Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2991/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2991/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NAZIONALE 139 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO VITTORIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
NAZIONALE 139 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO VITTORIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_3 C.F._4
NAZIONALE 139 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO VITTORIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA M. D'UNGHERIA TRAV. TERRALAVORO 9/A 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. DARDO CARLO (c.f.: ), dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
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(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via CP_2 C.F._6
Nazionale 139 84018 Scafati , presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO VITTORIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
EN
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via CP_3 C.F._7
Nazionale 139 84018 Scafati , presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO VITTORIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
EN
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via CP_4 C.F._8
Nazionale 139 84018 Scafati , presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO VITTORIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
EN
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, preliminarmente, osserva in diritto che per la presunzione nascente dall'art. 1117 cod. civ., debbono ritenersi di proprietà comune dei diversi piani o porzioni dell'edificio le fondazioni, i muri maestri e quindi anche i muri perimetrali esterni. L'art. 1117 cod. civ. si riferisce a tutta la estensione dei muri, e cioè dalle fondamenta alla copertura dell'edificio nella sua struttura unitaria, e poiché la norma non pone alcuna distinzione, riguarda tanto gli edifici i cui piani siano stati costruiti tutti in origine quanto quelli che hanno subito successivi ampliamenti e sopraelevazioni ad opera del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare. Ciò in quanto i muri che limitano verso l'esterno gli appartamenti del piano sopraelevato e/o attico non possono essere considerati avulsi dalla struttura unitaria del fabbricato condominiale, del quale contribuiscono a formare la complessiva struttura architettonica: essi pertanto rientrano tra le parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117, n.
1 c.c. Ciò, inoltre, senza considerare che, avvenuta la sopraelevazione del proprietario del piano soprastante - pur essendo il nuovo piano di proprietà esclusiva di quest'ultimo - anche
Pagina 2 di 4 sull'area sovrastante al nuovo si ristabilisce un rapporto di comunione fra i proprietari di tutti i piani in proporzione di questi.
In caso di alienazione del diritto di sopraelevazione, che costituisce un diritto di superficie - dopo che l'acquirente abbia realizzato la costruzione, viene a costituirsi di fatto ipso jure, tra le unità immobiliari facenti parte dell'edificio edificato in sopraelevazione e quelle facenti parte della sottostante preesistente costruzione, una situazione di condominialità in conseguenza della contitolarità necessaria - salvo che il contrario non risulti dal titolo - del diritto di proprietà sulle parti dell'edificio che, per ubicazione e struttura, siano destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali dell'edificio stesso con conseguente acquisto della qualità di condomini da parte dei titolari dei relativi piani (o porzioni di piano).
Nel caso di specie dal titolo (atto pubblico di compravendita di trasferimento di area edificabile del 2.10.1964 stipulato tra e i sig.ri dal lato e l'ing. CP_5 Pt_1 Per_1
dall'altro) non risulta alcuna previsione contraria, anzi in esso si legge il conferimento
[...]
da parte dei venditori all'acquirente del mandato irrevocabile per la redazione del regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali approvandone fin da ora il criterio ed il contenuto senza bisogno di altra ratifica o conferma.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu tecnica - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti e rilievi effettuati - la quale ha evidenziato che “Le fondazioni presenti al di sotto del piano di calpestio dei negozi, rappresentano le fondazioni dell'intero edificio;
i pilastri che attraversano i negozi lungo la loro altezza, si estendono fino all'ultimo piano dell'edificio e consentono di collegare ad essi le strutture orizzontali dei vari piani, ovvero dell'intero stabile;
l'intradosso del primo solaio (visto dall'interno dei negozi), rappresenta il succielo degli stessi, ma nel contempo, l'estradosso dello stesso, rappresenta il piano di calpestio dell'appartamento del piano superiore;
le murature perimetrali esterne, rappresentano la chiusura verticale delle opere strutturali e quindi si riferiscono all'intero stabile.
Pertanto, dal punto di vista costruttivo e strutturale i negozi degli attori appartengono all'edificio condominiale.
Ne discende il rigetto dalla domanda di accertamento e conseguentemente quella di nullità della delibera assembleare del 30.6.2014.
Pagina 3 di 4 Le spese di lite, comprese quelle della ctu e del reclamo, seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Carlo Dardo, difensore del Condominio dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 3500,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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