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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies ult.co. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2123/2023 RG, avente ad oggetto “Condominio ” e vertente
TRA
(C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Parte_1 C.F._1
Cecere;
attrice
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Marciano e
Francesco Brunelli;
convenuto
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino il Controparte_2
, al fine di far dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del
[...]
24.02.2023 con riferimento alle determinazioni assunte in relazione ai punti 1-2-7 dell'od.g.. In particolare, deduceva: - rispetto ai punti 1 (approvazione bilancio consuntivo gestione ordinaria
2022 e relativo riparto) e 2 ( Bilanci consuntivi fondi riserva legali) la violazione dell'art 1130 bis c.c e 1130 n 7 c.c “per mancanza di chiarezza, trasparenza, intellegibilità e veridicità del rendiconto;
entrate omesse , uscite omesse , nota esplicativa di gestione infedele , non indicante la totalità dei rapporti pendenti, gravi omissioni sulle liti in corso, registro di contabilità tenuto senza il criterio di cassa relative infedeli annotazioni”; - rispetto al punto 7) dell'odg indicato con ed eventuali” il difetto di originaria specificità degli argomenti da trattare in relazione a CP_3 decisioni negoziali assunte dall'assemblea condominiale, con particolare riferimento alla adesione alla proposta conciliativa avanzata nella vertenza n. 281/2023 RG.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.09.2023, si costituiva in giudizio il
, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_1 improcedibile ovvero inammissibile, oltre che infondata, in fatto e in diritto. Eccepiva in via preliminare la nullità del procedimento di mediazione per indeterminatezza dell'oggetto della relativa istanza, essendosi l'attrice limitata ad indicare quale oggetto della procedura “impugnativa delibera assemblea condominio del 24.02.2023 vizi di nullità e annullabilità”, con conseguente decadenza della attrice dall'impugnativa e improcedibilità della domanda. Contestava nel merito la fondatezza dei motivi di impugnazione sollevati. Concludeva per la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta e per la decadenza dall'impugnativa per il decorso del termine di cui all'art.1137 c.c.. nonché, nel merito, per il rigetto della domanda.
All'udienza del 5.11.2024, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art.281 secies ult. co. c.p.c.
***
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda e di conseguente tardività dell'impugnazione della delibera.
L'eccezione è fondata.
L'art.4 del D.Lgs.vo 28/10 riguardante la mediazione dispone che: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art.2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.”.
Il comma 2 del medesimo articolo specifica che: “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli “elementi di diritto”.
L'applicazione di detta norma impone, quindi, una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali;
diversamente, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore.
L'art. 4 pretende, infatti, l'indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l'allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto, come già detto, l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di “elementi di diritto”, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. (ovvero per gli atti in generale, ex art. 125c.p.c.).
Gli accadimenti narrati in fase di mediazione, però, perché si possa verificare in giudizio l'esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, “simmetrici” a quelli che saranno poi esposti in fase processuale, per le materie obbligatorie.
Pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell'indicazione degli elementi di diritto), l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.
Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità.
Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o, come nel caso di specie, della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda. Orbene, se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l'improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l'improcedibilità della domanda, è anche vero che nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto dalla “comunicazione” (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale, tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito.
Ed è sempre in virtù della fine della procedura che il legislatore ricollega, per una sola volta, alla mediazione l'interruzione delle decadenze. Diversamente, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell'impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una “istanza” che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe svilire l'istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad esso sotteso, ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di una sola parte (cfr. Trib.
Roma, 259/2022; Trib. Velletri n. 384/2020; trib. Roma n. 3910/2024)
Nel caso di specie l'istanza di mediazione versata in atti si presenta del tutto generica.
In particolare, non si è in presenza di una semplice asimmetria tra quanto ha costituito oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quanto rappresentato dall'attrice nel successivo giudizio in tribunale, quanto piuttosto della totale assenza nell'istanza di mediazione degli elementi di fatto oggetto della pretesa dell'attrice che non hanno consentito il corretto svolgimento della mediazione.
Va infatti sottolineato che l'istanza di mediazione non contiene alcun riferimento alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati;
la domanda giudiziale, invece, contiene l'impugnativa di più deliberati e l'esposizione, per ciascuna di essi, dei singoli vizi denunciati.
Se manca, come nel caso di specie, qualsiasi riferimento ai singoli motivi di impugnazione della delibera (che costituiscono, fra l'altro, ciascuno autonoma causa petendi) o ancora al petitum, si impedisce alla parte chiamata in mediazione non solo di conoscere la materia del futuro giudizio, ma anche di partecipare con cognizione di causa al procedimento di mediazione.
Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può quindi considerarsi validamente espletata e, conseguentemente, non impedisce la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (per cui sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorsa la parte attrice).
Per tali ragioni, va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza.
Le spese, tenuto conto della novità della questione e della natura processuale della pronucia, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2123/2023 RG, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda e, conseguentemente, inammissibile per tardività
l'impugnativa proposta;
2) spese compensate.
Così deciso in Avellino, il 5 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri