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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2274/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2274/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Romano snc, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Gabrielli (C.F. C.F._1
), ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Roma, via C.F._2
Merulana, 76, PEC Email_1
-Parte attrice-
E
con sede legale in Monte San OV CA (FR) alla via Porrino n. 83 (C.F. CP_1
, in persona LRPT sig. nato ad [...] il [...] (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Frosinone – Corso della Repubblica n. 47 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Francesco Galella (C.F. ) dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa pec: Email_2
convenuta -
[...]
Avente ad oggetto: pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della pagina 1 di 4 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a
“precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto citazione la Sig.ra conveniva in giudizio la per ivi sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce di quanto esposto e documentato, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore CP_1 dell'attrice della somma di €. 20.691,20, a saldo della fattura in atti o, comunque, quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di pagamento dell'attività svolta dall'attrice a favore della società convenuta, oltre interessi fino al soddisfo. Con condanna della società convenuta alle spese del presente giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.” A seguito di declaratoria di nullità dell'atto di citazione, il Giudice ne ordinava il rinnovo della notifica con provvedimento del 18.02.2022. Si costituiva quindi in Giudizio la società convenuta, la quale contestava radicalmente la debenza della richiesta somma così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge.”
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e orali, all'esito dell'udienza istruttoria il Giudice formulava una proposta conciliativa del seguente tenore: “ La convenuta verserà Controparte_3 all'attrice Sig. ra la somma complessiva di euro 10.000,00 oltre alle spese di giudizio in Parte_1 favore della parte attrice di euro 2.000,00 oltre iva e cap come per legge”.
La parte attrice, a differenza della parte convenuta, aderiva alla proposta, pertanto, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'oggetto del contendere trae origine da rapporti di collaborazione professionale tra la Sig.ra e la Società convenuta tra il dicembre 2015 e giugno 2016. Pt_1
Dall'istruttoria espletata è emerso in modo chiaro che l'attrice ha svolto, nel periodo dicembre 2015 – giugno 2016, attività lavorativa in favore della società convenuta nella qualità CP_1
pagina 2 di 4 di infermiera professionale con Partita IVA, prestando servizio presso i presidi sanitari indicati negli atti. La pur avendo espressamente ammesso l'avvenuta collaborazione dell'attrice e CP_1 riconosciuto il mancato pagamento dei compensi dovuti (ad eccezione del mese di gennaio 2016), ha tuttavia eccepito elementi del tutto pretestuosi e infondati, quali la presunta mancanza di fattura, l'applicazione di una retribuzione oraria non concordata e una non meglio specificata mora accipiendi, non supportate da alcun elemento documentale o giuridico idoneo a giustificare l'inadempimento. L'attività svolta dall'attrice è stata confermata da tutti i testimoni escussi, inclusi quelli di parte convenuta. In particolare, risulta documentalmente provato, tramite le tabelle di turnazione, le presenze firmate, il prospetto riepilogativo delle ore lavorate, nonché la fattura n. 3 del 27/09/2016, regolarmente inviata e mai contestata nel merito. Tanto considerato, appare confermato in modo inequivocabile che l'attrice ha effettivamente svolto l'attività lavorativa per la convenuta nel periodo indicato, i richiamati documenti costituiscono prova certa della collaborazione professionale. In punto di quantum debeatur, le somme richieste, pari a € 21.091,20, è congruamente documentato e trova fondamento nei calcoli effettuati sulla base delle ore effettivamente lavorate (1.378 ore), con l'applicazione della tariffa minima oraria di € 12,50, aumentata in via del tutto ragionevole per turni notturni, festivi e straordinari. Il riferimento a tariffari ufficiali di settore (Nomenclatori Tariffari 2002, 2007, 2009 e 2016) e la consulenza tecnica fiscale allegata corroborano l'attendibilità del calcolo. La difesa della convenuta non ha fornito alcun serio elemento di prova alternativo o contrario.
Invero, le difese della società convenuta si sono rivelate pretestuose e infondate. La presunta mancanza della fattura è stata smentita dalla documentazione prodotta in giudizio, e l'eccezione sulla retribuzione oraria non è stata supportata da alcun elemento probatorio, a fronte del calcolo congruo e documentato dell'attrice. La difesa della convenuta non ha fornito alcun serio elemento di prova alternativo o contrario. L'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta, unitamente al suo comportamento processuale contraddittorio (come il disconoscimento e la successiva produzione delle medesime tabelle dei turni), ha prolungato inutilmente il processo. Tale condotta, oltre a causare un danno all'attrice, ha determinato un aggravamento della lite. Sebbene il solo rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice (ex art. 185-bis c.p.c.) non sia sufficiente a fondare una responsabilità aggravata, la malafede e la colpa grave della convenuta risultano evidenti dalla manifesta infondatezza delle difese e dalla condotta processuale sleale.
Per questi motivi
, si ritiene doveroso applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c., che prevede un risarcimento per la parte che ha subito un ingiusto prolungamento del processo.
