Articolo 39 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 38Articolo 39 bis
Versione
8 novembre 1970
Art. 39. (Indennita')

Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:
1) la indennita' integrativa speciale, di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni;
2) l'assegno personale di sede, di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni ed integrazioni;
3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni;
4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni e integrazioni;
5) l'indennita' di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310 .
Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291 .
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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