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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2024, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3559 del R.G.A.C. dell'anno
2013, vertente
TRA
(c.f. , con l'avvocato Mariateresa Parte_1 C.F._1
Impera
-appellante-
E
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da sé medesimo
-appellato-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Catanzaro; pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
20.9.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 1 a 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15.10.2012, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 707/2012, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro, con il quale veniva condannato a pagare, in favore dell'avvocato ed a titolo di compensi professionali, la Controparte_1 somma complessiva di € 4.948,62, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda ed oltre spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda, eccepiva che, dall'importo spettante al difensore, doveva essere decurtata la somma di € 1.400,00, corrisposta quale acconto in contanti;
che gli onorari dovuti erano stati erroneamente conteggiati secondo le tariffe professionali medie, in luogo di quelle minime;
che talune voci inserite nella parcella (ad esempio, la ricerca di documenti o l'ispezione dei luoghi di causa) non erano dovute, in quanto le relative attività non erano state espletate dal professionista;
che, peraltro, il parere di conformità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro era privo di valore probatorio, in ordine alla dimostrazione dell'opera concretamente prestata dal creditore;
che, pertanto, considerando i minimi tariffari e quanto realmente fatto dall'opposto, il compenso a questi spettante doveva essere contenuto nel minore importo di € 1.735,65 e che, previa decurtazione dell'acconto di € 1.400,00, l'opponente avrebbe dovuto essere condannato, al più, al pagamento della somma di € 335,65.
Nel giudizio di prime cure, si costituiva l'odierno appellato, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 812/2013, il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 707/2012 e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
La predetta statuizione è stata appellata da che ne ha Parte_1 chiesto la riforma, sulla base dei motivi articolati nell'atto di citazione
Pag. 2 a 14 introduttivo dell'odierna fase, sostanzialmente riproduttivi di quelli già contenuti nell'opposizione spiegata in primo grado.
Parte appellata, dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione e ne ha domandato il rigetto, con conseguente conferma del provvedimento di primo grado.
A seguito di alcuni rinvii determinati, in parte, dalla turnazione dei magistrati sul ruolo e, in parte, dal gravosissimo carico dell'ufficio distrettuale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.9.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, ovvero per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Ciò considerato, inoltre, che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un
Pag. 3 a 14 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass., S.U., sent. n. 27199/2017).
L'appello è, dunque, ammissibile.
3. Lo stesso è, altresì, parzialmente fondato.
Occorre premettere che il diritto al compenso dell'avvocato deve ritenersi strettamente correlato al contratto di mandato professionale, il quale non è soggetto a vincoli di forma (Cass. civ. 31.3.2021 n. 8863), nonché all'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti né che l'appellato abbia rappresentato e assistito l'appellante nel giudizio n. 3983/2010
RGAC, pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avente ad oggetto una actio negatoria servitutis promossa da nei confronti di Controparte_2
; né che l'incarico conferito dall'appellante sia stato revocato Parte_1 in corso di causa (cfr. nota del 6.9.2011); né, infine, che l'attività svolta dal professionista fino a tale momento non sia stata integralmente retribuita.
Non vi sono dubbi, pertanto, sulla sussistenza del diritto dell'appellato ad ottenere il pagamento del compenso spettante per l'opera prestata, da calcolare secondo le tariffe recate dal DM n. 127/2004, applicabile ratione temporis.
Ciò su cui vi è controversia tra le parti è: a) l'importo degli onorari e dei diritti spettanti al difensore, che secondo l'appellante andrebbero contenuti nel minimo tariffario, mentre l'appellato li rivendica secondo gli importi medi;
b) l'inserimento, nella parcella, di voci per attività non espletata;
c) il versamento, da parte del di un acconto di € Pt_1
1.400,00.
Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale, per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e
Pag. 4 a 14 non anche la pattuizione di un corrispettivo. Ciò in ragione di quanto stabilito dall'art. 2233 c.c., a tenore del quale «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi,
è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».
Al riguardo, il parere emesso dal Consiglio dell'Ordine attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri del tariffario;
in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione ordinario nel quale il giudice non è vincolato al parere del Consiglio dell'Ordine, ma ha il potere di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, potendo anche discostarsi dal parere di congruità indicando anche sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n. 26860/2019).
