Articolo 227 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 246Articolo 248
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
28 settembre 2024
Art. 227. Ripartizioni parziali 1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) ;
c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta quando la sentenza non e' passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
3. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente