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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza di discussione del 07 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 164 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, aventi ad oggetto: appello vertente,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Paniccia Ernesta, come da procura in atti
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Maria Giovanna Ioppoli Controparte_1
APPELLATO-NON COSTITUITO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
APPELLATO Controparte_3
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, odierno appellato, proponeva opposizione innanzi al GdP di Guardia Sanframondi Controparte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20190134900024681 relativa ad un verbale con cui venivano contestate violazioni al CDS.
pagina 1 di 3 Con la sentenza n. 297 del 2023 il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso, annullando l'ingiunzione.
Avverso tale pronuncia proponeva gravame l'odierno appellante deducendo in sostanza l'erroneità della pronuncia impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto prescritto il credito.
La regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio. CP_4
Parimenti il regolarmente citato in giudizio, non si costituiva. CP_2
Ciò premesso, l'appello è fondato.
E' noto che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 al comma 1 prevede che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, mentre al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1
e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio è previsto anche dall'art. 68 che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate
tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale citato articolo prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
pagina 2 di 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, il credito di cui al verbale n. 1224 del 2015 quindi non può ritenersi prescritto atteso che il termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale, avvenuta in data 08.04.2015 (atto non ritirato nel termine di 10 giorni dalla spedizione della cad), per effetto della normativa innanzi citata deve ritenersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre 2021.
Quindi la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 6.3.23 è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale.
In definitiva, in accoglimento dell'appello, l'opposizione va rigettata.
Non essendo stati riproposti i motivi di opposizione, alcuna ulteriore contestazione può essere delibata.
Giova sul punto solo rilevare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. sez. 1 del 23.09.2021
n. 25840).
La peculiarità della questione impone la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione;
- spese di entrambi i giudizi interamente compensate.
Così deciso in Benevento, in data 07 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza di discussione del 07 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 164 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, aventi ad oggetto: appello vertente,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Paniccia Ernesta, come da procura in atti
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Maria Giovanna Ioppoli Controparte_1
APPELLATO-NON COSTITUITO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
APPELLATO Controparte_3
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, odierno appellato, proponeva opposizione innanzi al GdP di Guardia Sanframondi Controparte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20190134900024681 relativa ad un verbale con cui venivano contestate violazioni al CDS.
pagina 1 di 3 Con la sentenza n. 297 del 2023 il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso, annullando l'ingiunzione.
Avverso tale pronuncia proponeva gravame l'odierno appellante deducendo in sostanza l'erroneità della pronuncia impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto prescritto il credito.
La regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio. CP_4
Parimenti il regolarmente citato in giudizio, non si costituiva. CP_2
Ciò premesso, l'appello è fondato.
E' noto che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 al comma 1 prevede che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, mentre al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1
e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio è previsto anche dall'art. 68 che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate
tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale citato articolo prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
pagina 2 di 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, il credito di cui al verbale n. 1224 del 2015 quindi non può ritenersi prescritto atteso che il termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale, avvenuta in data 08.04.2015 (atto non ritirato nel termine di 10 giorni dalla spedizione della cad), per effetto della normativa innanzi citata deve ritenersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre 2021.
Quindi la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 6.3.23 è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale.
In definitiva, in accoglimento dell'appello, l'opposizione va rigettata.
Non essendo stati riproposti i motivi di opposizione, alcuna ulteriore contestazione può essere delibata.
Giova sul punto solo rilevare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. sez. 1 del 23.09.2021
n. 25840).
La peculiarità della questione impone la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione;
- spese di entrambi i giudizi interamente compensate.
Così deciso in Benevento, in data 07 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti pagina 3 di 3