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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1149 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/06/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative Per_1 questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica Per_1 presso la madre;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione del figlio garantendo allo stesso il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo.
Entrambi i genitori, nell'interesse del figlio minore, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza del bambino, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé il minore, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. la sig.ra resterà nella casa familiare, condotta in locazione, con mutamento Controparte_2 dell'intestazione del contratto a suo favore e disdetta da parte del sig. (doc. 6). Controparte_1
La sig.ra provvederà altresì a volturare tutte le utenze della casa a suo nome, con spesa da CP_2 suddividere al 50% tra le parti;
5. quanto al mobilio ed ai beni presenti nella casa familiare le parti si sono accordate come segue:
- la cucina rimarrà presso l'abitazione, ma in caso di vendita al proprietario dell'immobile o ad un successivo conduttore, il ricavato verrà suddiviso al 50% tra la sig.ra ed il sig. CP_2 CP_1
- la cameretta del figlio verrà prelevata dal sig. Per_1 CP_1
- il mobile di colore azzurro ubicato nel salotto è riconosciuto come di proprietà del sig. ma CP_1 rimarrà presso la casa familiare fino a quando vi abiterà la sig.ra con il figlio minore;
CP_2
- l'armadio a 6 ante ubicato nella camera da letto è riconosciuto come di proprietà del sig. CP_1 ma rimarrà presso la casa familiare fino a quando vi abiterà la sig.ra con il figlio minore;
CP_2
pagina 2 di 5 - la macchina del caffè in grani, il robot aspirapolvere, il Bimby e la TV potranno essere prelevati dal sig. e tenuti per sé; CP_1
6. le frequentazioni tra i genitori ed il figlio avverranno secondo il seguente calendario, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle esigenze del minore:
- lunedì, mercoledì e venerdì il figlio rimarrà con la madre.
- martedì e giovedì il figlio rimarrà con il padre, il quale lo preleverà da scuola e lo terrà con sé con pernottamento per poi riaccompagnarlo a scuola l'indomani mattina.
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori.
Nei fine settimana di spettanza paterna il sig. andrà a prendere presso l'abitazione CP_1 Per_1 materna alle ore 18.30 del venerdì e lo riaccompagnerà a scuola direttamente il lunedì mattina, con pernottamento del venerdì, sabato, domenica presso la sua abitazione;
7. Le festività saranno alternate tra i genitori: Natale con uno, Capodanno con l'altro, Pasqua con l'uno,
Pasquetta con l'altro, 25 aprile con uno, 1° maggio con l'altro, ecc.
8. durante le vacanze estive verrà mantenuto il calendario ordinario di cui al punto n. 6, con l'aggiunta di 15 giorni anche non continuativi che il figlio minore potrà trascorrere con il padre e 15 giorni anche non continuativi con la madre.
A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con il figlio dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età dello stesso, dei suoi desideri ed esigenze.
Durante i periodi di vacanza saranno previste video chiamate con il genitore non presente;
9. i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione quando sono con il figlio;
10. in considerazione dell'attuale situazione economica dei genitori e fatto salvo ogni futuro mutamento, quale contributo al mantenimento del minore il sig. provvederà a versare alla sig.ra CP_1 CP_2 entro il giorno 1 di ogni mese la somma anticipata mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione Istat;
11. le spese straordinarie di vita del figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra . CP_1 CP_2
pagina 3 di 5 Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini.
Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 1 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al presente ricorso congiunto, ne costituiscono parte integrante;
12. l'assegno unico rimarrà a favore della sig.ra , che potrà richiederlo e gestirlo autonomamente;
CP_2
13. il cane della coppia, un meticcio di nome ”, resterà affidato alle cure della sig.ra ; il IG. Per_2 CP_2
nei giorni in cui la stessa dovesse essere fuori per viaggio di lavoro o di piacere, provvederà CP_1
a prendersi cura del cane e, a fronte del fatto che tutte le spese derivanti dalla gestione dell'animale ricadranno sulla IG.ra , verserà (fino alla morte di ) alla sig.ra la somma mensile di CP_2 Per_2 CP_2 euro 50,00 entro il giorno 1 di ogni mese, per partecipare alle necessità dello stesso, voluto da entrambi e sinora gestito in sinergia (cibo, spese veterinarie, tolettatura etc ...);
14. i genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente sia proprio che per la figlio minore;
15. le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
16. Le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato dall'unione a Rimini (RN) il Per_1
pagina 4 di 5 3.07.2011, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/06/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative Per_1 questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica Per_1 presso la madre;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione del figlio garantendo allo stesso il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo.
Entrambi i genitori, nell'interesse del figlio minore, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza del bambino, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé il minore, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. la sig.ra resterà nella casa familiare, condotta in locazione, con mutamento Controparte_2 dell'intestazione del contratto a suo favore e disdetta da parte del sig. (doc. 6). Controparte_1
La sig.ra provvederà altresì a volturare tutte le utenze della casa a suo nome, con spesa da CP_2 suddividere al 50% tra le parti;
5. quanto al mobilio ed ai beni presenti nella casa familiare le parti si sono accordate come segue:
- la cucina rimarrà presso l'abitazione, ma in caso di vendita al proprietario dell'immobile o ad un successivo conduttore, il ricavato verrà suddiviso al 50% tra la sig.ra ed il sig. CP_2 CP_1
- la cameretta del figlio verrà prelevata dal sig. Per_1 CP_1
- il mobile di colore azzurro ubicato nel salotto è riconosciuto come di proprietà del sig. ma CP_1 rimarrà presso la casa familiare fino a quando vi abiterà la sig.ra con il figlio minore;
CP_2
- l'armadio a 6 ante ubicato nella camera da letto è riconosciuto come di proprietà del sig. CP_1 ma rimarrà presso la casa familiare fino a quando vi abiterà la sig.ra con il figlio minore;
CP_2
pagina 2 di 5 - la macchina del caffè in grani, il robot aspirapolvere, il Bimby e la TV potranno essere prelevati dal sig. e tenuti per sé; CP_1
6. le frequentazioni tra i genitori ed il figlio avverranno secondo il seguente calendario, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle esigenze del minore:
- lunedì, mercoledì e venerdì il figlio rimarrà con la madre.
- martedì e giovedì il figlio rimarrà con il padre, il quale lo preleverà da scuola e lo terrà con sé con pernottamento per poi riaccompagnarlo a scuola l'indomani mattina.
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori.
Nei fine settimana di spettanza paterna il sig. andrà a prendere presso l'abitazione CP_1 Per_1 materna alle ore 18.30 del venerdì e lo riaccompagnerà a scuola direttamente il lunedì mattina, con pernottamento del venerdì, sabato, domenica presso la sua abitazione;
7. Le festività saranno alternate tra i genitori: Natale con uno, Capodanno con l'altro, Pasqua con l'uno,
Pasquetta con l'altro, 25 aprile con uno, 1° maggio con l'altro, ecc.
8. durante le vacanze estive verrà mantenuto il calendario ordinario di cui al punto n. 6, con l'aggiunta di 15 giorni anche non continuativi che il figlio minore potrà trascorrere con il padre e 15 giorni anche non continuativi con la madre.
A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con il figlio dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età dello stesso, dei suoi desideri ed esigenze.
Durante i periodi di vacanza saranno previste video chiamate con il genitore non presente;
9. i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione quando sono con il figlio;
10. in considerazione dell'attuale situazione economica dei genitori e fatto salvo ogni futuro mutamento, quale contributo al mantenimento del minore il sig. provvederà a versare alla sig.ra CP_1 CP_2 entro il giorno 1 di ogni mese la somma anticipata mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione Istat;
11. le spese straordinarie di vita del figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra . CP_1 CP_2
pagina 3 di 5 Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini.
Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 1 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al presente ricorso congiunto, ne costituiscono parte integrante;
12. l'assegno unico rimarrà a favore della sig.ra , che potrà richiederlo e gestirlo autonomamente;
CP_2
13. il cane della coppia, un meticcio di nome ”, resterà affidato alle cure della sig.ra ; il IG. Per_2 CP_2
nei giorni in cui la stessa dovesse essere fuori per viaggio di lavoro o di piacere, provvederà CP_1
a prendersi cura del cane e, a fronte del fatto che tutte le spese derivanti dalla gestione dell'animale ricadranno sulla IG.ra , verserà (fino alla morte di ) alla sig.ra la somma mensile di CP_2 Per_2 CP_2 euro 50,00 entro il giorno 1 di ogni mese, per partecipare alle necessità dello stesso, voluto da entrambi e sinora gestito in sinergia (cibo, spese veterinarie, tolettatura etc ...);
14. i genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente sia proprio che per la figlio minore;
15. le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
16. Le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato dall'unione a Rimini (RN) il Per_1
pagina 4 di 5 3.07.2011, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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