In diritto, da ultimo, giova rammentare l'indirizzo graniticamente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 8 luglio
2021, n. 19427 secondo cui «
3.2. Il procedimento per ingiunzione a tutela del credito relativo ad onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali è disciplinato dagli artt. 633, comma 1°, n. 2, e 636 c.p.c. L'art. 633, comma 1°,
n. 2, nella parte che qui rileva, dispone che: «su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro ... il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento ... 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo». L'art. 636, rubricato «Parcella delle spese e prestazioni» prevede che: «Nei casi previsti nei numeri 2 e 3» (il numero 3 riguarda prestazioni professionali di soggetti diversi da quelli indicati al numero 2, cioè notai o altro esercente la libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata), «la domanda deve essere accompagnata dalla
Pag. 5 a 14 parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie».
3.3. Secondo la dottrina, seguita anche dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 12 novembre 2019, n.
29212), per tariffe obbligatorie si intendono quelle tariffe per le quali
l'ammontare del compenso è determinato in un importo fisso, sicché il giudice non ha che da attenersi ad esse, senza alcun margine di valutazione. A tale ipotesi, la stessa dottrina affianca quella in cui, pur prevedendo le tariffe importi variabili tra un massimo ed un minimo, il compenso sia stato richiesto nella misura minima. In questi due casi, il parere non è necessario perché la tariffa, nella sua obbligatoria predeterminazione, è idonea a fornire la prova del compenso.
3.4. Le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice nella determinazione del concreto ammontare dei compensi dovuto sono dunque solo quelle fisse (cc.dd. tariffe obbligatorie alle quali si riferisce anche l'art.
636, comma 1°, ultima parte, c.p.c.), dato che solo queste sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il 8 contratto. Al contrario, quelle con la previsione di un massimo e di un minimo hanno solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio per i margini di discrezionalità che i criteri stessi consentono: esse non hanno invece la funzione di attribuire al professionista l'unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, e, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l'oggetto della obbligazione principale del cliente (Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. n.
29212/2019, cit.).
3.5. Al di fuori delle ipotesi di tariffe fisse e stando al tenore letterale delle due disposizioni (art[t]. 633 e 636 c.p.c.), la prova del credito necessaria per la emanazione del decreto ingiuntivo è data da questi due elementi combinati: in primo luogo, la parcella sottoscritta dal ricorrente,
Pag. 6 a 14 la cui funzione è quella di fornire la prova dell'effettuazione delle prestazioni
e delle spese. Essa costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; le «poste» o «voci» in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (Cass., Sez. un., 18 giugno 2010, n. 14699; vedi
Corte cost. n. 137/1984).
3.6. In secondo luogo, è necessario il parere dell'organo professionale la cui funzione è quella di esprimere un giudizio critico sulla parcella. Si tratta di un atto amministrativo, compreso nelle attribuzioni dei Consigli dell'ordine, i quali sono tenuti a rilasciarlo (arg. ex art. 13, comma 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 14, comma 1°, lett. d), del
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578).
3.7. Circa l'ampiezza di questo
«opinamento», in particolare se esso assolva la sola funzione di esprimere un giudizio di congruità del compenso richiesto, ovvero se esso attesti anche
l'effettività delle prestazioni professionali del cui pagamento si discute, questa Corte ha avuto modo di affermare che il parere di congruità, quale atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa 9 professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum, attraverso un motivato giudizio critico (cfr. Cass.,
Sez. un., 12 marzo 2008, n. 6534; Cass., Sez. un., 27 gennaio 2009, n. 1874;
Cass., Sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812; Cass., Sez. un., 29 ottobre 1992,
n. 11765; C.d.S., 24 maggio 2005, n. 2630, secondo cui il giudizio di congruità, pur avendo una finalità obiettiva, non può tradursi in una determinazione che prescinda dal considerare l'effettiva realtà delle prestazioni professionali rese).
