Versione
8 novembre 1970
8 novembre 1970
Art. 39. (Indennita')
Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:
1) la indennita' integrativa speciale, di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni;
2) l'assegno personale di sede, di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni ed integrazioni;
3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni;
4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni e integrazioni;
5) l'indennita' di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310 .
Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291 .
Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:
1) la indennita' integrativa speciale, di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni;
2) l'assegno personale di sede, di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni ed integrazioni;
3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni;
4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni e integrazioni;
5) l'indennita' di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310 .
Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291 .
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2016, n. 14957Provvedimento: […] Nel cassare la sentenza impugnata, questa Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 740 del 1970, l'indennità integrativa speciale spettante ai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena è soggetta ai limiti previsti nell'art. 1 della legge n. 324 del 1959, richiamati dal predetto art. 39 che regola il rapporto libero- professionale parasubordinato dei sanitari presso tali strutture, con la conseguenza che essa compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi in cui sia consentito il cumulo di impieghi.Leggi di più...
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