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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5980/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5980/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABILE Parte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LABILE
GIANFRANCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CRISTAUDO TULLIO e dell'avv. CORSINOVI ALBERTO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 26/7 50055 LASTRA A
SIGNApresso il difensore avv. CRISTAUDO TULLIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, condannare la a pagare in favore della Controparte_1 [...] la somma di €. 65.500,00 a titolo di risarcimento dei danni Cagionati per l'illecita Parte_1 ritenzione del cantiere, o a quella maggiore o minore somma determinata anche in via equitativa, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, e compensi di lite”.
Per parte convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale di Firenze adito respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto”. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a socio unico ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 65.500,00 a titolo di risarcimento danni cagionati per l'illecita detenzione del cantiere, o quella diversa, maggiore o minore, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda ha allegato: di essere proprietaria di un grande fabbricato posto in
Firenze, Via della Dogana, 2, angolo Via Giorgio La Pira, su tre piani fuori terra, in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Prato del 12.10.2016; che, al momento dell'aggiudicazione dell'immobile, sussistevano titoli edilizi abilitativi alla realizzazione di n. 17 unità abitative in condominio, oltre a n. 15 autorimesse interrate, n. 10 locali uso cantina/deposito e n. 20 posti scoperti;
che l'obiettivo della società attorea consisteva nella vendita e/o locazione turistica di appartamenti di lusso;
di aver individuato, per la realizzazione dell'autorimessa privata, con rampa di ingresso nelle pertinenze esterne di Palazzo Alfieri, l'impresa alla quale conferiva Controparte_1 l'incarico di eseguire “lavori di fornitura e posa in opera di strutture in cemento armato” con contratto di appalto stipulato in data 13.6.2019; che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.10.2019, con la previsione di una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, al prezzo pattuito di Euro
91.000,00; che dopo l'emissione delle prime due fatture, in data 17.7.2019 e 16.9.2019, al 30.9.2019, data in cui si doveva provvedere al saldo dell'ultima fattura, l'impresa ometteva di fornire i risultati dei
“provini” di calcestruzzo, da sottoporre alla verifica di laboratorio secondo le “Norme Tecniche per le Costruzioni 2018”, nonché il DURC aggiornato, circostanze che impedivano al committente di provvedere al pagamento dell'ultima fattura emessa;
che, da tale momento, l'impresa non rientrava più in cantiere per la prosecuzione dei lavori, nonostante gli inviti alla stessa rivolti;
di aver quindi provveduto, in data 14.11.2019, al pagamento della fattura n. 171/S del 16.9.2019, detratto l'acconto di
Euro 27.300,00 già corrisposto;
che, con pec in pari data, la società attrice confermava la risoluzione del contratto, già formalizzata con pec del 29.10.2019, invitando la società appaltatrice alla liberazione del cantiere, richiesta che rimaneva inevasa;
di aver, quindi, introdotto giudizio ex art. 700 c.p.c. per conseguire la restituzione del cantiere, la cui urgenza era, in particolare, determinata dalla presenza, in cantiere, di una gru il cui radiocomando era nel possesso dell'appaltatrice, che si rifiutava di consegnarlo;
che, alla prima udienza fissata per la trattazione del procedimento cautelare, la CP_1
costituitasi in giudizio, si dichiarava disponibile allo smontaggio della gru, al quale effettivamente
[...] provvedeva in data 6.3.2020, e all'immediato rilascio del cantiere, subordinandolo, però, all'acquisto del ferro ivi presente da parte della società attorea, la quale si rifiutava in tal senso;
che, alla fine, la procedeva a rilasciare il cantiere e al recupero del ferro solo in data 25.3.2020, Controparte_1 comportando un ritardo nell'esecuzione dei lavori che aveva causato un danno alla committente, da calcolarsi:1) nella penale da ritardo contrattualmente pattuita (Euro 500,00 dal 15.11.2019 al 25.3.2020, per complessivi Euro 65.500,00); in alternativa, 2) nei costi sostenuti per l'apertura del cantiere e nei danni subiti per i ritardi nelle operazioni vendita e di locazione degli immobili abitativi.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato di essere incorsa Controparte_1 nell'inadempimento contrattuale allegato dalla società attorea, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria ex adverso proposta. Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata documentalmente istruita e con l'assunzione di prove testimoniali.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Risulta documentalmente provato dalla corrispondenza intercorsa fra le parti che la società committente-odierna attrice- abbia contestato alla ditta appaltatrice – convenuta - di non aver ripreso le lavorazioni in cantiere dopo la chiusura estiva del 5.8.2019 (vedi pec in data 3.10.2019) e che tra le parti fosse intervenuta questione in ordine al ritardato pagamento di alcune fatture ad opera della società attorea, la quale si giustificava lamentando l'omessa consegna delle certificazioni relative al materiale utilizzato, nonché del DURC aggiornato. Con pec del 29.10.2019 Parte_2 oltre a ribadire le proprie giustificazioni in ordine al mancato pagamento dell'ultima fattura, diffidava la convenuta a completare le opere nel termine di 15 giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto inter partes stipulato. Con successiva missiva del 14.11.2019, confermando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per mancato completamento delle opere nel termine assegnato, la pagina 2 di 4 società committente invitava la convenuta al rilascio del cantiere, che, poi, solo a seguito di introduzione di giudizio ex art. 700 c.p.c., è stato effettivamente e spontaneamente rilasciato dalla convenuta in data 25.3.2020.
Nel contratto di appalto stipulato fra le parti in data 13.6.2019, “per l'esecuzione dei lavori di fornitura
e p.o. di strutture in cemento armato per la realizzazione di un'autorimessa privata con rampa di ingresso”, all'art. 5, è stata pattuita l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31.10.2019, “fatte salve eventuali sospensioni per cause di avverse condizioni meteorologiche e/o eventi non prevedibili in questa sede e non imputabili alla volontà dell'impresa appaltatrice”.
E' pacifico che i lavori non siano stati completati nel termine previsto e che il contratto si sia risolto di diritto a seguito di diffida ad adempiere inviata dalla committente con pec del 29.10.2019 e confermata con missiva in data 14.11.2019.
Circa l'imputabilità del ritardo, parte attrice invoca la responsabilità dell'appaltatrice, come emerge dallo scambio di corrispondenza sopra esaminato;
d'altra parte, dalla corrispondenza medesima risulta anche che tra le parti fosse insorta questione circa il mancato pagamento, a saldo, dell'ultima fattura emessa dall'appaltatrice, da parte della committente, la quale, da parte sua, giustifica la circostanza, tra l'altro, sulla base del mancato invio, da parte dell'appaltatrice, del D.U.R.C. aggiornato.
Sul punto, si osserva che all'art. 7 del contratto di appalto era prevista, quale condizione necessaria per il pagamento delle fatture, la presentazione, da parte dell'appaltatore, “dell'originale del D.U.R.C. in corso di validità tramite invio per PEC”, adempimento che, pacificamente, al momento dell'emissione dell'ultima fattura, non era stato onorato dalla ditta . CP_1
Quest'ultima, pertanto, non vantava ragioni valide che la legittimassero a non proseguire i lavori dopo la pausa estiva, effettivamente e pacificamente interrotti dal 5.8.2019. Alla stessa, pertanto, deve essere imputata la mancata ultimazione dei lavori nel termine pattuito del 31.10.2019.
Per tale ipotesi l'art. 5 del contratto di appalto ha previsto, a carico dell'appaltatore, il pagamento di una penale, a titolo di risarcimento, di Euro 500,00 giornalieri, oltre all'eventuale maggior danno da stabilire in sede giudiziaria. Trattasi di penale stipulata per la mera ipotesi di ritardo nell'adempimento,
e non anche per l'inadempimento. Ne discende che la clausola penale convenuta per il solo ritardo nell'adempimento non può coprire anche per il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto, nel caso di specie comunicata con pec del
29.10.2019 e missiva del 14.11.2019 a seguito di diffida ad adempiere, dal momento che tale manifestazione di volontà segna di fatto il limite temporale della possibilità per l'altra parte di adempiere tempestivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 co. 3 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., n. 15578/2022).
Pertanto, la penale richiesta da parte attrice, nella misura contrattualmente pattuita, può essere riconosciuta solamente dall'1.11.2019 (primo giorno di ritardo) al 14.11.2019 (data di risoluzione di diritto del contratto di appalto).
Vista la parziale soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1 al pagamento, in favore della per le causali di cui in
[...] Parte_2 motivazione, della somma di Euro 500,00 giornalieri dall'1.11.2019 al 14.11.2019.
RIGETTA, per il resto, la domanda. pagina 3 di 4 DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5980/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABILE Parte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LABILE
GIANFRANCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CRISTAUDO TULLIO e dell'avv. CORSINOVI ALBERTO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 26/7 50055 LASTRA A
SIGNApresso il difensore avv. CRISTAUDO TULLIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, condannare la a pagare in favore della Controparte_1 [...] la somma di €. 65.500,00 a titolo di risarcimento dei danni Cagionati per l'illecita Parte_1 ritenzione del cantiere, o a quella maggiore o minore somma determinata anche in via equitativa, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, e compensi di lite”.
Per parte convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale di Firenze adito respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto”. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a socio unico ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 65.500,00 a titolo di risarcimento danni cagionati per l'illecita detenzione del cantiere, o quella diversa, maggiore o minore, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda ha allegato: di essere proprietaria di un grande fabbricato posto in
Firenze, Via della Dogana, 2, angolo Via Giorgio La Pira, su tre piani fuori terra, in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Prato del 12.10.2016; che, al momento dell'aggiudicazione dell'immobile, sussistevano titoli edilizi abilitativi alla realizzazione di n. 17 unità abitative in condominio, oltre a n. 15 autorimesse interrate, n. 10 locali uso cantina/deposito e n. 20 posti scoperti;
che l'obiettivo della società attorea consisteva nella vendita e/o locazione turistica di appartamenti di lusso;
di aver individuato, per la realizzazione dell'autorimessa privata, con rampa di ingresso nelle pertinenze esterne di Palazzo Alfieri, l'impresa alla quale conferiva Controparte_1 l'incarico di eseguire “lavori di fornitura e posa in opera di strutture in cemento armato” con contratto di appalto stipulato in data 13.6.2019; che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.10.2019, con la previsione di una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, al prezzo pattuito di Euro
91.000,00; che dopo l'emissione delle prime due fatture, in data 17.7.2019 e 16.9.2019, al 30.9.2019, data in cui si doveva provvedere al saldo dell'ultima fattura, l'impresa ometteva di fornire i risultati dei
“provini” di calcestruzzo, da sottoporre alla verifica di laboratorio secondo le “Norme Tecniche per le Costruzioni 2018”, nonché il DURC aggiornato, circostanze che impedivano al committente di provvedere al pagamento dell'ultima fattura emessa;
che, da tale momento, l'impresa non rientrava più in cantiere per la prosecuzione dei lavori, nonostante gli inviti alla stessa rivolti;
di aver quindi provveduto, in data 14.11.2019, al pagamento della fattura n. 171/S del 16.9.2019, detratto l'acconto di
Euro 27.300,00 già corrisposto;
che, con pec in pari data, la società attrice confermava la risoluzione del contratto, già formalizzata con pec del 29.10.2019, invitando la società appaltatrice alla liberazione del cantiere, richiesta che rimaneva inevasa;
di aver, quindi, introdotto giudizio ex art. 700 c.p.c. per conseguire la restituzione del cantiere, la cui urgenza era, in particolare, determinata dalla presenza, in cantiere, di una gru il cui radiocomando era nel possesso dell'appaltatrice, che si rifiutava di consegnarlo;
che, alla prima udienza fissata per la trattazione del procedimento cautelare, la CP_1
costituitasi in giudizio, si dichiarava disponibile allo smontaggio della gru, al quale effettivamente
[...] provvedeva in data 6.3.2020, e all'immediato rilascio del cantiere, subordinandolo, però, all'acquisto del ferro ivi presente da parte della società attorea, la quale si rifiutava in tal senso;
che, alla fine, la procedeva a rilasciare il cantiere e al recupero del ferro solo in data 25.3.2020, Controparte_1 comportando un ritardo nell'esecuzione dei lavori che aveva causato un danno alla committente, da calcolarsi:1) nella penale da ritardo contrattualmente pattuita (Euro 500,00 dal 15.11.2019 al 25.3.2020, per complessivi Euro 65.500,00); in alternativa, 2) nei costi sostenuti per l'apertura del cantiere e nei danni subiti per i ritardi nelle operazioni vendita e di locazione degli immobili abitativi.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato di essere incorsa Controparte_1 nell'inadempimento contrattuale allegato dalla società attorea, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria ex adverso proposta. Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata documentalmente istruita e con l'assunzione di prove testimoniali.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Risulta documentalmente provato dalla corrispondenza intercorsa fra le parti che la società committente-odierna attrice- abbia contestato alla ditta appaltatrice – convenuta - di non aver ripreso le lavorazioni in cantiere dopo la chiusura estiva del 5.8.2019 (vedi pec in data 3.10.2019) e che tra le parti fosse intervenuta questione in ordine al ritardato pagamento di alcune fatture ad opera della società attorea, la quale si giustificava lamentando l'omessa consegna delle certificazioni relative al materiale utilizzato, nonché del DURC aggiornato. Con pec del 29.10.2019 Parte_2 oltre a ribadire le proprie giustificazioni in ordine al mancato pagamento dell'ultima fattura, diffidava la convenuta a completare le opere nel termine di 15 giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto inter partes stipulato. Con successiva missiva del 14.11.2019, confermando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per mancato completamento delle opere nel termine assegnato, la pagina 2 di 4 società committente invitava la convenuta al rilascio del cantiere, che, poi, solo a seguito di introduzione di giudizio ex art. 700 c.p.c., è stato effettivamente e spontaneamente rilasciato dalla convenuta in data 25.3.2020.
Nel contratto di appalto stipulato fra le parti in data 13.6.2019, “per l'esecuzione dei lavori di fornitura
e p.o. di strutture in cemento armato per la realizzazione di un'autorimessa privata con rampa di ingresso”, all'art. 5, è stata pattuita l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31.10.2019, “fatte salve eventuali sospensioni per cause di avverse condizioni meteorologiche e/o eventi non prevedibili in questa sede e non imputabili alla volontà dell'impresa appaltatrice”.
E' pacifico che i lavori non siano stati completati nel termine previsto e che il contratto si sia risolto di diritto a seguito di diffida ad adempiere inviata dalla committente con pec del 29.10.2019 e confermata con missiva in data 14.11.2019.
Circa l'imputabilità del ritardo, parte attrice invoca la responsabilità dell'appaltatrice, come emerge dallo scambio di corrispondenza sopra esaminato;
d'altra parte, dalla corrispondenza medesima risulta anche che tra le parti fosse insorta questione circa il mancato pagamento, a saldo, dell'ultima fattura emessa dall'appaltatrice, da parte della committente, la quale, da parte sua, giustifica la circostanza, tra l'altro, sulla base del mancato invio, da parte dell'appaltatrice, del D.U.R.C. aggiornato.
Sul punto, si osserva che all'art. 7 del contratto di appalto era prevista, quale condizione necessaria per il pagamento delle fatture, la presentazione, da parte dell'appaltatore, “dell'originale del D.U.R.C. in corso di validità tramite invio per PEC”, adempimento che, pacificamente, al momento dell'emissione dell'ultima fattura, non era stato onorato dalla ditta . CP_1
Quest'ultima, pertanto, non vantava ragioni valide che la legittimassero a non proseguire i lavori dopo la pausa estiva, effettivamente e pacificamente interrotti dal 5.8.2019. Alla stessa, pertanto, deve essere imputata la mancata ultimazione dei lavori nel termine pattuito del 31.10.2019.
Per tale ipotesi l'art. 5 del contratto di appalto ha previsto, a carico dell'appaltatore, il pagamento di una penale, a titolo di risarcimento, di Euro 500,00 giornalieri, oltre all'eventuale maggior danno da stabilire in sede giudiziaria. Trattasi di penale stipulata per la mera ipotesi di ritardo nell'adempimento,
e non anche per l'inadempimento. Ne discende che la clausola penale convenuta per il solo ritardo nell'adempimento non può coprire anche per il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto, nel caso di specie comunicata con pec del
29.10.2019 e missiva del 14.11.2019 a seguito di diffida ad adempiere, dal momento che tale manifestazione di volontà segna di fatto il limite temporale della possibilità per l'altra parte di adempiere tempestivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 co. 3 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., n. 15578/2022).
Pertanto, la penale richiesta da parte attrice, nella misura contrattualmente pattuita, può essere riconosciuta solamente dall'1.11.2019 (primo giorno di ritardo) al 14.11.2019 (data di risoluzione di diritto del contratto di appalto).
Vista la parziale soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1 al pagamento, in favore della per le causali di cui in
[...] Parte_2 motivazione, della somma di Euro 500,00 giornalieri dall'1.11.2019 al 14.11.2019.
RIGETTA, per il resto, la domanda. pagina 3 di 4 DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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