3.8. L'art. 636, ultimo comma, c.p.c., prescrive che il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640 c.p.c., deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Il parere di congruità ha dunque un'efficacia vincolante in sede di emissione di decreto ingiuntivo (Cass. 7 maggio 1997, n. 3272;
Pag. 7 a 14 Cass. 27 gennaio 2009, n. 1874), ma perde questa efficacia nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di fornire congrua motivazione, spettando in ogni caso al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella
(Cass. 20 agosto 2019, n. 21522; Cass. 15 gennaio 2018, n. 712; Cass. 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. 26 settembre 2005, n. 18775). 10. Appare dunque evidente come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneità: come è stato osservato in dottrina, al di là delle differenze terminologiche e degli organi deputati alla loro predisposizione (ordini professionali per le tariffe, il ministero vigilante per i parametri), «i due concetti sottintendono fenomeni del tutto analoghi, poiché si tratta di strumenti entrambi volti a determinare il compenso dovuto al professionista per lo svolgimento della sua attività nei casi in cui non sia possibile far riferimento ad un accordo tra le parti». 10.1. Tanto le tariffe quanto i parametri funzionano come criteri integrativi della remunerazione professionale;
come per le tariffe, anche i decreti ministeriali, nella formulazione dei parametri, devono rispettare criteri che tengano conto dell'onore e del decoro della professione, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio 10 dell'attività prestata, nonché di tutti gli altri elementi indicati nell'art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 10.2. Al pari delle tariffe, anche i parametri devono tener conto del valore delle singole controversie, come dispone l'art. 2233, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede che il compenso deve essere adeguato «all'importanza dell'opera».
Ne consegue che, in applicazione dei principi summenzionati, il giudice ben può, nel giudizio di opposizione, non ritenersi vincolato dal parere reso dal Consiglio dell'ordine, dovendo valutare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.
Pag. 8 a 14 Orbene, quanto alla prima questione controversa, premesso che non
è contestato che il valore della controversia nell'ambito della quale l'avv.
ha rappresentato e difeso il sig. fosse indeterminabile, CP_1 Pt_1 ritiene il Tribunale che, correttamente, l'appellato abbia rivendicato il compenso spettante, secondo gli importi medi delle tariffe applicabili al caso di specie.
L'art. 5 del DM n. 127/2004 stabilisce che, nella liquidazione degli onorari, deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
Applicando siffatti parametri, vi è che la causa patrocinata dall'appellato non poteva ritenersi “semplice”, avendo ad oggetto, come già accennato, un'azione ex art. 949 c.c., nella quale il sig. Controparte_2 aveva convenuto in giudizio il dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Pt_1 al fine di sentir condannare quest'ultimo alla rimozione di talune opere effettuate a ridosso della proprietà dell'attore.
Nell'ambito di tale giudizio, il professionista, dopo aver esaminato l'atto di citazione predisposto dalla controparte e la documentazione allegata (atti pubblici, scritture private, rilievi fotografici e corrispondenza varia), ha redatto la comparsa di costituzione e risposta, prendendo posizione e contestando il fondamento della pretesa fatta valere, nonché la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., replicando alle istanze istruttorie formulate ex adverso ed articolando le proprie, anche mediante la produzione della documentazione atta a contrastare le contrarie deduzioni, con contestuale spiegazione della sua ammissibilità e rilevanza ai fini della decisione.
Le questioni affrontate e da risolvere – involgenti la problematica dell'opponibilità a terzi delle scritture private intercorse tra altri soggetti in
Pag. 9 a 14 materia di diritti reali, nonché della regolarità delle opere realizzate – non potevano, pertanto, ritenersi semplici o di scarsa complessità, anche alla luce degli interessi in gioco (l'accoglimento della domanda promossa dal avrebbe comportato l'ordine di remissione in pristino) e delle CP_2 conseguenti responsabilità assunte dall'avvocato difensore.
Per questi motivi
, si ritiene congrua la stima degli onorari dovuti, avuto riguardo ai valori medi tariffari, non potendo la controversia nel cui ambito si è esplicata l'attività defensionale essere inquadrata tra quelle seriali o in relazione alle quali sussistono univoci orientamenti giurisprudenziali, tenuto, peraltro, conto che la disputa non aveva ad oggetto soltanto questioni di puro diritto, ma anche di natura tecnica.
