Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2024, proposto da
Centro di Medicina dello Sport -Taranto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Casa di cura Salus S.r.l. e Casa di Cura Bernardini, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
della delibera di Giunta regionale pugliese 21.12.23 n. 1924 avente ad oggetto la “Determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2024, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell’ambito territoriale della Regione Puglia” trasmessa al Centro ricorrente dall’A.S.L. di Taranto con pec 12.1.24 n. 8256;
-per quanto occorra anche della delibera della stessa Giunta regionale 28.12.23 n. 1982 inviata dalla medesima ASL Ta alla ricorrente con pec 12.1.24 n. 8256 avente ad oggetto “Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l’esercizio 2024 e presa d’atto dei tetti di spesa”;
-della delib. 15.1.24 n. 55 del Direttore generale dell’A.S.L. di Taranto inviata alla ricorrente con pec 16.1.24 n. 8256, avente ad oggetto “Fondi provvisori regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale da parte dei professionisti e delle strutture private accreditate insistenti nell’ambito territoriale dell’ASL Taranto da erogarsi nell’anno 2024 –rispetto dei tetti di spesa deliberati secondo la ex DGR n. 1946 del 22.12.22 nelle more della sottoscrizione dei contratti 2024”;
-della deliberazione DG dell’A.S.L. di Taranto 8.4.24 n. 850 trasmessa alla ricorrente via pec il 16.4.24 ed avente ad oggetto “Determinazione del fondo unico e dei sub fondi di branca per la remunerazione delle prestazioni sanitarie da erogarsi nell’anno 2024 in regime ambulatoriale da parte dei professionisti e delle strutture private insistenti nell’ambito territoriale della ASL Taranto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI UR e uditi per le parti i difensori l’Avv. V. Pellegrino, in sostituzione dell'Avv. G. Pellegrino, per la parte ricorrente e l’Avv. D. Limongelli, in sostituzione dell'Avv. P. Scagliola, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
0. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 luglio 2024 e depositato in pari data, il Centro ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
1. Espone la parte ricorrente di aver chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ma con atto notificato a mezzo pec in data 03/07/2023, la Regione Puglia ha proposto opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/71, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
1.1.A sostegno del ricorso ha dedotto la seguente articolata censura:
Violazione degli artt. 18 L.R.P. 20/02 e 29 L.R.P. n. 26/06 nonché del giudicato formatosi sulla sentenza della III Sezione del CdS n. 267/17. Eccesso di potere per difetto istruttorio e di motivazione dovuta.
2. Il 26 agosto 2024, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con istanza depositata il 18 marzo 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in considerazione dei contenuti della sentenza 7/11/24 n. 8907, con cui la III Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato con compensazione delle spese l’appello proposto avverso la sentenza 8/4/2024 n. 479 di questo T.A.R.
4. Nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Osserva, infatti, il Collegio che il Centro ricorrente, con apposito atto sottoscritto, ritualmente notificato alle altre parti in causa il 18 marzo 2025 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in pari data, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, sicchè - non essendosi opposta la parte pubblica resistente - il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35 secondo comma lettera c) e 84 c.p.a..
6. Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa, ai sensi dell’art. 84 secondo comma c.p.a., in considerazione della mancata opposizione della parte pubblica resistente alla rinuncia al gravame formulata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI Moro, Presidente FF
RI UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI UR | ZI Moro |
IL SEGRETARIO