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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC NC, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 732/2024, posta in deliberazione all'udienza del 2 dicembre 2025, tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato o in Terni al Viale dello Stadio n. 45 presso lo studio dell'avvocato Bruno Ianniello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta procura in atti Email_1
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 e ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Parte_1
Terni l' chiedendo Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconoscere il compenso per lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 4189,31.
A sostegno del ricorso deduceva di essere stato assunto in data
31.10.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo professionale Operatore Socio Sanitario – Categoria B – livello economico B super on turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte; di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo compreso a partire dal novembre 2019 al 14 febbraio 2024, precisamente, nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini sanitari” di timbrature allegati al ricorso.
Richiamata la normativa di cui agli artt. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L 2016- 2018 e l'art. 44 del
CCNL 1.09.1995 comma 12, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 4.189,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Si è costituita l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore convenuta che ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato i ricorrenti la richiesta di cui al l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
altresì la prescrizione dei crediti vantati.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande, affermando che il personale turnista che ha prestato la propria attività in un giorno infrasettimanale festivo ha diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004.
Deduceva, in particolare, che come anche certificato dalla dirigente del con la relazione in atti, nell'azienda ospedaliera di Terni i Pt_2 turni vengono consegnati ai dipendenti tra il 20 e il 25 del mese precedente, per cui ogni dipendente può richiedere, prima dell'inizio dei turni stessi, l'eventuale liquidazione delle giornate festive infrasettimanali che lavorerà se non intende usufruire dei giorni di riposo già inseriti. Assumeva che, in ogni caso, le eccedenze risultanti dagli effettuati recuperi vengono liquidate dal datore di lavoro. Nel caso del ricorrente, non è mai pervenuta alcuna sua richiesta prima dei turni e, in tal senso, egli ha sempre usufruito dei riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario.
Infine, ha eccepito l'avvenuto pagamento del compenso per lavoro straordinario richiesto nelle giornate specificamente indicate in memoria e/o la mancata autorizzazione del lavoro straordinario prestato in determinate giornate. Ha concluso per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
La causa di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, che è infondata e come tale deve essere rigettata.
Sul punto, si rileva che, a mente dell'art.9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dalla Azienda convenuta. E, invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. Nel merito, le domande sono fondate, secondo le argomentazioni già espresse nelle numerose pronunce di merito cui questo giudice intende aderire anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg 2841/2024).
La domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui il ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, VI comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt.
20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica - di preferisce riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
“Neppure può ritenersi che nulla sia dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
In realtà, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art
29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì - sotto il profilo sistematico - che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del
01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n.
33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta la decisione della Corte di cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743. I giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del
1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del
CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per
156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore")” (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg 2841/2024).
Quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall convenuta, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 CP_1 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale il lavoratore invoca l'applicazione “è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo. Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)” (così
l'ordinanza citata in motivazione). I giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-
2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo” (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg 2841/2024).
La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi e anche di avere remunerato molte ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. Richiama, in particolare, il cartellino di dicembre 2023, ove risulta un debito orario di -11,15 che viene compensato, al netto del credito autorizzato (7,48 ore), con lo straordinario accumulato di 27, 17 ore, per un saldo attivo di 23,50 ore e il mese successivo di gennaio 2024 il dipendente accumula -12,35 ore di debito orario, che viene scalato dal pregresso credito.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, il ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, la ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata - prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Sostiene, in particolare, l' che dall'esame dei turni Controparte_3 mensili osservati dal ricorrente emergerebbe che, laddove ha lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, avrebbero goduto poi di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbero dovuto fruire. Tuttavia, tale modulazione oraria rientra nella turnazione e l'eventuale diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sancita dalla clausola contrattuale in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva, pur senza considerare che non è dato comprendere per quale ragione l' avrebbe riconosciuto il CP_1 giorno di riposo “in più” nel mese in cui ricorre la festività infrasettimanale in assenza di espressa scelta del lavoratore e soprattutto non ritenendo applicabile al turnista la maggiorazione di cui si controverte.
Non da ultimo va considerato che dai prospetti paga versati agli atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti;
non vi è prova che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata festiva, né che siano stati riconosciuti proprio in applicazione della normativa contrattuale riportata così come qui correttamente interpretata. Pertanto, detti documenti non risultano dirimenti. In altri termini, dai documenti di cui si dispone e, in particolare, dai cedolini paga (cfr. colonne “voci” e “descrizioni”), così come dai “cartellini sanitari”, non emerge alcun dato specifico che consenta di imputare i riposi alle previsioni dell'art. 29, 6° comma che si sta scrutinando, posto che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro
30 giorni. Si dovrebbe registrare pertanto un inevitabile “sfalsamento” temporale tra la giornata festiva infrasettimanale lavorata e la registrazione dei riposi compensativi in busta paga, che l' CP_1 asserisce di aver riconosciuto unilateralmente in assenza di opzione del lavoratore (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg
2841/2024).
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti
(cfr. cartellini marcatempo) risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nel ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, che appare analitico, e privo di vizi logici.
Appare, infine, utile precisare che la corresponsione delle somme dovute a titolo di straordinario non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche – e soprattutto – per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario, trattandosi di causali di pagamento diverse tra loro. In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche a quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.
Come correttamente rilevato dalla difesa attorea, nei singoli mesi in cui il ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, ha goduto di riposi pari e anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio. Il ricorrente svolge difatti la sua attività lavorativa su tre turni mattina (ore 7-14)- pomeriggio (ore 14-
21)-notte (ore 21-7) e, a seguito di tale schema, egli usufruisce di un riposo dopo ogni cinque giorni di lavoro e pertanto, come del resto ribadito dalla medesima nota SITRO depositata dalla convenuta, tali giorni di riposo sono da attribuirsi esclusivamente a tale turnazione.
Parte ricorrente ha inoltre depositato tutte le buste paga da cui non risulta alcun emolumento versato dalla a titolo di Controparte_4 compenso per lavoro straordinario festivo tanto un meno un riposo compensativo ai sensi della normativa contrattuale richiamata.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l' resistente abbia CP_1 regolarmente utilizzato la prestazione lavorativa del ricorrente anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire - a differenza del non turnista - della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
In definitiva, parte convenuta va condannata la pagamento della somma di euro 4.189,31oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n.
352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 (cfr. Cass SU 14429/ 2017; cfr. Cass 20765/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg
732/2024, così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.189,31, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
2)condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Terni, 2 dicembre 2025
Il giudice
IC NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC NC, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 732/2024, posta in deliberazione all'udienza del 2 dicembre 2025, tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato o in Terni al Viale dello Stadio n. 45 presso lo studio dell'avvocato Bruno Ianniello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta procura in atti Email_1
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 e ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Parte_1
Terni l' chiedendo Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconoscere il compenso per lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 4189,31.
A sostegno del ricorso deduceva di essere stato assunto in data
31.10.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo professionale Operatore Socio Sanitario – Categoria B – livello economico B super on turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte; di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo compreso a partire dal novembre 2019 al 14 febbraio 2024, precisamente, nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini sanitari” di timbrature allegati al ricorso.
Richiamata la normativa di cui agli artt. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L 2016- 2018 e l'art. 44 del
CCNL 1.09.1995 comma 12, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 4.189,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Si è costituita l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore convenuta che ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato i ricorrenti la richiesta di cui al l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
altresì la prescrizione dei crediti vantati.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande, affermando che il personale turnista che ha prestato la propria attività in un giorno infrasettimanale festivo ha diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004.
Deduceva, in particolare, che come anche certificato dalla dirigente del con la relazione in atti, nell'azienda ospedaliera di Terni i Pt_2 turni vengono consegnati ai dipendenti tra il 20 e il 25 del mese precedente, per cui ogni dipendente può richiedere, prima dell'inizio dei turni stessi, l'eventuale liquidazione delle giornate festive infrasettimanali che lavorerà se non intende usufruire dei giorni di riposo già inseriti. Assumeva che, in ogni caso, le eccedenze risultanti dagli effettuati recuperi vengono liquidate dal datore di lavoro. Nel caso del ricorrente, non è mai pervenuta alcuna sua richiesta prima dei turni e, in tal senso, egli ha sempre usufruito dei riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario.
Infine, ha eccepito l'avvenuto pagamento del compenso per lavoro straordinario richiesto nelle giornate specificamente indicate in memoria e/o la mancata autorizzazione del lavoro straordinario prestato in determinate giornate. Ha concluso per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
La causa di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, che è infondata e come tale deve essere rigettata.
