Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5660/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DEL CARLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 478, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza;
2) La casa coniugale di proprietà di , sita in Lucca, Via Pisana, 301 verrà Parte_2 assegnata unitamente agli arredi ivi contenuti alla sig.ra dove continuerà Parte_1
a vivere. Le utenze dell'abitazione coniugale continueranno ad essere pagate dal padre Parte_2
Una volta che i figli della coppia saranno entrambi economicamente autosufficienti, il
[...] [...]
si impegna sin da ora a costituire il diritto di abitazione a favore della sig.ra Pt_2 Parte_1
sull'abitazione sita in Lucca, Via Pisana, 301;
[...]
3) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento alternato e stabile residenza presso la madre ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative
1
4) I tempi di permanenza dei figli presso il padre saranno i seguenti: dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina che non torneranno a scuola alternando i week end con la madre;
inoltre staranno con il padre nella settimana in cui passeranno il fine settimana con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola. Il padre nei giorni sopra indicati li accompagnerà a svolgere le attività extrascolastiche sopra dettagliate.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, consecutive e non, con ciascun genitore nel periodo che sarà comunicato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per i giorni di Natale,
Pasqua e per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze dei figli.
5) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 [...]
la somma mensile di Euro 600,00=. (Euro seicento/00) a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per i figli, e la somma di €. 400,00=(Euro quattrocento/00) a titolo di contributo per la stessa in considerazione del minor reddito della stessa derivatole unicamente dalla locazione dell'immobile di sua proprietà. Tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Tali somme saranno rivalutate in base alla variazione degli indici Istat, prendendo come parametro di riferimento il mese di dicembre 2024.
6) Il padre corrisponderà nella misura dell' 80% le spese straordinarie per i figli, mentre la
[...]
le corrisponderà nella misura del 20% e per spese straordinarie dovranno Parte_1 intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a)
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-
2 scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per NE, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Il genitore eventualmente anticipatario di dette spese, dietro esibizione dello scontrino fiscale giustificativo, avrà il diritto di richiedere il rimborso pro quota all'altro; qualora quest'ultimo non dovesse provvedervi nella settimana successiva alla spesa effettuata.
7) I coniugi, per quanto occorrer possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti.
8) I coniugi danno atto che i patti e le condizioni di cui al presente ricorso valgono dal momento della sottoscrizione dello stesso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 30/7/2005, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1 Per_ 9/10/2008) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 30/7/2005, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 128,
3 Parte 2, Serie A, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4