così come le spese straordinarie;
6. i coniugi si impegnano a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, pertanto, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione checoinvolga la vita ed educazione della figlia, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra la figlia e ciascuno dei genitori ed a tenerla aliena da ogni ipotesi di conflittualità;
7. il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia regolarmente a fine settimana Parte_2 alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio (dalle ore 17.30) e fino alla domenica sera (alle ore
20.00); potrà, inoltre, tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, dalle ore 17:00 (o comunque a fine doposcuola) alle ore 20:30, salvo diverso accordo tra i genitori sulla base delle esigenze della minore;
trascorrerà, inoltre, con la figlia, previo accordo con la madre, quindici giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, con possibilità di portare la minore lontano dal luogo di residenza abituale;
uguale diritto spetterà per il medesimo periodo (quindici giorni) alla madre;
i genitori dovranno preventivamente (e comunque non oltre i quindici giorni prima della data di partenza) comunicare, l'uno all'altro, il luogo ed il periodo in cui verranno trascorse le vacanze. La figlia, ancora, trascorrerà, ad anni alterni, il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre (gli anni pari) e viceversa l'anno successivo (gli anni dispari), per un periodo di almeno 6 giorni consecutivi, comprensivi di pernottamento;
trascorrerà, inoltre, ad anni alterni la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre (gli anni pari) e viceversa l'anno successivo (gli anni dispari), per un periodo continuativo di almeno tre giorni comprensivi di pernottamento. I ponti primaverili, il 2 giugno e le altre festività, onomastico e ricorrenze nel corso dell'anno saranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni (gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre). Il giorno del compleanno della bambina i genitori si impegnano ad organizzare e partecipare ad una festa comune o, in caso di disaccordo, la bambina trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (dall'uscita di scuola, se giornata scolastica o, in caso di giorno festivo, dalle ore 10.00 fino alle ore 23.00) e, precisamente, gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre.
La bambina potrà trascorrere il giorno del compleanno del padre (11 giugno) con lo stesso dalle ore
10.00 fino alle ore 23.00.
Considerato che
la madre compie gli anni il giorno di Natale la bambina lo trascorrerà con la madre, ad anni alterni, come sopra. Naturalmente resta inteso che i genitori possono di comune accordo concordare di volta in volta variazioni al suddetto programma di visite compatibilmente con i rispettivi impegni e, soprattutto, con le esigenze della minore.
8. in ragione dei tempi di permanenza della figlia presso di sé e dei relativi compiti di accudimento e cura, il padre corrisponderà per il suo mantenimento la somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente personale della GN , i cui estremi, compreso il Codice Iban, saranno Parte_1 debitamente comunicati da quest'ultima;
9. le spese straordinarie - in via esemplificativa relative all'educazione, scuola (limitatamente a quelle sostenute all'inizio dell'anno scolastico per l'acquisto dei libri e per l'eventuale parte eccedente rispetto a quella rimborsata dall'Ente pubblico, zaino, diario ecc.), doposcuola, sport e salute della minore, gite scolastiche, dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ognuno;
10. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
11. eventuali assegni sociali, familiari, unici e/o comunque denominati, cui avesse diritto la figlia minore, saranno percepiti nella misura di legge da entrambi i coniugi,con l'impegno di costoro di sottoscrivere eventuali rinunce e/o assensi che dovessero essere necessari per l'attribuzione;
12. I coniugi si danno atto di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere in dipendenza e conseguenza del matrimonio, e, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano ampia e reciproca quietanza”. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. c.f. Parte_1
e C.F. ), che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2 contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina (EN), in data 16.04.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca (EN) al n.
28 P. 2 S. C anno 20092);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025. Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente Via Napoleone Colajanni n. 21, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gianna
Lo Fermo;
e da
, nato a [...] il [...] e residente a [...](En), Parte_2
Via Napoleone Colajanni n. 21 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Cinzia Angela
Ingala;
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Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina Parte_2
(EN), in data 16.04.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca (EN) al n. 28 P. 2 S. C anno 2009, e che dall'unione coniugale è Per_ nata una figlia, (nata a [...] in data [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. i coniugi restano liberi di fissare, ciascuno per proprio conto, la rispettiva residenza o domicilio;
3. la casa coniugale innanzi descritta, appartamento sita a Barrafranca (EN) in via Colajanni n. 21, con ogni arredo in essa contenuto e l'annesso garage (che dovrà essere liberato dall'attrezzatura presente del sig. entro giorni sessanta dalla presentazione presente ricorso), resterà Pt_2 assegnata alla sig.ra in ragione della collocazione prevalente presso di sé della Parte_1 figlia minore , che verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
4. l'auto CI MU TG. EP264LH, intestata alla sig.ra ed acquistata in costanza Parte_1 di matrimonio, resterà in uso alla stessa mentre l'auto Volkswagen Passat targata CF470XH già di proprietà del Signor acquistata prima del matrimonio, resterà in uso allo stesso;
Pt_2
5. in capo ad entrambi i genitori permane la titolarità e l'esercizio della potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate di comune accordo tra i genitori così come le spese straordinarie;
6. i coniugi si impegnano a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, pertanto, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione checoinvolga la vita ed educazione della figlia, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra la figlia e ciascuno dei genitori ed a tenerla aliena da ogni ipotesi di conflittualità;
7. il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia regolarmente a fine settimana Parte_2 alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio (dalle ore 17.30) e fino alla domenica sera (alle ore
20.00); potrà, inoltre, tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, dalle ore 17:00 (o comunque a fine doposcuola) alle ore 20:30, salvo diverso accordo tra i genitori sulla base delle esigenze della minore;
trascorrerà, inoltre, con la figlia, previo accordo con la madre, quindici giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, con possibilità di portare la minore lontano dal luogo di residenza abituale;
uguale diritto spetterà per il medesimo periodo (quindici giorni) alla madre;
i genitori dovranno preventivamente (e comunque non oltre i quindici giorni prima della data di partenza) comunicare, l'uno all'altro, il luogo ed il periodo in cui verranno trascorse le vacanze. La figlia, ancora, trascorrerà, ad anni alterni, il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre (gli anni pari) e viceversa l'anno successivo (gli anni dispari), per un periodo di almeno 6 giorni consecutivi, comprensivi di pernottamento;
trascorrerà, inoltre, ad anni alterni la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre (gli anni pari) e viceversa l'anno successivo (gli anni dispari), per un periodo continuativo di almeno tre giorni comprensivi di pernottamento. I ponti primaverili, il 2 giugno e le altre festività, onomastico e ricorrenze nel corso dell'anno saranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni (gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre). Il giorno del compleanno della bambina i genitori si impegnano ad organizzare e partecipare ad una festa comune o, in caso di disaccordo, la bambina trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (dall'uscita di scuola, se giornata scolastica o, in caso di giorno festivo, dalle ore 10.00 fino alle ore 23.00) e, precisamente, gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre.
La bambina potrà trascorrere il giorno del compleanno del padre (11 giugno) con lo stesso dalle ore
10.00 fino alle ore 23.00.
Considerato che
la madre compie gli anni il giorno di Natale la bambina lo trascorrerà con la madre, ad anni alterni, come sopra. Naturalmente resta inteso che i genitori possono di comune accordo concordare di volta in volta variazioni al suddetto programma di visite compatibilmente con i rispettivi impegni e, soprattutto, con le esigenze della minore.
8. in ragione dei tempi di permanenza della figlia presso di sé e dei relativi compiti di accudimento e cura, il padre corrisponderà per il suo mantenimento la somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente personale della GN , i cui estremi, compreso il Codice Iban, saranno Parte_1 debitamente comunicati da quest'ultima;
9. le spese straordinarie - in via esemplificativa relative all'educazione, scuola (limitatamente a quelle sostenute all'inizio dell'anno scolastico per l'acquisto dei libri e per l'eventuale parte eccedente rispetto a quella rimborsata dall'Ente pubblico, zaino, diario ecc.), doposcuola, sport e salute della minore, gite scolastiche, dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ognuno;
10. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
11. eventuali assegni sociali, familiari, unici e/o comunque denominati, cui avesse diritto la figlia minore, saranno percepiti nella misura di legge da entrambi i coniugi,con l'impegno di costoro di sottoscrivere eventuali rinunce e/o assensi che dovessero essere necessari per l'attribuzione;
12. I coniugi si danno atto di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere in dipendenza e conseguenza del matrimonio, e, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano ampia e reciproca quietanza”. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. c.f. Parte_1
e C.F. ), che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2 contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina (EN), in data 16.04.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca (EN) al n.
28 P. 2 S. C anno 20092);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025. Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta