Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026REG.PROV.COLL.
N. 01188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabina Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ficarazzi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. NI Lo RE e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono comproprietari di un edificio a due elevazioni fuori terra, sito in -OMISSIS- in -OMISSIS-, identificato al catasto al f-OMISSIS-, adibito a civile abitazione. L'immobile fu acquistato con atto del 15 novembre 1984 e realizzato nel maggio 1976.
Con ordinanza n. 30 del 20 settembre 1996, il Comune di Ficarazzi ingiungeva la demolizione delle opere ritenute abusive: provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
A distanza di oltre venti anni, con ordinanza n. 6 del 8 febbraio 2017, il Comune ha adottato il provvedimento di accertamento di inottemperanza e conseguente acquisizione ed immissione in possesso delle opere abusive, senza che dall'atto risulti alcun riferimento a un verbale di sopralluogo o a un formale accertamento dell'inottemperanza, attraverso le modalità procedimentali previste dalla legge.
I ricorrenti impugnavano tale ordinanza dinanzi al TAR Sicilia - Palermo, che con sentenza n. -OMISSIS- rigettava il ricorso ritenendo "del tutto priva di fondatezza la doglianza circa la difettosa attività istruttoria in considerazione della incontestata conoscenza dell'ordinanza di demolizione e della sostanziale irrilevanza del verbale quale atto endoprocedimentale non essenziale ai fini dell'accertamento di inottemperanza".
Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto appello, deducendo principalmente:
I motivo: Violazione dell'art. 31 comma 3 e 4 del DPR 380/2001 per l'omessa fase di accertamento dell'inottemperanza. Gli appellanti lamentano che il Comune ha disposto l'immissione in possesso omettendo la necessaria e preventiva fase di accertamento, come prevista dal comma 3 dell'art. 31 del DPR 380/2001.
II motivo: Violazione del principio di legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso dall'ordinanza di demolizione e obbligo di motivazione rafforzata.
Il Comune di Ficarazzi non si è costituito nel presente giudizio di appello.
DIRITTO
L'appello è fondato limitatamente al primo motivo e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. La questione giuridica centrale del presente giudizio attiene alla corretta interpretazione dell'art. 31 del DPR 380/2001 in ordine alla necessaria scansione procedimentale che deve precedere l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive.
L'art. 31, comma 4, del DPR 380/2001 stabilisce che "L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari ".
La giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha chiarito che i procedimenti repressivi in materia edilizia devono seguire una corretta scansione procedimentale. Come evidenziato dalle Sezioni Riunite con parere 16 febbraio 2023, n. 81, tale scansione è costituita: "i) dal provvedimento di ingiunzione a demolire, con il quale viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; ii) dall'accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione tramite un verbale che accerti la mancata riduzione in pristino; iii) dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale, che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita dell'acquisto della proprietà in capo al Comune".
In tal senso si è pure pronunciato il Consiglio di Stato (Cons. St. sez. VI, 1 settembre 2021, n. 6190; sez. II, 23 maggio 2019, n. 3364).
Da ciò deriva che, in ogni caso, l'acquisizione al patrimonio comunale non può avvenire mai "saltando" la fase di accertamento ad essa legislativamente preordinata, né omettendo di comunicare gli esiti di tale fase di certazione - da descrivere nell'apposito verbale di accertamento di inottemperanza - al soggetto a carico del quale il provvedimento sanzionatorio acquisitivo è destinato a produrre effetti pregiudizievoli.
2. Come recentemente ribadito da questo Consiglio con sentenza n. 569/2023, " vanno rispettati i passaggi procedurali a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti … Il rispetto di tali scansioni procedurali, lungi dal costituire baluardo meramente formale strumentalmente invocato per procrastinare, ovvero scongiurare, la demolizione dell'abuso, costituisce il giusto punto di incontro fra i contrapposti interessi tutelati dal legislatore, da un lato il rispetto dell'ordinato sviluppo del territorio, di cui il previo titolo edilizio costituisce garanzia primaria, dall'altro la tutela della proprietà, destinata comunque a recedere laddove il titolare non sacrifichi al suo mantenimento il doveroso ripristino spontaneo dello stato dei luoghi, sicuramente da preferire per intuibili ragioni di risparmio, anche economico".
3. Questo Consiglio ha anche affermato che è "conforme, pertanto, ai principi nazionali e multilivello il rafforzarsi di un orientamento giurisprudenziale che àncora gli effetti compiuti dell'acquisizione gratuita al rispetto delle fasi procedimentali che l'articolo 31 del testo unico sull'edilizia disciplina. Non sarebbe conforme ai principi sopra richiamati una lettura dell'articolo che finisse per considerare legittima l'applicazione di una sanzione amministrativa particolarmente afflittiva prescindendo dal suo accertamento oltre che dalla sua formale irrogazione" (sentenza n. 373/2022).
4. Nel caso di specie, dall'esame del provvedimento impugnato emerge chiaramente che il Comune di Ficarazzi ha disposto direttamente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari senza che risulti dall'atto stesso alcun riferimento a un verbale di sopralluogo o a un formale accertamento dell'inottemperanza.
Il provvedimento si limita ad "accertare" l'inottemperanza senza specificare come tale accertamento sia avvenuto, configurandosi come un atto che cumula impropriamente la fase accertativa con quella acquisitiva.
Tale circostanza assume particolare rilevanza considerando che il Comune non si è costituito in entrambi i gradi del giudizio e non ha quindi fornito alcuna documentazione che potesse dimostrare l'esistenza di un preventivo accertamento dell'inottemperanza, attraverso le modalità procedimentali previste dalla legge.
5. Il giudice di primo grado ha quindi erroneamente ritenuto "del tutto priva di fondatezza la doglianza circa la difettosa attività istruttoria in considerazione della incontestata conoscenza dell'ordinanza di demolizione e della sostanziale irrilevanza del verbale quale atto endoprocedimentale non essenziale ai fini dell'accertamento di inottemperanza".
Tale valutazione contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio che richiede un formale atto provvedimentale di accertamento dell'inottemperanza, non surrogabile da un atto che si limiti a dichiarare l'avvenuta acquisizione senza specificare i presupposti dell'accertamento.
6. La sentenza di primo grado ha inoltre omesso di considerare che, nel caso di specie, non risulta dall'atto impugnato alcun riferimento neppure al verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, configurandosi quindi una carenza ancora più grave del presupposto procedimentale.
7. Il secondo motivo di appello, relativo al principio del legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso dall'ordinanza di demolizione, non presenta i presupposti per un accoglimento. La giurisprudenza prevalente ha, infatti, chiarito che la natura permanente dell'illecito edilizio preclude che possa assumere rilievo il decorso del tempo in presenza di abusi edilizi non sanati, non potendo configurarsi alcun affidamento legittimo al mantenimento di opere abusive.
8. Conclusivamente, l'assenza del necessario presupposto procedimentale costituito dall'atto formale di accertamento dell'inottemperanza determina l'illegittimità del provvedimento di acquisizione e immissione in possesso. Tale vizio ha natura assorbente e comporta l'annullamento dell'atto impugnato.
L'annullamento, tuttavia, non pregiudica la possibilità per il Comune di procedere nuovamente all'accertamento dell'inottemperanza attraverso le corrette modalità procedimentali, posto che l'ordinanza di demolizione n. 30/1996 risulta definitiva e non impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione del Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
NI Lo RE, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Lo RE | RT OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.