Sul punto, si rileva che, a mente dell'art.9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dalla Azienda convenuta. E, invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. Nel merito, le domande sono fondate, secondo le argomentazioni già espresse nelle numerose pronunce di merito cui questo giudice intende aderire anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg 2841/2024).
La domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui il ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, VI comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt.
20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica - di preferisce riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
“Neppure può ritenersi che nulla sia dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
In realtà, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art
29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì - sotto il profilo sistematico - che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del
01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n.
33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta la decisione della Corte di cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743. I giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del
1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del
CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per
156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore")” (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg 2841/2024).
Quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall convenuta, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 CP_1 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale il lavoratore invoca l'applicazione “è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo. Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)” (così
l'ordinanza citata in motivazione). I giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-
2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo” (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg 2841/2024).
La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi e anche di avere remunerato molte ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. Richiama, in particolare, il cartellino di dicembre 2023, ove risulta un debito orario di -11,15 che viene compensato, al netto del credito autorizzato (7,48 ore), con lo straordinario accumulato di 27, 17 ore, per un saldo attivo di 23,50 ore e il mese successivo di gennaio 2024 il dipendente accumula -12,35 ore di debito orario, che viene scalato dal pregresso credito.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, il ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, la ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata - prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Sostiene, in particolare, l' che dall'esame dei turni Controparte_3 mensili osservati dal ricorrente emergerebbe che, laddove ha lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, avrebbero goduto poi di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbero dovuto fruire. Tuttavia, tale modulazione oraria rientra nella turnazione e l'eventuale diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sancita dalla clausola contrattuale in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva, pur senza considerare che non è dato comprendere per quale ragione l' avrebbe riconosciuto il CP_1 giorno di riposo “in più” nel mese in cui ricorre la festività infrasettimanale in assenza di espressa scelta del lavoratore e soprattutto non ritenendo applicabile al turnista la maggiorazione di cui si controverte.
Non da ultimo va considerato che dai prospetti paga versati agli atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti;
non vi è prova che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata festiva, né che siano stati riconosciuti proprio in applicazione della normativa contrattuale riportata così come qui correttamente interpretata. Pertanto, detti documenti non risultano dirimenti. In altri termini, dai documenti di cui si dispone e, in particolare, dai cedolini paga (cfr. colonne “voci” e “descrizioni”), così come dai “cartellini sanitari”, non emerge alcun dato specifico che consenta di imputare i riposi alle previsioni dell'art. 29, 6° comma che si sta scrutinando, posto che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro
30 giorni. Si dovrebbe registrare pertanto un inevitabile “sfalsamento” temporale tra la giornata festiva infrasettimanale lavorata e la registrazione dei riposi compensativi in busta paga, che l' CP_1 asserisce di aver riconosciuto unilateralmente in assenza di opzione del lavoratore (cfr. sentenza Tribunale di Napoli 29 aprile 2025 rg
2841/2024).
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti
(cfr. cartellini marcatempo) risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nel ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, che appare analitico, e privo di vizi logici.
Appare, infine, utile precisare che la corresponsione delle somme dovute a titolo di straordinario non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche – e soprattutto – per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario, trattandosi di causali di pagamento diverse tra loro. In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche a quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.
Come correttamente rilevato dalla difesa attorea, nei singoli mesi in cui il ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, ha goduto di riposi pari e anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio. Il ricorrente svolge difatti la sua attività lavorativa su tre turni mattina (ore 7-14)- pomeriggio (ore 14-
21)-notte (ore 21-7) e, a seguito di tale schema, egli usufruisce di un riposo dopo ogni cinque giorni di lavoro e pertanto, come del resto ribadito dalla medesima nota SITRO depositata dalla convenuta, tali giorni di riposo sono da attribuirsi esclusivamente a tale turnazione.
Parte ricorrente ha inoltre depositato tutte le buste paga da cui non risulta alcun emolumento versato dalla a titolo di Controparte_4 compenso per lavoro straordinario festivo tanto un meno un riposo compensativo ai sensi della normativa contrattuale richiamata.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l' resistente abbia CP_1 regolarmente utilizzato la prestazione lavorativa del ricorrente anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire - a differenza del non turnista - della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
In definitiva, parte convenuta va condannata la pagamento della somma di euro 4.189,31oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n.
352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 (cfr. Cass SU 14429/ 2017; cfr. Cass 20765/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg
732/2024, così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.189,31, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
2)condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Terni, 2 dicembre 2025
Il giudice
IC NC