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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4408/2022 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mortara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Piazza Brignole, 3/7
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. Monica Rustichelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Cesare Battisti, 63
CONVENUTA
Avente ad oggetto: indennità
Conclusioni delle parti:
Parte attrice all'udienza del 19.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 CP_1
per ivi sentire accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso e/o inoperatività della clausola risolutiva espressa e condannarla al pagamento della somma di € 746,68 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di € 868,59 a titolo di FIRR non versato all' , di € 2.263,77 a titolo di indennità di mancato preavviso CP_2
per sei mesi non riconosciuti ai sensi degli AEC settore industria vigenti, di € 3.672,81 oltre accessori di legge a titolo di provvigioni, di
€ 3.231,10 oltre accessori di legge a titolo di differenze prezzo, di €
955,90 oltre accessori di legge, o comunque della diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la quel chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e in via subordinata di essere condannata nella minore somma dovuta.
Nelle more veniva espletata CTU contabile che risulta adeguatamente dettagliata e motivata e, quindi, condivisa ai fini decisionali.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
E' documentale che le parti in data 02.05.2014 sottoscrivevano un contratto dia agenzia (doc. n. 1 atto di citazione) in cui risultava depennato l'art. 10.4 che prevedeva quale causa di grave inadempimento il mancato raggiungimento del minimo di vendita e, al riguardo, non emerge alcuna contestazione da parte della convenuta e/o mancata accettazione della cancellazione di tale clausola una volta ricevuto il contratto firmato da Parte_1
Ma a prescindere dalla sussistenza o meno di tale clausola, la giusta causa di recesso, comunicato dalla convenuta per via pec in data
02.07.2019 (doc. n. 2 atto di citazione) per non avere l'agente rispettato il minimo di fatturato previsto (art. 10.4), per non essersi accertato della solvibilità dei clienti (art. 6.5), per non avere curato il perfezionamento degli affari (art. 6.7), è rimasta sprovvista di adeguato supporto probatorio.
Sul punto, va evidenziato che alla luce dell'art. 2697 c.c. incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire
Pag. 2 di 4 prova della sussistenza dell'inadempimento posto a sostegno della giusta causa;
e nel caso specifico di contratto di agenzia “la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. Civ. n.
486/2016).
Nel caso de quo, parte convenuta non ha dimostrato un grave inadempimento dell'agente tale da giustificare il recesso dal contratto, anche perché alla luce delle clausole contrattuali, il mancato raggiungimento del minimo d'affari pattuito poteva essere verificato ed accertato concretamente solo alla conclusione dell'anno, così come previsto dall'art. 10.1 del contratto per il quale: “l'agente è impegnato a rispettare un minimo di produzione di affari precedentemente stabilito nell'allegato al presente contratto…il periodo di riferimento prevede gli affari sviluppati e conclusi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno”.
Peraltro, anche tenuto conto del calo del fatturato negli anni 2018/2019 nel settore ceramico, come confermato dal teste , Testimone_1
dipendente della società convenuta e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonché dell'andamento del fatturato degli anni precedenti (docc. nn. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta) che è stato sempre oscillante nei diversi mesi, la valutazione effettuata al momento della comunicazione del recesso non poteva lasciare supporre un mancato raggiungimento del minimo previsto e giustificare, così, in anticipo il recesso, dovendo appunto attendere la conclusione dell'anno
2019.
Pag. 3 di 4 Accertato, pertanto, la insussistenza di una giusta causa per il recesso dal contratto, ne consegue che parte attrice ha diritto a vedersi corrispondere le relative indennità.
Sul quantum lo scrivente ritiene di condividere le risultanze del CTU contabile, il quale ha concluso per un importo complessivo dovuto di €
4.004,99=, a titolo di provvigioni, di indennità di preavviso, di indennità di risoluzione, di indennità supplettiva di clientela, come meglio specificato nell'elaborato peritale che qui si intende trascritto.
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di € 4.004,99=, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4408/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 4.004,99=, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori;
3) pone le spese di CTU a carico di CP_1
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4408/2022 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mortara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Piazza Brignole, 3/7
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. Monica Rustichelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Cesare Battisti, 63
CONVENUTA
Avente ad oggetto: indennità
Conclusioni delle parti:
Parte attrice all'udienza del 19.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 CP_1
per ivi sentire accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso e/o inoperatività della clausola risolutiva espressa e condannarla al pagamento della somma di € 746,68 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di € 868,59 a titolo di FIRR non versato all' , di € 2.263,77 a titolo di indennità di mancato preavviso CP_2
per sei mesi non riconosciuti ai sensi degli AEC settore industria vigenti, di € 3.672,81 oltre accessori di legge a titolo di provvigioni, di
€ 3.231,10 oltre accessori di legge a titolo di differenze prezzo, di €
955,90 oltre accessori di legge, o comunque della diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la quel chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e in via subordinata di essere condannata nella minore somma dovuta.
Nelle more veniva espletata CTU contabile che risulta adeguatamente dettagliata e motivata e, quindi, condivisa ai fini decisionali.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
E' documentale che le parti in data 02.05.2014 sottoscrivevano un contratto dia agenzia (doc. n. 1 atto di citazione) in cui risultava depennato l'art. 10.4 che prevedeva quale causa di grave inadempimento il mancato raggiungimento del minimo di vendita e, al riguardo, non emerge alcuna contestazione da parte della convenuta e/o mancata accettazione della cancellazione di tale clausola una volta ricevuto il contratto firmato da Parte_1
Ma a prescindere dalla sussistenza o meno di tale clausola, la giusta causa di recesso, comunicato dalla convenuta per via pec in data
02.07.2019 (doc. n. 2 atto di citazione) per non avere l'agente rispettato il minimo di fatturato previsto (art. 10.4), per non essersi accertato della solvibilità dei clienti (art. 6.5), per non avere curato il perfezionamento degli affari (art. 6.7), è rimasta sprovvista di adeguato supporto probatorio.
Sul punto, va evidenziato che alla luce dell'art. 2697 c.c. incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire
Pag. 2 di 4 prova della sussistenza dell'inadempimento posto a sostegno della giusta causa;
e nel caso specifico di contratto di agenzia “la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. Civ. n.
486/2016).
Nel caso de quo, parte convenuta non ha dimostrato un grave inadempimento dell'agente tale da giustificare il recesso dal contratto, anche perché alla luce delle clausole contrattuali, il mancato raggiungimento del minimo d'affari pattuito poteva essere verificato ed accertato concretamente solo alla conclusione dell'anno, così come previsto dall'art. 10.1 del contratto per il quale: “l'agente è impegnato a rispettare un minimo di produzione di affari precedentemente stabilito nell'allegato al presente contratto…il periodo di riferimento prevede gli affari sviluppati e conclusi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno”.
Peraltro, anche tenuto conto del calo del fatturato negli anni 2018/2019 nel settore ceramico, come confermato dal teste , Testimone_1
dipendente della società convenuta e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonché dell'andamento del fatturato degli anni precedenti (docc. nn. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta) che è stato sempre oscillante nei diversi mesi, la valutazione effettuata al momento della comunicazione del recesso non poteva lasciare supporre un mancato raggiungimento del minimo previsto e giustificare, così, in anticipo il recesso, dovendo appunto attendere la conclusione dell'anno
2019.
Pag. 3 di 4 Accertato, pertanto, la insussistenza di una giusta causa per il recesso dal contratto, ne consegue che parte attrice ha diritto a vedersi corrispondere le relative indennità.
Sul quantum lo scrivente ritiene di condividere le risultanze del CTU contabile, il quale ha concluso per un importo complessivo dovuto di €
4.004,99=, a titolo di provvigioni, di indennità di preavviso, di indennità di risoluzione, di indennità supplettiva di clientela, come meglio specificato nell'elaborato peritale che qui si intende trascritto.
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di € 4.004,99=, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4408/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 4.004,99=, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori;
3) pone le spese di CTU a carico di CP_1
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4