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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 7585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7585 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 17402/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17402/2023
TRA
, nato in [...], il [...], c.f. codice Parte_1 C.F._1 cui con domicilio eletto in Napoli alla via dei Missionari n. 11, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Violetta Lamberti ( ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_3 difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 CP_3 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...] dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.8.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Ghana, impugnava il diniego di permesso di soggiorno per casi speciali Cat.A12/2023/Imm/1^Sez/Din/IV^/282 del 10.05.2023, notificato in data
27.07.2023 con cui il Questore della Provincia di Napoli in ordine alla domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente così decideva: “.........posto che in data
28.03.2023 la competente Commissione territoriale di Salerno Sezione Napoli comunicava il parere sfavorevole alla tutela invocata poiché non sussistenti i requisiti di pagina 1 di 6 cui all'art. 19, co. 1 e 1.1.del D. leg. Vo 286/98 ….decreteva il respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente assumeva di avere diritto al permesso di soggiorno richiesto alla luce del radicamento raggiunto in Italia e delle deteriorate condizioni di sicurezza del suo Paese d'origine. Disposta la sospensione del provvedimento impugnato. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e Controparte_1 resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 16.10.2024, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato fissava l'udienza davanti al Collegio per il 9.7.2025, e assegnava alle parti termine fino al 12.6.2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30.6.2025 per note conclusionali. Con ordinanza del 29.5.2025 il giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 9.7.2025. A detta udienza partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni, insistendo, parte ricorrente, nell'accoglimento del ricorso, parte resistente, nel rigetto integrale dello stesso. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale. Ad essa si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo pagina 2 di 6 effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità pagina 3 di 6 politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. pagina 4 di 6 Nel caso concreto, vi sono i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che, rimpatriando, il richiedente sarà esposto in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in Italia dove vive dal 2016, si è inserito socialmente e lavorativamente. Il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato (cf. comunicazione Unilav per contratto di lavoro agosto-settembre 2024 presso la ditta Gaetano Castaldo) e indeterminato (cfr. Costruzioni Metalliche Adaimo srl: Unilav anni 2024-2025; busta paga 2024-2025; CU 2025). Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020). Sulla base della narrazione del ricorrente si evidenzia una situazione personale ed individualizzata di vulnerabilità, tra le condizioni di vivibilità nel paese di origine, calibrata sulla vita che il richiedente ha condotto fino alle presunte ragioni che ne hanno deciso l'allontanamento dal suo paese, rispetto all'inserimento individuale e sociale realizzato in Italia, dove ha creato una sua integrazione socio-lavorativa e dove è in contatto con suo fratello, regolarmente soggiornante in Italia (cfr. documenti in atti). Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in Italia . La considerazione complessiva di tali elementi conduce a scongiurare il suo rimpatrio, che esporrebbe l'istante, in questo momento, al rischio concreto di essere sradicato dal territorio nazionale, dove ha avviato un fattivo percorso d'integrazione sociale, culturale e lavorativa, che dura da anni, finendo per subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare. Nè dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Invero, quanto al reato di rissa commesso dal ricorrente, esso risulta di lieve entità e privo di giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente. D'altra parte, il rilascio di un permesso di soggiorno di cui all'art. 19 TUI non richiede alcuna valutazione in merito ai pregressi reati dell'istante a meno che, appunto, questi non portino ad un giudizio di pericolosità sociale del soggetto per pagina 5 di 6 l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, allo stato, come detto, non sussistente. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876)
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di Napoli e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza alle parti costituite. Così deciso in Napoli in data 23.7.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17402/2023
TRA
, nato in [...], il [...], c.f. codice Parte_1 C.F._1 cui con domicilio eletto in Napoli alla via dei Missionari n. 11, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Violetta Lamberti ( ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_3 difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 CP_3 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...] dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.8.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Ghana, impugnava il diniego di permesso di soggiorno per casi speciali Cat.A12/2023/Imm/1^Sez/Din/IV^/282 del 10.05.2023, notificato in data
27.07.2023 con cui il Questore della Provincia di Napoli in ordine alla domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente così decideva: “.........posto che in data
28.03.2023 la competente Commissione territoriale di Salerno Sezione Napoli comunicava il parere sfavorevole alla tutela invocata poiché non sussistenti i requisiti di pagina 1 di 6 cui all'art. 19, co. 1 e 1.1.del D. leg. Vo 286/98 ….decreteva il respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente assumeva di avere diritto al permesso di soggiorno richiesto alla luce del radicamento raggiunto in Italia e delle deteriorate condizioni di sicurezza del suo Paese d'origine. Disposta la sospensione del provvedimento impugnato. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e Controparte_1 resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 16.10.2024, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato fissava l'udienza davanti al Collegio per il 9.7.2025, e assegnava alle parti termine fino al 12.6.2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30.6.2025 per note conclusionali. Con ordinanza del 29.5.2025 il giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 9.7.2025. A detta udienza partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni, insistendo, parte ricorrente, nell'accoglimento del ricorso, parte resistente, nel rigetto integrale dello stesso. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale. Ad essa si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo pagina 2 di 6 effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità pagina 3 di 6 politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. pagina 4 di 6 Nel caso concreto, vi sono i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che, rimpatriando, il richiedente sarà esposto in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in Italia dove vive dal 2016, si è inserito socialmente e lavorativamente. Il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato (cf. comunicazione Unilav per contratto di lavoro agosto-settembre 2024 presso la ditta Gaetano Castaldo) e indeterminato (cfr. Costruzioni Metalliche Adaimo srl: Unilav anni 2024-2025; busta paga 2024-2025; CU 2025). Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020). Sulla base della narrazione del ricorrente si evidenzia una situazione personale ed individualizzata di vulnerabilità, tra le condizioni di vivibilità nel paese di origine, calibrata sulla vita che il richiedente ha condotto fino alle presunte ragioni che ne hanno deciso l'allontanamento dal suo paese, rispetto all'inserimento individuale e sociale realizzato in Italia, dove ha creato una sua integrazione socio-lavorativa e dove è in contatto con suo fratello, regolarmente soggiornante in Italia (cfr. documenti in atti). Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in Italia . La considerazione complessiva di tali elementi conduce a scongiurare il suo rimpatrio, che esporrebbe l'istante, in questo momento, al rischio concreto di essere sradicato dal territorio nazionale, dove ha avviato un fattivo percorso d'integrazione sociale, culturale e lavorativa, che dura da anni, finendo per subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare. Nè dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Invero, quanto al reato di rissa commesso dal ricorrente, esso risulta di lieve entità e privo di giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente. D'altra parte, il rilascio di un permesso di soggiorno di cui all'art. 19 TUI non richiede alcuna valutazione in merito ai pregressi reati dell'istante a meno che, appunto, questi non portino ad un giudizio di pericolosità sociale del soggetto per pagina 5 di 6 l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, allo stato, come detto, non sussistente. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876)
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di Napoli e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza alle parti costituite. Così deciso in Napoli in data 23.7.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
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