Articolo 108 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
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15 marzo 1969
Art. 108.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.

Entrata in vigore il 15 marzo 1969