Articolo 1 della Legge 11 luglio 1942, n. 843
Articolo 2
Versione
20 agosto 1942
Art. 1.

Ai fini dell'esecuzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonche' delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di dilazionare, fino al periodo massimo di due anni dalla cessazione dello stato di guerra, i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori, per l'inizio e l'ultimazione della costruzione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati od ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti col R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e col decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, convertito conImodificazioni nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.

Il decreto interministeriale concernente la dilazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Entrata in vigore il 20 agosto 1942