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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 737/2025 congiuntamente promosso da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avv. MORLACCHI MONICA, presso il cui studio hanno C.F._2
eletto domicilio.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, così statuire
• a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 1473/2017 pubblicata il
05.10.2017, dal Tribunale di Busto Arsizio, nel giudizio RG n. 4498/2017 , in via principale:
- disporre che il Sig. non corrisponderà più nessun assegno divorzile alla Sig.ra Parte_2
”. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 1473/2017, pubblicata in data 05/10/2017, questo Tribunale dichiarava la cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, alle seguenti condizioni (tra le altre):
“
2. Il sig. corrisponderà alla signora , a titolo di assegno divorzile, la somma men- Pt_2 Pt_1
sile di Euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
rilevato che non vi sono figli minorenni;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 737/2025 congiuntamente promosso da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avv. MORLACCHI MONICA, presso il cui studio hanno C.F._2
eletto domicilio.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, così statuire
• a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 1473/2017 pubblicata il
05.10.2017, dal Tribunale di Busto Arsizio, nel giudizio RG n. 4498/2017 , in via principale:
- disporre che il Sig. non corrisponderà più nessun assegno divorzile alla Sig.ra Parte_2
”. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 1473/2017, pubblicata in data 05/10/2017, questo Tribunale dichiarava la cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, alle seguenti condizioni (tra le altre):
“
2. Il sig. corrisponderà alla signora , a titolo di assegno divorzile, la somma men- Pt_2 Pt_1
sile di Euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
rilevato che non vi sono figli minorenni;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
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