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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2526/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2526/2023 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Malaspina;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
residente a Modica (RG) in via C.le Frigintini Gianforma Ponte Margione n. 10/12;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art 473-bis 28 c.p.c del
11.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto in Mazzarrone in data 21.12.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Mazzarrone al n. 3, parte I, Serie /, anno 2000, con la sig.ra dalla cui unione sono Controparte_1
nati i figli (n 28.03.2002) di anni 23, (n. 31.07.2003) di anni 21, (n. Per_1 Per_2 Per_3
31.07.2003) di anni 21, (n. 03.01.2006) di anni 19, e (n. il 27.2.2007) Persona_4 Per_5
di anni 18, questi ultimi divenuti maggiorenni nelle more dello svolgimento del presente giudizio, tutti conviventi in uno al padre sin dall'intervenuta separazione e dallo stesso accuditi e mantenuti, salvo un contributo economico, corrisposto dalla madre, nella misura di euro 200,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n.
1583/2022 del 15.11.2022 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, relativamente all'affidamento e mantenimento dei figli minori e nati dalla coppia;
Persona_4 Per_5
che all'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato di giorno 07.12.2023, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa, sebbene regolarmente citata, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art 473-bis.28. del 11.12.2024 ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio in data 13.12.2024 nulla ha opposto;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. 1583/2022 del
15.11.2022 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dalla condotta processuale mantenuta dalla resistente, neppure costituitasi in giudizio benchè regolarmente citata, a mani proprie, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che mentre alcun provvedimento in ordine all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita dei figli e può essere, oramai, assunto in questa sede, Persona_4 Per_5
stante che i medesimi sono entrambi divenuti maggiorenni nelle more dello svolgimento del presente giudizio, di contro può trovare accoglimento la richiesta, avanzata dal ricorrente di conferma dell'obbligo, già disposto, in sede di separazione, in capo alla madre di corrispondere allo
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Parte_1 Persona_4 Per_5
della somma di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
che invero, appena il caso di ricordare come ciascun genitore, ex art. 316 bis c.c., è tenuto al mantenimento dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e possibilità, dovendosi pertanto ripartire su entrambi i genitori gli oneri di sostentamento degli stessi, e ritenuto che i figli Per_4
e sono divenuti da poco maggiorenni, e verosimilmente ancora inseriti nel
[...] Per_5
contesto scolastico liceale, almeno per appena maggiorenne e pertanto, ancora Per_5
frequentante l'ultimo anno di liceo artistico, per come dichiarato pure dal padre in seno al piano genitoriale depositato in atti (cfr. all.ti n. 6 e 7 ricorso), deve ritenersi congruo confermare in capo alla madre , l'onere di contribuzione al mantenimento dei figli, almeno nella misura Controparte_1
minima di euro 200,00 mensili, già stabilita in sede di separazione;
che, invero, comparate le condizioni economiche di ciascun genitore, seppur nei limiti di quanto evincibile dalla documentazione depositata in atti (rileva che la in sede di separazione, CP_1
aveva personalmente richiesto porsi a suo carico una somma pari ad euro 200,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, con ciò dimostrando di avere una capacità reddituale e patrimoniale almeno in detta misura, mentre lo , con cui continuano a coabitare tutti i cinque figli nati Pt_1
dall'unione coniugale (cfr. all.n. 3 ricorso - stato di famiglia) seppur dichiaratosi disoccupato, ha percepito per l'anno 2022 “redditi esenti” complessivi per euro 18.455,78 e per l'anno 2023 euro
19.708,47, verosimilmente derivanti dalla percezione del reddito di cittadinanza, come già di fatto percepito in sede di separazione (cfr. sentenza di separazione); che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
Controparte_1 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e in Parte_1 Controparte_1
Mazzarrone in data 21.12.2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Mazzarrone al n. 3, parte I, Serie /, anno 2000;
Pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Persona_4
e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico che va Per_5
riconosciuto e percepito per l'intero dallo Zinno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Mazzarrone, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mazzarrone di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.03.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2526/2023 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Malaspina;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
residente a Modica (RG) in via C.le Frigintini Gianforma Ponte Margione n. 10/12;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art 473-bis 28 c.p.c del
11.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto in Mazzarrone in data 21.12.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Mazzarrone al n. 3, parte I, Serie /, anno 2000, con la sig.ra dalla cui unione sono Controparte_1
nati i figli (n 28.03.2002) di anni 23, (n. 31.07.2003) di anni 21, (n. Per_1 Per_2 Per_3
31.07.2003) di anni 21, (n. 03.01.2006) di anni 19, e (n. il 27.2.2007) Persona_4 Per_5
di anni 18, questi ultimi divenuti maggiorenni nelle more dello svolgimento del presente giudizio, tutti conviventi in uno al padre sin dall'intervenuta separazione e dallo stesso accuditi e mantenuti, salvo un contributo economico, corrisposto dalla madre, nella misura di euro 200,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n.