Tanto premesso la domanda deve essere accolta, le spese di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1357/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del l.r.p.t., a pagare in CP_1 favore dell'attrice la somma di € 21.091,20, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data della fattura (27/09/2016) fino al saldo effettivo;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Guido Gabrielli nonché € 145,50 per esborsi;
4. Condanna la convenuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria. Velletri il 12.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Nadia Scugugia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2274/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Romano snc, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Gabrielli (C.F. C.F._1
), ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Roma, via C.F._2
Merulana, 76, PEC Email_1
-Parte attrice-
E
con sede legale in Monte San OV CA (FR) alla via Porrino n. 83 (C.F. CP_1
, in persona LRPT sig. nato ad [...] il [...] (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Frosinone – Corso della Repubblica n. 47 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Francesco Galella (C.F. ) dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa pec: Email_2
convenuta -
[...]
Avente ad oggetto: pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della pagina 1 di 4 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a
“precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto citazione la Sig.ra conveniva in giudizio la per ivi sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce di quanto esposto e documentato, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore CP_1 dell'attrice della somma di €. 20.691,20, a saldo della fattura in atti o, comunque, quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di pagamento dell'attività svolta dall'attrice a favore della società convenuta, oltre interessi fino al soddisfo. Con condanna della società convenuta alle spese del presente giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.” A seguito di declaratoria di nullità dell'atto di citazione, il Giudice ne ordinava il rinnovo della notifica con provvedimento del 18.02.2022. Si costituiva quindi in Giudizio la società convenuta, la quale contestava radicalmente la debenza della richiesta somma così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge.”
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e orali, all'esito dell'udienza istruttoria il Giudice formulava una proposta conciliativa del seguente tenore: “ La convenuta verserà Controparte_3 all'attrice Sig. ra la somma complessiva di euro 10.000,00 oltre alle spese di giudizio in Parte_1 favore della parte attrice di euro 2.000,00 oltre iva e cap come per legge”.
La parte attrice, a differenza della parte convenuta, aderiva alla proposta, pertanto, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'oggetto del contendere trae origine da rapporti di collaborazione professionale tra la Sig.ra e la Società convenuta tra il dicembre 2015 e giugno 2016. Pt_1
Dall'istruttoria espletata è emerso in modo chiaro che l'attrice ha svolto, nel periodo dicembre 2015 – giugno 2016, attività lavorativa in favore della società convenuta nella qualità CP_1
pagina 2 di 4 di infermiera professionale con Partita IVA, prestando servizio presso i presidi sanitari indicati negli atti. La pur avendo espressamente ammesso l'avvenuta collaborazione dell'attrice e CP_1 riconosciuto il mancato pagamento dei compensi dovuti (ad eccezione del mese di gennaio 2016), ha tuttavia eccepito elementi del tutto pretestuosi e infondati, quali la presunta mancanza di fattura, l'applicazione di una retribuzione oraria non concordata e una non meglio specificata mora accipiendi, non supportate da alcun elemento documentale o giuridico idoneo a giustificare l'inadempimento. L'attività svolta dall'attrice è stata confermata da tutti i testimoni escussi, inclusi quelli di parte convenuta. In particolare, risulta documentalmente provato, tramite le tabelle di turnazione, le presenze firmate, il prospetto riepilogativo delle ore lavorate, nonché la fattura n. 3 del 27/09/2016, regolarmente inviata e mai contestata nel merito. Tanto considerato, appare confermato in modo inequivocabile che l'attrice ha effettivamente svolto l'attività lavorativa per la convenuta nel periodo indicato, i richiamati documenti costituiscono prova certa della collaborazione professionale. In punto di quantum debeatur, le somme richieste, pari a € 21.091,20, è congruamente documentato e trova fondamento nei calcoli effettuati sulla base delle ore effettivamente lavorate (1.378 ore), con l'applicazione della tariffa minima oraria di € 12,50, aumentata in via del tutto ragionevole per turni notturni, festivi e straordinari. Il riferimento a tariffari ufficiali di settore (Nomenclatori Tariffari 2002, 2007, 2009 e 2016) e la consulenza tecnica fiscale allegata corroborano l'attendibilità del calcolo. La difesa della convenuta non ha fornito alcun serio elemento di prova alternativo o contrario.
Invero, le difese della società convenuta si sono rivelate pretestuose e infondate. La presunta mancanza della fattura è stata smentita dalla documentazione prodotta in giudizio, e l'eccezione sulla retribuzione oraria non è stata supportata da alcun elemento probatorio, a fronte del calcolo congruo e documentato dell'attrice. La difesa della convenuta non ha fornito alcun serio elemento di prova alternativo o contrario. L'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta, unitamente al suo comportamento processuale contraddittorio (come il disconoscimento e la successiva produzione delle medesime tabelle dei turni), ha prolungato inutilmente il processo. Tale condotta, oltre a causare un danno all'attrice, ha determinato un aggravamento della lite. Sebbene il solo rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice (ex art. 185-bis c.p.c.) non sia sufficiente a fondare una responsabilità aggravata, la malafede e la colpa grave della convenuta risultano evidenti dalla manifesta infondatezza delle difese e dalla condotta processuale sleale.
Per questi motivi
, si ritiene doveroso applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c., che prevede un risarcimento per la parte che ha subito un ingiusto prolungamento del processo.
Tanto premesso la domanda deve essere accolta, le spese di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1357/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del l.r.p.t., a pagare in CP_1 favore dell'attrice la somma di € 21.091,20, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data della fattura (27/09/2016) fino al saldo effettivo;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Guido Gabrielli nonché € 145,50 per esborsi;
4. Condanna la convenuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria. Velletri il 12.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Nadia Scugugia
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