Quanto alla seconda questione controversa, parte appellante ha contestato l'inserimento nella parcella di talune voci ritenute non dovute
(tra i diritti: corrispondenza informativa, redazione nota spese giudiziale, diritto di vacazione;
tra gli onorari: ispezione luoghi della controversia e ricerca dei documenti;
nonché le spese non esenti).
A fronte di siffatta eccezione, sarebbe stato onere dell'appellato dedurre e dimostrare l'espletamento di attività tale da legittimare la rivendicazione del compenso spettante per ciascuna delle suddette voci.
Detta prova è, tuttavia, mancata, sicché, dal conteggio dei compensi maturati dal difensore, tali voci devono essere espunte, mentre devono essere incluse le voci non specificamente contestate dal cliente.
Infine, per ciò che attiene alla terza questione controversa, merita, sul punto, conferma l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, circa la mancanza di prova della corresponsione, da parte dell'appellante, di un acconto di € 1.400,00 in contanti in favore dell'appellato (il quale, dal canto suo, ha sempre negato, sia stragiudizialmente, sia nell'odierna sede processuale, di aver ricevuto il suddetto importo).
Sicché, alcuna decurtazione deve essere effettuata a tale titolo.
Pag. 10 a 14 Traendo le conclusioni del ragionamento sin qui condotto, all'appellato spetta, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in favore dell'appellato, l'importo di € 2.862,00 (oltre accessori di legge, se dovuti), così calcolato, sulla base delle tariffe medie del DM n. 127/2004 per una causa dinanzi al Tribunale ordinario, di valore indeterminabile:
a) Onorari:
studio della controversia: € 732,50;
consultazione con il cliente: € 370,00;
redazione comparsa di risposta: € 582,50;
partecipazione n. 1 udienza: € 150,00;
redazione memoria: € 340,00.
Totale onorari: € 2.175,00.
b) Diritti:
posizione e archivio: € 90,00;
disamina: € 22,50;
redazione comparsa di risposta: € 90,00;
autentica di ogni firma: € 22,50;
costituzione in giudizio: € 22,50;
esame scritti difensivi di controparte: € 45,50;
esame documentazione prodotta da controparte: € 45,50;
redazione memoria: € 90,00;
esame ordinanza: € 22,50;
formazione del fascicolo: € 22,50;
partecipazione udienza: € 45,50;
consultazione con il cliente: € 90,00;
Pag. 11 a 14 deposito atti in cancelleria: € 22,50;
accesso agli uffici: € 22,50;
trasferta con indennità minima: € 10,00;
diritti di collazione per stampa: € 23,00.
Totale diritti: € 687,00.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte appellante deve essere condannata a corrispondere, in favore dell'appellato, l'importo di € 2.862,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ed oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
4. Dalla riforma della capo di sentenza relativo alla domanda proposta in via principale, discende, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Alla luce della parziale rideterminazione del credito spettante all'appellato, le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per l'intero come segue, vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico del soccombente Pt_1
[...]
Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in complessivi €
300,00 per onorari, oltre accessori, di legge, determinati ai sensi parametri di cui al DM n. 140/2012, applicabile al momento della definizione del predetto giudizio, per lo scaglione corrispondente al valore della controversia (fino ad € 5.000,00), diminuiti fino al minimo per le fasi di studio (€ 120,00), introduttiva (€ 60,00) e decisionale (€ 120,00), in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento.
Pag. 12 a 14 Le spese del presente grado di giudizio sono invece liquidate in complessivi € 852,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da € 1.101,00 ad €
5.200,00), diminuiti fino minimo per le fasi di studio (€ 213,00), introduttiva
(€ 213,00) e decisionale (€ 426,00), in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 812/2013 del Giudice di Pace di Catanzaro, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 707/2012, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 19.7.2012, condanna l'appellante a pagare all'appellato la somma di € 2.862,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ed oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. compensa per 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 300,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico dell'appellante i restanti 2/3;
3. compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate per l'intero in € 852,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico dell'appellante i restanti 2/3.
Si comunichi.
Catanzaro, 18/12/2024 (provvedimento depositato tramite
l'applicativo Consolle)
Pag. 13 a 14 Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 14 a 14