1583/2022 del 15.11.2022 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, relativamente all'affidamento e mantenimento dei figli minori e nati dalla coppia;
Persona_4 Per_5
che all'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato di giorno 07.12.2023, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa, sebbene regolarmente citata, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art 473-bis.28. del 11.12.2024 ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio in data 13.12.2024 nulla ha opposto;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. 1583/2022 del
15.11.2022 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dalla condotta processuale mantenuta dalla resistente, neppure costituitasi in giudizio benchè regolarmente citata, a mani proprie, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che mentre alcun provvedimento in ordine all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita dei figli e può essere, oramai, assunto in questa sede, Persona_4 Per_5
stante che i medesimi sono entrambi divenuti maggiorenni nelle more dello svolgimento del presente giudizio, di contro può trovare accoglimento la richiesta, avanzata dal ricorrente di conferma dell'obbligo, già disposto, in sede di separazione, in capo alla madre di corrispondere allo
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Parte_1 Persona_4 Per_5
della somma di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
che invero, appena il caso di ricordare come ciascun genitore, ex art. 316 bis c.c., è tenuto al mantenimento dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e possibilità, dovendosi pertanto ripartire su entrambi i genitori gli oneri di sostentamento degli stessi, e ritenuto che i figli Per_4
e sono divenuti da poco maggiorenni, e verosimilmente ancora inseriti nel
[...] Per_5
contesto scolastico liceale, almeno per appena maggiorenne e pertanto, ancora Per_5
frequentante l'ultimo anno di liceo artistico, per come dichiarato pure dal padre in seno al piano genitoriale depositato in atti (cfr. all.ti n. 6 e 7 ricorso), deve ritenersi congruo confermare in capo alla madre , l'onere di contribuzione al mantenimento dei figli, almeno nella misura Controparte_1
minima di euro 200,00 mensili, già stabilita in sede di separazione;
che, invero, comparate le condizioni economiche di ciascun genitore, seppur nei limiti di quanto evincibile dalla documentazione depositata in atti (rileva che la in sede di separazione, CP_1
aveva personalmente richiesto porsi a suo carico una somma pari ad euro 200,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, con ciò dimostrando di avere una capacità reddituale e patrimoniale almeno in detta misura, mentre lo , con cui continuano a coabitare tutti i cinque figli nati Pt_1
dall'unione coniugale (cfr. all.n. 3 ricorso - stato di famiglia) seppur dichiaratosi disoccupato, ha percepito per l'anno 2022 “redditi esenti” complessivi per euro 18.455,78 e per l'anno 2023 euro
19.708,47, verosimilmente derivanti dalla percezione del reddito di cittadinanza, come già di fatto percepito in sede di separazione (cfr. sentenza di separazione); che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
Controparte_1 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e in Parte_1 Controparte_1
Mazzarrone in data 21.12.2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Mazzarrone al n. 3, parte I, Serie /, anno 2000;
Pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Persona_4
e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico che va Per_5
riconosciuto e percepito per l'intero dallo Zinno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Mazzarrone, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mazzarrone di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.03.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti