Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Consigliere dr. Aida Sabbato
Consigliere rel.dr. Rosa Larocca ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 123 del ruolo generale appelli dell'anno 2021
R.G.
TRA
C.F. 1 , rappresentata e difesa, in virtù Parte 1 (C.F.
di mandato in atti, dall'avv.to Giosa Laura ed elettivamente domiciliata, in Potenza, alla Via XXV Aprile, n. 20;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Bavasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Nicola
Serra n. 96;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, dichiarare la tardività della costituzione dell'agente della riscossione nonché l'inammissibilità di tutta la produzione documentale depositata;
accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente in dapo ad Controparte 1
[...] , dichiarando la nullità dell'iscrizione preventiva di ipoteca per mancata notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, per mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, con vittoria di spese e competenze professionali".
Per l'appellata: "Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 281/2021, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 281/2021, pubblicata in data 1.04.2021, emessa dal giudice del lavoro presso il tribunale di Potenza, oggetto dell'odierno appello, veniva rigettato il ricorso proposto dalla avverso la comunicazione preventiva di Parte 1
iscrizione ipotecaria n. 09276201800000523000, notificata in data 4.04.2018, relativa alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito nella stessa richiamati, condannandola alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ha ritenuto il primo giudice di dover rigettare l'opposizione proposta dalla Parte 1 evidenziando come emergesse dagli atti che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito di interesse erano stati notificati alla ricorrente tra il 15.03.2011 ed il 28.04.2014, che tali atti non erano stati impuganti e che erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine quinquenale, per come era dato evincersi dalla comunicazione prodotta dalla parte convenuta.
Precisava, quanto alla dedotta tardività della costituzione dell Controparte_1
alla dedotta decadenza dalla produzione documentale avvenuta con deposito dell'8.01.2019 che, tenuto conto del fatto che la prima udienza, in ragione del rinvio di ufficio diposto con provvedimento depositato il 7.11.2018, doveva ritenersi tenutasi il 16.05.20129, con la conseguente tempestività della costituzione di parte convenuta, in data 11.12.2018 e la conseguente ritualità della produzione documentale depositata in data 8.01.2019.
Aggiungeva che la dedotta irritualità delle notifiche degli estratti di ruolo appariva sconfessata dalla documentazione in atti, ove si evinceva che parte ricorrente aveva ricevuto personalmente l'atto apponendovi la sottoscrizione.
Sulla scorta degli elementi esplicitati, concludeva nel senso del rigetto del ricorso della Parte 1 Parte 1Con appello depositato il 3 maggio 2021, ha impugnato la sentenza n. 281/2021 del giudice del lavoro presso il tribunale di Potenza, chiedendo che, in riforma della stessa ed in accoglimento dell'appello spiegato, venisse accolto il ricorso da lei proposto in primo grado dichiarando la tardività della costituzione dell'agente della riscossione nonché l'inammissibilità di tutta la produzione documentale depositata. Chiedeva, in definitiva che venisse accertato e dichiarato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente in capo all
[...]
Controparte_1 dichiarando la nullità dell'iscrizione preventiva di ipoteca per و
mancata notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, ovvero per mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt.
50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973.
Con memoria difensiva depositata in data 23.02.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza n. 281/2021, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio.
Con decreto presidenziale del 6.05.2021 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 3 febbraio 2022, tenutasi sub specie di trattazione scritta, sede in cui, lette le note fatte perenire dalle parti costituite, la Corte di Appello decideva come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, sulla scorta delle considerazioni che si vanno ad esplicitare.
Oggetto dell'odierno gravame è la sentenza n. 281/2021, pubblicata in data
1.04.2021, emessa dal giudice del lavoro presso il tribunale di Potenza, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla. Parte 1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09276201800000523000, notificata in data 4.04.2018, relativa alle cartelle di pagamento n.
09220110002348784000 e n. 09220110004385989000 ed agli avvisi di addebito n.
39220120000537379000, n. 39220120001547544000, n. 39220120537379000, n.
39220130000271710000, n. 39220130001168853000 e n. 39220140000264009000
nella stessa richiamati, condannandola alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ha ritenuto il primo giudice di dover rigettare l'opposizione proposta dalla Parte 1 evidenziando come emergesse dagli atti che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito di interesse erano stati notificati alla ricorrente tra il 15.03.2011 ed il 28.04.2014, che tali atti non erano stati impugnati e che erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale, per come era dato evincersi dalla comunicazione prodotta dalla parte convenuta.
Precisava, quanto alla dedotta tardività della costituzione dell Controparte_1
alla dedotta decadenza dalla produzione documentale avvenuta con deposito. dell'8.01.2019 che, tenuto conto del fatto che la prima udienza, in ragione del rinvio di ufficio diposto con provvedimento depositato il 7.11.2018, doveva ritenersi tenutasi il 16.05.20129, tempestiva doveva reputarsi la costituzione di parte convenuta, in data 11.12.2018 e, conseguentemente, rituale la produzione documentale depositata in data 8.01.2019. Aggiungeva che la dedotta irritualità delle notifiche degli estratti di ruolo appariva sconfessata dalla documentazione in atti, documentazione dalla quale si evinceva che parte ricorrente aveva ricevuto personalmente gli atti apponendovi la sottoscrizione.
Sulla scorta degli elementi esplicitati, il giudice di prime cure concludeva nel senso del rigetto del ricorso proposto dalla Parte 1
Queste le statuizioni di primo grado, ritiene questa corte che le stesse non possano essere condivise e che, pertanto, fondata debba ritenersi la doglianza rappresentata con l'odierno appello dalla per il motivo di cui al seguito.Parte 1
Con l'unico motivo di gravame quest'ultima ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. evidenziando la fondateza dell'eccezione di tardività della costituzione di Controparte 1 spiegata in primo grado, inopinatamente ritenuta infondata dal giudice di prime cure.
Al riguardo evidenziava che la prima udienza del giudizio di primo grado era stata fissata per il 13.12.2018 e che la costituzione in giudizio dell Controparte_1
[...] era avvenuta due giorni prima di tale data, ovvero l'11.12.2018 e, quindi, tardivamente, senza allegare i documenti comprovanti l'effettiva notifica di tutte le cartelle. Tale produzione documentale veniva integrata solo in un secondo momento con il deposito telematico dell'8.01.2019, approfittando del rinvio di ufficio dell'udienza avvenuto con decreto di differimento del 7.12.2018, decreto quest'ultimo intervenuto quando il termine per la costituzione del convenuto era già scaduto.
Evidenziava che, ove si ragionasse nel senso sposato dal giudice di primo grado, si darebbe luogo ad una sostanziale rimessione in termini di una parte a carico della quale erano già maturate le decandenze di cui agli artt. 166 e 167 cp.c., prescindendo da una ragionevole giustificazione ricollegabile alla non imputabilità della stessa, per come previsto dall'art. 153, co. 2, c.p.c., così venendosi a determinare un'alterazione della posizione di parità processuale delle parti anche perché la ricorrente non aveva avuto notizia del decreto di differimento predetto, il tutto traducendosi in un vantaggio precessuale escusivamente per la resistente, ovvero per l'unica onerata a dimostrare la fondatezza delle deduzioni della controparte. L Controparte_1 nel costituirsi, non contestava la ricostruzione in fatto delineata dall'appellante, richiamando orientamenti giurisprudenziali a sostegno della non maturata decadenza nonostante la tardività della costituzione.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la doglianza dell'appellante debba essere accolta e che, pertanto, la produzione documentale effettuata dall'appellato debba ritenersi tardiva e, dunque, non da prendersi in considerazione ai fini della validità della pretesa posta alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui si tratta.
Ed invero, incontestata in fatto la costituzione tardiva dell'Agenzia appellata, solo due giorni prima rispetto all'udienza originariamente fissata del 13.12.2018 e non già almeno dieci giorni prima rispetto ad essa, per come statuito dall'art. 416 c.p.c., ritiene questa Corte che il differimento di ufficio disposto successivamente alla scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto (in data 7.12.2018) non possa consentire a quest'ultimo di recuperare le decadenze in cui, medio tempore, era incorso, venendo in essere, diversamente, una remissione in termini che prescinderebbe dalla verifica della scusabilità o meno della condotta intempestival tenuta.
A ciò deve aggiungersi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, non è possibile in questo caso recuperare la documentazione intestivamente prodotta utilizzando i poteri ufficiosi propri del giudice del lavoro a tutela del principio della ricerva della verità non trovandosi, nel caso di specie, di fronte ad un principio di prova fornito dalla parte, come tale implementabile dal giudicante, quanto, piuttosto, dinanzi al mancato esercizio del diritto alla prova e, dunque, in assenza degli elementi probatori utili, tale dovendo ritenersi il contegno della parte che non, avendo prodotto la documentazione ritenuta necessaria a sostegno della propria impostazione difensiva nel termine di decadenza previsto dalla legge, non ha in alcun modo supportato le proprie allegazioni. Parte 1 deve essereIn ragione di quanto sopra premesso, l'appello della accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che nulla è dovuto da quest'ultima relativamente alle cartelle di pagamento n. 09220110002348784000 e n.
09220110004385989000 ed agli avvisi di addebito n. 39220120000537379000, n.
39220120001547544000, n. 39220120537379000, n. 39220130000271710000, n.
39220130001168853000 e n. 39220140000264009000 di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09276201800000523000, notificatale in data.
4.04.2018.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 123 del ruolo generale lavoro dell'anno 2021, promosso da in persona Parte 1 nei confronti di Controparte_1 '
del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 867/2022 del giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto dalla relativamente alle cartelle di pagamento allegateParte 1 alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 4.04.2018;
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 6.764,00 (euro 3.291,00 per il primo grado ed euro 3.473,00 per il secondo grado), oltre IVA, CPA e CF, come per legge.
Potenza, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo dott.ssa Rosa Larocca