CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 31
CGARS
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell'art. 31 comma 3 e 4 del DPR 380/2001 per l'omessa fase di accertamento dell'inottemperanza

    Il Comune ha disposto direttamente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari senza che risulti dall'atto stesso alcun riferimento a un verbale di sopralluogo o a un formale accertamento dell'inottemperanza. Tale vizio ha natura assorbente e comporta l'annullamento dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso dall'ordinanza di demolizione e obbligo di motivazione rafforzata

    La giurisprudenza prevalente ha chiarito che la natura permanente dell'illecito edilizio preclude che possa assumere rilievo il decorso del tempo in presenza di abusi edilizi non sanati, non potendo configurarsi alcun affidamento legittimo al mantenimento di opere abusive.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pubblicata il 19 gennaio 2026, con il relatore Cons. Antonino Lo Presti. I ricorrenti, comproprietari di un immobile, hanno impugnato un'ordinanza del Comune di Ficarazzi che disponeva l'immissione in possesso di opere abusive, lamentando la violazione dell'art. 31 del DPR 380/2001 per l'assenza di un formale accertamento di inottemperanza. Hanno inoltre invocato il principio di legittimo affidamento, sostenendo che il lungo tempo trascorso dall'ingiunzione di demolizione dovesse influire sulla legittimità del provvedimento.

Il giudice ha accolto l'appello limitatamente al primo motivo, evidenziando che l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive non può avvenire senza un adeguato accertamento procedimentale, come stabilito dalla normativa. Ha sottolineato che il Comune non ha fornito prove di un accertamento formale, configurando l'atto come illegittimo. Tuttavia, ha rigettato il secondo motivo, affermando che il decorso del tempo non può giustificare il mantenimento di opere abusive. La sentenza ha quindi annullato il provvedimento impugnato, lasciando aperta la possibilità per il Comune di procedere nuovamente all'accertamento secondo le corrette modalità.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 31
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo