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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n. 1045/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
EF LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1045/2024, vertente tra
, Parte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Vanda Lops e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Alessandra Colosimo
-ricorrenti-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile in Roma, in data 17 settembre 2016. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe Per_1
2019)
1 Le parti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e hanno chiesto altresì di pronunciare, nel medesimo procedimento, lo scioglimento del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 385/2024 pubblicata il 5 agosto 2024, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 4 giugno 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che di seguito si trascrivono:
“1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
limitatamente alle questioni di ordinaria gestione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nel periodo in cui il minore sarà presso ciascuno di essi.
Il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere il figlio quando vuole ed in ogni caso secondo il calendario indicato nel prosieguo, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi e dell'età anagrafica di : Per_1
- due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola, con pernottamento, riaccompagnandolo a scuola il giorno dopo;
- a fine settimana alternati, con facoltà di prenderlo il venerdì all'uscita di scuola, riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
- una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno. Il giorno di Natale
2 sarà data al bambino la possibilità di incontrare il genitore con il quale non è in quel momento per lo scambio degli auguri e dei regali;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo, seguendo il criterio dell'alternanza, dunque un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro;
- per il 50% del periodo delle vacanze estive (almeno quattro settimane anche non consecutive tra la fine e l'inizio della scuola), da concordare entro il 30 (trenta) maggio. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno e verrà garantito il contatto quotidiano con l'altro genitore a Per_1
mezzo telefono o video chiamata;
- il giorno del compleanno di , indipendentemente dal Per_1
calendario di visitazione, sarà data facoltà al genitore presso cui non si trova il minore di poter trascorrere qualche ora con lui/lei per lo scambio degli auguri;
così anche il giorno del compleanno del padre e quello della madre;
- trascorrerà rispettivamente con la sig.ra e Per_1 Controparte_1
con il sig. il giorno della festa della mamma e quello della Pt_1
festa del papà;
- sarà possibile modificare la gestione dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori con accordo fra questi ultimi.
2) A titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio minore il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni Pt_1 Controparte_1
mese, la somma di € 1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Roma.
Le parti concordano che le spese straordinarie verranno anticipate mensilmente dalla sig.ra e comunicate di mese in Controparte_1 mese via e-mail al sig. , che le corrisponderà alla sig.ra Pt_1
3 entro cinque giorni dalla comunicazione, tramite Controparte_1
bonifico bancario ed in un'unica soluzione.
Il sig. continuerà a versare alla sig.ra fino Pt_1 Controparte_1
alla scadenza prevista i ratei mensili di € 500,00 (cinquecento/00) - con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e per dodici mensilità - per un importo complessivo di €
6.000,00 (seimila/00), somma prevista in sede di separazione quale contributo “una tantum” al mantenimento del figlio.
3) Le spese per l'animale domestico (gatto) che è rimasto presso l'abitazione della sig.ra saranno ripartite al 50% fra Controparte_1
le parti ed il sig. si impegna a tenere il gatto presso di sé Pt_1
nel caso in cui la sig.ra dovesse avere necessità di Controparte_1 collocare l'animale domestico per sua assenza da casa.
4) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore . Per_1
5) Le spese e competenze di lite sono compensate tra le parti.”
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente da Parte_1
e da è fondata e deve pertanto essere accolta. Controparte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 17 settembre 2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la
4 valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 17 settembre 2016 tra , nato l'[...] a [...]_1
(Novara) e nata il [...] a [...]_1
(Austria); matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00711, Parte 1, Serie 03, Anno 2016;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice estensore
EF LA
Il Presidente
TA EN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
EF LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1045/2024, vertente tra
, Parte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Vanda Lops e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Alessandra Colosimo
-ricorrenti-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile in Roma, in data 17 settembre 2016. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe Per_1
2019)
1 Le parti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e hanno chiesto altresì di pronunciare, nel medesimo procedimento, lo scioglimento del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 385/2024 pubblicata il 5 agosto 2024, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 4 giugno 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che di seguito si trascrivono:
“1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
limitatamente alle questioni di ordinaria gestione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nel periodo in cui il minore sarà presso ciascuno di essi.
Il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere il figlio quando vuole ed in ogni caso secondo il calendario indicato nel prosieguo, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi e dell'età anagrafica di : Per_1
- due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola, con pernottamento, riaccompagnandolo a scuola il giorno dopo;
- a fine settimana alternati, con facoltà di prenderlo il venerdì all'uscita di scuola, riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
- una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno. Il giorno di Natale
2 sarà data al bambino la possibilità di incontrare il genitore con il quale non è in quel momento per lo scambio degli auguri e dei regali;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo, seguendo il criterio dell'alternanza, dunque un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro;
- per il 50% del periodo delle vacanze estive (almeno quattro settimane anche non consecutive tra la fine e l'inizio della scuola), da concordare entro il 30 (trenta) maggio. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno e verrà garantito il contatto quotidiano con l'altro genitore a Per_1
mezzo telefono o video chiamata;
- il giorno del compleanno di , indipendentemente dal Per_1
calendario di visitazione, sarà data facoltà al genitore presso cui non si trova il minore di poter trascorrere qualche ora con lui/lei per lo scambio degli auguri;
così anche il giorno del compleanno del padre e quello della madre;
- trascorrerà rispettivamente con la sig.ra e Per_1 Controparte_1
con il sig. il giorno della festa della mamma e quello della Pt_1
festa del papà;
- sarà possibile modificare la gestione dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori con accordo fra questi ultimi.
2) A titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio minore il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni Pt_1 Controparte_1
mese, la somma di € 1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Roma.
Le parti concordano che le spese straordinarie verranno anticipate mensilmente dalla sig.ra e comunicate di mese in Controparte_1 mese via e-mail al sig. , che le corrisponderà alla sig.ra Pt_1
3 entro cinque giorni dalla comunicazione, tramite Controparte_1
bonifico bancario ed in un'unica soluzione.
Il sig. continuerà a versare alla sig.ra fino Pt_1 Controparte_1
alla scadenza prevista i ratei mensili di € 500,00 (cinquecento/00) - con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e per dodici mensilità - per un importo complessivo di €
6.000,00 (seimila/00), somma prevista in sede di separazione quale contributo “una tantum” al mantenimento del figlio.
3) Le spese per l'animale domestico (gatto) che è rimasto presso l'abitazione della sig.ra saranno ripartite al 50% fra Controparte_1
le parti ed il sig. si impegna a tenere il gatto presso di sé Pt_1
nel caso in cui la sig.ra dovesse avere necessità di Controparte_1 collocare l'animale domestico per sua assenza da casa.
4) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore . Per_1
5) Le spese e competenze di lite sono compensate tra le parti.”
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente da Parte_1
e da è fondata e deve pertanto essere accolta. Controparte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 17 settembre 2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la
4 valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 17 settembre 2016 tra , nato l'[...] a [...]_1
(Novara) e nata il [...] a [...]_1
(Austria); matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00711, Parte 1, Serie 03, Anno 2016;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice estensore
EF LA
Il Presidente
TA EN
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