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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , in data 27.2.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.151/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , rapp.ti e difesi, giusta procura in Parte_9 Controparte_1 calce al ricorso introduttivo recante n.r.g. 962/2020, dall'avv. Francesco IR ( , presso il cui studio sito in NA alla via Benedetto C.F._1
Cariteo n. 8 sono elett.te dom.ti. (Pec di riferimento:
fax: 0815640644 Email_1
appellanti
E
(P.IVA ), in persona della Dott.ssa Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante della predetta Società, rappresentata e difesa CP_3 congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce, dall'avv. Walter Palombi (cod. fisc. -PEC C.F._2
) e dall'avv. Nilia Aversa (cod. fisc. Email_2
– PEC ), i quali C.F._3 Email_3 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai succitati indirizzi di posta elettronica certificata, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza 22,
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA – Sezione Lavoro n. 5836 comunicata in data 11.10.2023, resa inter partes e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di NA , in funzione di giudice del lavoro , i lavoratori in epigrafe, premesso di essere stati dipendenti della Società, deducevano di essere da sempre inquadrati nel III livello del CCNL per le Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione. I ricorrenti allegavano il contenuto delle mansioni svolte negli anni nell'ambito di diverse commesse affidate all'odierna appellata ed asserivano come le stesse, a discapito del formale inquadramento operato dal datore di lavoro, fossero pienamente riconducibili al V livello, ovvero in subordine al IV livello del CCNL di settore. In particolare, affermavano di svolgere in autonomia una qualificata attività di assistenza commerciale, tecnica ed amministrativa, anche di back office, interfacciandosi in maniera proattiva con la clientela e di aver acquisito nel tempo una elevata professionalità, anche attraverso l'uso di complessi applicativi informatici.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del superiore inquadramento al V livello, ovvero in subordine al IV livello del CCNL di settore, riservandosi di agire con separato giudizio per la quantificazione delle conseguenti differenze retributive. Costituitasi in giudizio, la rigettava le prospettazioni dei Controparte_2 ricorrenti eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti nonché la mancata allegazione e prova dei requisiti necessari all'inquadramento nel superiore livello rivendicato tra cui, il possesso di qualificate o quantomeno elevate conoscenze specialistiche, lo svolgimento di compiti di elevata complessità, il possesso di un adeguato livello di autonomia e decisionalità e l'attribuzione di attività di coordinamento di altre risorse. Confermava, pertanto, il corretto inquadramento dei lavoratori al III livello del CCNL di settore, evidenziando come gli stessi svolgessero attività di informazione e assistenza di primo livello rispetto a problematiche di medio/bassa complessità, che richiedevano delle mere cognizioni tecnico pratiche e che potevano essere svolte esclusivamente attraverso il rispetto delle rigorose procedure informatiche imposte dalla Committenza, dalle quali gli odierni appellanti non potevano discostarsi e che non consentivano l'esercizio di alcuna autonomia o decisionalità. Ammessa ed espletata prova per testi all'esito il Tribunale adito rigettava il ricorso , con compensazione delle spese.
Avverso la sentenza in esame proponevano appello le parti in epigrafe indicate, censurando la motivazione per violazione ed errata applicazione degli artt. 2103, 2697 c.c., e dell'art. 23 del nonché l'erronea valutazione Controparte_4 della prova testimoniale;
contestavano, altresì, l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado dalla società appellata . Concludevano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso introduttivo;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari
Si costituiva l' che contestava in fatto e diritto il gravame e Controparte_2 reiterava l'eccezione di prescrizione, anche parziale , del diritto al superiore inquadramento e dei crediti maturati anteriormente, rispettivamente, al decennio e al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, ovvero del diverso atto interruttivo ritenuto in astratto valido.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito illustrate. Gli appellanti lamentano, sostanzialmente, l'errata valutazione del materiale probatorio nonché l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2103 c.c., 2697 c.c. e 23- 24 del CCNL di settore che, diversamente da quanto statuito dal primo giudicante, avrebbero condotto a ritenere sussistente lo svolgimento delle superiori mansioni di cui al V° o al IV° livello della contrattazione collettiva. Appare opportuno ricordare che il procedimento logico che deve presiedere l'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo, è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente, occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine, si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015). L'onere della prova grava sul lavoratore che agisce in giudizio, secondo l'ordinario criterio di riparto, attesa la contestazione espressa dalla società. Tanto premesso, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali al fine di verificare la riconducibilità delle mansioni svolte dagli odierni appellanti nell'ambito del III° livello, del IV° e del V° livello del C.C.N.L. di riferimento. Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL del comparto telecomunicazioni, appartengono al III livello “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”. Ciò che, dunque, caratterizza i lavoratori appartenenti al III° livello è:
-il possesso di qualificate cognizioni teoriche-pratiche;
-lo svolgimento di attività operative di media complessità, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite;
-lo svolgimento di attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità.
Al superiore IV° livello appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alle specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Nell'ambito del IV° livello, il CCNL colloca, tra gli altri, il profilo professionale di
“operatore di call center/customer care”: “lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al compimento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso“. In sostanza, quindi, secondo la declaratoria contrattuale appartengono al IV° livello i lavoratori in possesso di:
-qualificate conoscenze di tipo specialistico;
-capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza ed autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso;
- compiti di natura specialistica o che prevedano lo svolgimento, anche via complementare, di attività di coordinamento operativo e/o supporto professionale di altri lavoratori.
Viceversa, al V° livello appartengono “i lavoratori in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenza specialistiche svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità”. In tale area la contrattazione di settore colloca la figura di “operatore specialista di customer care”, ossia il lavoratore che “in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita e alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center), oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di call center/customer care, svolge, inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo. Inoltre, assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea. Gestisce inoltre attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite”. Appartengono, pertanto, al V° livello CCNL Telecomunicazioni i lavoratori che:
-possiedono capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenza specialistiche
-svolgono attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato ed usano sistemi operativi complessi con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale;
-esercitano le funzioni attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità.
Delineati, quindi, gli elementi caratterizzanti ciascun profilo professionale ed esaminato il materiale probatorio in atti, ritiene la Corte che le mansioni svolte dagli odierni appellanti siano riconducibili, diversamente da quanto affermato dal primo giudicante, nel IV° livello del Ccnl Telecomunicazioni. Dall'analisi delle prove testimoniali, infatti, si evince chiaramente le mansioni svolte dai lavoratori non si riducevano ad attività meramente esecutive, ma si trattava di prestazioni, che, oltre a presupporre la conoscenza di una pluralità di sistemi applicativi, si concretavano in una serie di attività che - pur nell'ambito di procedure predefinite - implicavano capacità di valutazione ed elaborazione di più elementi dell'attività di competenza, svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso.
In particolare il teste , collega di lavoro dei ricorrenti , ha riferito: Testimone_1 sono stata al customer cervice, al numero verde e lo sono anche attualmente. Anche io ho una causa in corso nei confronti di Ho lavorato per Controparte_2
dal 2011 al 2016, con un contratto indeterminato, in precedenza CP_2 attraverso agenzie interinali. I ricorrenti e anche io hanno lavorato dal 2011 al 2016, nello stesso periodo mio per e svolgevamo tutti le stesse CP_2 mansioni. Io e i ricorrenti eravamo inquadrati tutti con il livello 2. Dal 2011 al 2016 rispondevamo al numero di telefono 190, di assistenza telefonica. Rispondevamo ai clienti che avevano problemi con la sim, avevamo anche competenza a rispondere su problemi della linea fissa vodafone e noi facevamo operazioni tecniche, come il reset della scheda da remoto e poi eventualmente la riattivazione. Ciascun utente veniva preso in carico, in caso di necessità, da un singolo addetto e poi nell'ipotesi che si dovevano effettuare altre operazioni, la pratica veniva gestita anche da altri addetti. C'era un team leader per ogni gruppo, formato da circa 40-50 persone. Io ho fatto parte anche del gruppo dei ricorrenti, per esempio ricordo il team leader
, , IR. Per vodafone, internamente all'azienda all'interno dell'open Per_1 Per_2 space, il team leader ci mostrava gli aggiornamenti delle procedure, per le commesse vodafone. Talvolta, anche ogni quattro o cinque mesi, veniva erogata dal team leader questa forma-zione. Tutti i team leader hanno fatto questo tipo di formazione, ogni quattro cinque mesi. Invece, con la ME , dal 2017 al CP_5
2019 abbiamo seguito dei corsi di formazione in aula con un tutor esterno che veniva appositamente ad illustrare le procedure. Abbiamo fatto questi corsi tutti i giorni per due mesi, dal lun al ven, per quattro cinque ore al giorno. Tutta questa formazione perché le procedure da attivare erano più complesse in quanto attenevano alla materia previdenziale. Ri-spetto alla ME , davamo CP_5 informazioni su domande amministrative , documenti da pro-durre, CP_5 informazioni su patronati o CAF a cui rivolgersi. Il cliente poteva anche chiamare per evidenziare il blocco di una prestazione previdenziale, quindi facevamo la segnalazione all' competente, e questa segnalazione avveniva attraverso la CP_5 linea interna , inserendo altresì il numero della pratica. Noi inviavamo al CP_5 reparto specifico per quella pratica la segnalazione. Ci siamo anche occupati di dare informazioni su reddito di cittadinanza. Altresì ci siamo occupati dei bonus, assegni familiari, e così via. Per quanto riguarda la verifica delle schede vodafone, c'era un database che forniva risposta al quesito che veniva posto dall'utente per esempio per quanto riguardava le schede sim. Nell'ambito delle richieste dei clienti vi erano delle attività che potevano essere svolte anche dai clienti autonomamente attivazioni promozioni, tariffario, app. All'epoca le segnalazioni di guasti dovevano essere effettuate da noi. Bisognava aprire ticket tecnici, non credo che la modifica delle credenziali e delle password potesse essere effettuata con le app. ADR Nell'ipotesi in cui il cliente volesse lasciare vodafone cercavamo di proporre offerte di fidelizzazione. Quando ricevevamo re-clami dal cliente, attivavamo un ticket. Noi ci occupavamo di stabilire se il reclamo dovesse essere accolto, o rigettato, proponendo la soluzione al team leader, che doveva comunque autorizzarlo. Fornivamo altresì, all'epoca della ME , assistenza per la CP_5 compilazione delle domande,oppure se il cliente ci forniva il pin, effettuavamo noi la compilazione delle stesse. Le offerte che potevamo fare noi erano comunque predisposte da FO, non c'era autonomia e seguivamo le procedure. Le proposte venivano personalizzate sulla base delle esigenze del cliente. E' vero che c'era una griglia di proposte che potevano essere fatte in base alla tipologia di cliente e seguivamo questa griglia. In base alle fasce dell'utenza nelle griglie eran indicate tipologie diverse di proposte. La maggior parte delle cose che facevamo da remoto dall' , potevano essere fatte anche dall'utente. Ad esempio la CP_5 prenotazione presso le sedi territoriali per una consulenza poteva essere richiesta solo attraverso il call center, all'epoca attraverso il numero verde e non poteva essere fatta da portale. Non saprei dire se c'erano altre attività che potevano essere svolte soltanto attraverso il numero verde e non da portale. Non so il team leader quale livello di inquadramento avesse. Tutti i ricorrenti svolgevano la stessa mansione e nessuno aveva funzioni di coordinamento”.
A sua volta il teste ha dichiarato : Testimone_2
“Conosco tutti i ricorrenti. Lavoro per Inps Servizi. Sono stato dipendente CP_2 dal 2007 fino a febbraio 2020. Io non sono stato team leader. Ho lavorato sulle commesse FO e . Come operatore svolgevo le stesse mansioni dei CP_5 ricorrenti. Facevamo supporto tecnico rispondendo al numero 190 per linea mobile. Non ricordo per la linea fissa. FO come ME durò dal 2007 al dicembre 2016. Lavoravamo su dei turni. Al 196 non rispondevamo. Non ho causa contro
. Nessuno dei ricorrenti svolgeva attività di coordinamento. Il CP_2 coordinamento veniva svolto dal team leader. Il supporto tecnico consisteva sia nella configurazione del telefono sia problematiche della sim, su cui potevamo effettuare un reset. Davamo anche informazioni su offerte e credito residuo. Facevamo anche rimborsi ma non ricordo fino a quale importo massimo. Con i team leader ci interfacciavamo per ferie rol e gli segnalavamo per esempio l'ipotesi in cui risolvevamo problematiche mediante soluzioni non individuate dal sistema Jack. Quindi segnalavamo tale anomalia. Posso dire che sia come il codice civile per Pt_10
l'Avvocato. Adr del Giudice che chiede se sia Avvocato risponde di no. Sono stato iscritto al primo anno di giurisprudenza e pertanto conosco il codice civile. Noi accedevamo ai profili dei clienti e potevamo offrire offerte specifiche. In caso di disservizio potevamo evitare la rabbia del cliente offrendo sconti, soprattutto in caso di errato addebito. Su servizi supportavamo il cliente nell'utilizzo di CP_5 procedure che lo stesso avrebbe potuto effettuare autonomamente. Tutti i ricorrenti hanno svolto un corso di formazione di un mese/un mese e mezzo. Forse all'epoca potevamo svolgere attività che il cliente non poteva svolgere autonomamente ma oggi no. Non ricordo con esattezza comunque”.
Le due deposizioni, se pure rese da soggetti che hanno adito l'Autorità Giudiziaria in vicende analoghe, appaiono del tutto attendibili stante la precisione, completezza e concordanza degli elementi addotti. Ritiene , dunque , la Corte che l'esito dell'istruttoria abbia confermato che gli istanti operavano con una certa autonomia fornendo un proprio contributo nella scelta delle soluzioni da adottare in ambito di assistenza non solo tecnica, ma anche commerciale ed amministrativa. Infatti, nell'assistenza commerciale, sulla base delle esigenze del cliente, dell'esperienza e della conoscenza dei servizi e dei prodotti nonché delle tecnologie, proponevano promozioni ed offerte, sia pure nell'ambito di soluzioni a monte predefinite dalla committente. Sotto il profilo amministrativo, avevano autonomia nel decidere un rimborso: essi, infatti, vagliavano il reclamo e decidevano nel merito se era o meno fondato;
successivamente procedevano ad emettere il rimborso. Detta attività indubbiamente richiede capacità di valutazione e comporta, nel suo svolgimento, autonomia e responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di un limite di valore alla autonoma rimborsabilità da parte dell'operatore, La circostanza, infatti, che i lavoratori seguissero le istruzioni di una pluralità di manuali a seconda della ME ricevuta dalla Società, non implica che svolgessero un'attività meramente esecutiva, priva di un apporto valutativo, dovendo, anzi, gli operatori capire l'effettiva portata della segnalazione (a seconda della diversa capacità dell'utente di descrivere in modo corretto i problemi di natura tecnica o amministrativa), interfacciarsi con le istruzioni e gli applicativi a loro disposizione, valutare la portata degli stessi e poi verificare se necessario un ulteriore intervento da parte di altri soggetti. Del resto, come riferito dai testi escussi, le linee guida che gli stessi utilizzavano per le operazioni da effettuare non erano altro che delle indicazioni abbastanza generiche per cui spesso dovevano autonomamente valutare su come, in specifici casi, operare. Gli appellanti non si limitavano, quindi, a fornire informazioni commerciali o di vendita di servizi ma si occupavano di problemi tecnici e amministrativi, anche non segnalati direttamente dall'utenza, e che comportavano un'adeguata autonomia decisionale per la risoluzione delle specifiche problematiche sottoposte. Convergono, in tal senso, le dichiarazioni complessivamente rese nel corso del giudizio di primo grado che lasciano presupporre, anche in considerazione della Contr Contr pluralità e varietà dei software applicativi utilizzati ( , , , Pt_10 CP_8
), il possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, riconducibili CP_9 al livello immediatamente superiore rispetto a quello di inquadramento. Ed invero, secondo la declaratoria contrattuale, l'autonomia di cui godono i lavoratori inquadrati al livello 4° è “adeguata”, sebbene limitata all'interno delle procedure e metodologie definite per il tipo di attività. Inoltre, è prevista una
“capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate di più elementi dell'attività di competenza”. È, per converso, più limitato l'ambito di autonomia riconosciuto ai lavoratori del 3° livello: “svolgono attività operative di media complessità, ovvero … con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”. Pertanto, le prestazioni effettuate dagli odierni appellanti sono indubbiamente riconducibili al superiore livello di inquadramento, ossia il IV° livello del Ccnl di settore. Viceversa, le mansioni svolte non possono essere ricondotte – in adesione a quanto statuito dal Tribunale - nel V° livello del CCNL che prevede l'esecuzione di compiti richiedenti capacità ed elevata conoscenza specialistica, l'utilizzo di sistemi operativi complessi, lo svolgimento di attività di interfaccia non standardizzata nonché l'esercizio di tali attività mediante il coordinamento ed il controllo delle risorse assegnate. Non si evince, infatti, l'uso di sistemi operativi complessi ed attività di interfaccia non standardizzata e tutte le dichiarazioni, anche di parte ricorrente, confermano che gli appellanti non svolgevano alcuna funzione di coordinamento e controllo di risorse assegnate, elemento pregnante della figura professionale collocata nel V° livello insieme allo svolgimento di attività ad interfaccia non standardizzata. A differenza del IV° livello, ove l'attività di coordinamento operativo è solo complementare e/o di supporto professionale di altri lavoratori, la superiore qualifica di “operatore specialista di customer care” prevede attività di interfaccia non standardizzata (dunque, richiedenti elevate conoscenze specialistiche) nonché il coordinamento ed il controllo delle risorse assegnate. Ciò implica una chiara assunzione di responsabilità non solo in relazione all'attività di fatto svolta ma anche nella gestione delle risorse presenti e specificamente assegnate che non si è emersa dall'istruttoria orale. I rilievi che precedono evidenziano, a parere della Corte, il diritto degli odierni appellanti ad ottenere l'inquadramento nelle superiori mansioni di cui al IV° livelllo con decorrenza dalle rispettive date di assunzione. Quanto, infine, alla contestazione dell'eccezione di prescrizione deve richiamarsi il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, pronunciatasi per la prima volta sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, con la recente sentenza pubblicata in data 06/09/2022, n. sezionale 2653/2022, n. raccolta generale 26246/2022:“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Ed invero, come ha affermato il giudice di legittimità, “deve ... essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”. Applicato tale principio al caso in esame deve concludersi che alcuna prescrizione risulta maturata atteso che per tutti i crediti retributivi oggetto del giudizio non risulta decorso il termine quinquennale né alla data del 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), né successivamente alla cessazione dei rapporti di lavoro. Per le ragioni sopra svolte l'appello va parzialmente accolto con riforma della sentenza impugnata. Atteso l'esito del giudizio e le ragioni della decisione , le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate per la metà, con condanna della società alla refusione della restante parte , liquidata come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
la Corte così decide:
-in parziale accoglimento dell'appello ,dichiara il diritto di , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente , qualifica
[...]
Operatore di Call Center/ Customer care, con decorrenza dalle rispettive date di assunzione;
-per l'effetto , condanna la al pagamento, in favore degli Controparte_2 appellanti , delle maturate differenze retributive con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
-compensa per metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna parte appellata alla refusione, in favore degli odierni appellanti , della restante parte , che liquida nella misura di euro 2.565,50 per il primo grado e di euro 2.766,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
NA, addì 27.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , in data 27.2.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.151/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , rapp.ti e difesi, giusta procura in Parte_9 Controparte_1 calce al ricorso introduttivo recante n.r.g. 962/2020, dall'avv. Francesco IR ( , presso il cui studio sito in NA alla via Benedetto C.F._1
Cariteo n. 8 sono elett.te dom.ti. (Pec di riferimento:
fax: 0815640644 Email_1
appellanti
E
(P.IVA ), in persona della Dott.ssa Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante della predetta Società, rappresentata e difesa CP_3 congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce, dall'avv. Walter Palombi (cod. fisc. -PEC C.F._2
) e dall'avv. Nilia Aversa (cod. fisc. Email_2
– PEC ), i quali C.F._3 Email_3 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai succitati indirizzi di posta elettronica certificata, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza 22,
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA – Sezione Lavoro n. 5836 comunicata in data 11.10.2023, resa inter partes e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di NA , in funzione di giudice del lavoro , i lavoratori in epigrafe, premesso di essere stati dipendenti della Società, deducevano di essere da sempre inquadrati nel III livello del CCNL per le Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione. I ricorrenti allegavano il contenuto delle mansioni svolte negli anni nell'ambito di diverse commesse affidate all'odierna appellata ed asserivano come le stesse, a discapito del formale inquadramento operato dal datore di lavoro, fossero pienamente riconducibili al V livello, ovvero in subordine al IV livello del CCNL di settore. In particolare, affermavano di svolgere in autonomia una qualificata attività di assistenza commerciale, tecnica ed amministrativa, anche di back office, interfacciandosi in maniera proattiva con la clientela e di aver acquisito nel tempo una elevata professionalità, anche attraverso l'uso di complessi applicativi informatici.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del superiore inquadramento al V livello, ovvero in subordine al IV livello del CCNL di settore, riservandosi di agire con separato giudizio per la quantificazione delle conseguenti differenze retributive. Costituitasi in giudizio, la rigettava le prospettazioni dei Controparte_2 ricorrenti eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti nonché la mancata allegazione e prova dei requisiti necessari all'inquadramento nel superiore livello rivendicato tra cui, il possesso di qualificate o quantomeno elevate conoscenze specialistiche, lo svolgimento di compiti di elevata complessità, il possesso di un adeguato livello di autonomia e decisionalità e l'attribuzione di attività di coordinamento di altre risorse. Confermava, pertanto, il corretto inquadramento dei lavoratori al III livello del CCNL di settore, evidenziando come gli stessi svolgessero attività di informazione e assistenza di primo livello rispetto a problematiche di medio/bassa complessità, che richiedevano delle mere cognizioni tecnico pratiche e che potevano essere svolte esclusivamente attraverso il rispetto delle rigorose procedure informatiche imposte dalla Committenza, dalle quali gli odierni appellanti non potevano discostarsi e che non consentivano l'esercizio di alcuna autonomia o decisionalità. Ammessa ed espletata prova per testi all'esito il Tribunale adito rigettava il ricorso , con compensazione delle spese.
Avverso la sentenza in esame proponevano appello le parti in epigrafe indicate, censurando la motivazione per violazione ed errata applicazione degli artt. 2103, 2697 c.c., e dell'art. 23 del nonché l'erronea valutazione Controparte_4 della prova testimoniale;
contestavano, altresì, l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado dalla società appellata . Concludevano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso introduttivo;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari
Si costituiva l' che contestava in fatto e diritto il gravame e Controparte_2 reiterava l'eccezione di prescrizione, anche parziale , del diritto al superiore inquadramento e dei crediti maturati anteriormente, rispettivamente, al decennio e al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, ovvero del diverso atto interruttivo ritenuto in astratto valido.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito illustrate. Gli appellanti lamentano, sostanzialmente, l'errata valutazione del materiale probatorio nonché l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2103 c.c., 2697 c.c. e 23- 24 del CCNL di settore che, diversamente da quanto statuito dal primo giudicante, avrebbero condotto a ritenere sussistente lo svolgimento delle superiori mansioni di cui al V° o al IV° livello della contrattazione collettiva. Appare opportuno ricordare che il procedimento logico che deve presiedere l'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo, è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente, occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine, si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015). L'onere della prova grava sul lavoratore che agisce in giudizio, secondo l'ordinario criterio di riparto, attesa la contestazione espressa dalla società. Tanto premesso, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali al fine di verificare la riconducibilità delle mansioni svolte dagli odierni appellanti nell'ambito del III° livello, del IV° e del V° livello del C.C.N.L. di riferimento. Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL del comparto telecomunicazioni, appartengono al III livello “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”. Ciò che, dunque, caratterizza i lavoratori appartenenti al III° livello è:
-il possesso di qualificate cognizioni teoriche-pratiche;
-lo svolgimento di attività operative di media complessità, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite;
-lo svolgimento di attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità.
Al superiore IV° livello appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alle specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Nell'ambito del IV° livello, il CCNL colloca, tra gli altri, il profilo professionale di
“operatore di call center/customer care”: “lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al compimento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso“. In sostanza, quindi, secondo la declaratoria contrattuale appartengono al IV° livello i lavoratori in possesso di:
-qualificate conoscenze di tipo specialistico;
-capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza ed autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso;
- compiti di natura specialistica o che prevedano lo svolgimento, anche via complementare, di attività di coordinamento operativo e/o supporto professionale di altri lavoratori.
Viceversa, al V° livello appartengono “i lavoratori in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenza specialistiche svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità”. In tale area la contrattazione di settore colloca la figura di “operatore specialista di customer care”, ossia il lavoratore che “in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita e alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center), oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di call center/customer care, svolge, inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo. Inoltre, assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea. Gestisce inoltre attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite”. Appartengono, pertanto, al V° livello CCNL Telecomunicazioni i lavoratori che:
-possiedono capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenza specialistiche
-svolgono attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato ed usano sistemi operativi complessi con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale;
-esercitano le funzioni attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità.
Delineati, quindi, gli elementi caratterizzanti ciascun profilo professionale ed esaminato il materiale probatorio in atti, ritiene la Corte che le mansioni svolte dagli odierni appellanti siano riconducibili, diversamente da quanto affermato dal primo giudicante, nel IV° livello del Ccnl Telecomunicazioni. Dall'analisi delle prove testimoniali, infatti, si evince chiaramente le mansioni svolte dai lavoratori non si riducevano ad attività meramente esecutive, ma si trattava di prestazioni, che, oltre a presupporre la conoscenza di una pluralità di sistemi applicativi, si concretavano in una serie di attività che - pur nell'ambito di procedure predefinite - implicavano capacità di valutazione ed elaborazione di più elementi dell'attività di competenza, svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso.
In particolare il teste , collega di lavoro dei ricorrenti , ha riferito: Testimone_1 sono stata al customer cervice, al numero verde e lo sono anche attualmente. Anche io ho una causa in corso nei confronti di Ho lavorato per Controparte_2
dal 2011 al 2016, con un contratto indeterminato, in precedenza CP_2 attraverso agenzie interinali. I ricorrenti e anche io hanno lavorato dal 2011 al 2016, nello stesso periodo mio per e svolgevamo tutti le stesse CP_2 mansioni. Io e i ricorrenti eravamo inquadrati tutti con il livello 2. Dal 2011 al 2016 rispondevamo al numero di telefono 190, di assistenza telefonica. Rispondevamo ai clienti che avevano problemi con la sim, avevamo anche competenza a rispondere su problemi della linea fissa vodafone e noi facevamo operazioni tecniche, come il reset della scheda da remoto e poi eventualmente la riattivazione. Ciascun utente veniva preso in carico, in caso di necessità, da un singolo addetto e poi nell'ipotesi che si dovevano effettuare altre operazioni, la pratica veniva gestita anche da altri addetti. C'era un team leader per ogni gruppo, formato da circa 40-50 persone. Io ho fatto parte anche del gruppo dei ricorrenti, per esempio ricordo il team leader
, , IR. Per vodafone, internamente all'azienda all'interno dell'open Per_1 Per_2 space, il team leader ci mostrava gli aggiornamenti delle procedure, per le commesse vodafone. Talvolta, anche ogni quattro o cinque mesi, veniva erogata dal team leader questa forma-zione. Tutti i team leader hanno fatto questo tipo di formazione, ogni quattro cinque mesi. Invece, con la ME , dal 2017 al CP_5
2019 abbiamo seguito dei corsi di formazione in aula con un tutor esterno che veniva appositamente ad illustrare le procedure. Abbiamo fatto questi corsi tutti i giorni per due mesi, dal lun al ven, per quattro cinque ore al giorno. Tutta questa formazione perché le procedure da attivare erano più complesse in quanto attenevano alla materia previdenziale. Ri-spetto alla ME , davamo CP_5 informazioni su domande amministrative , documenti da pro-durre, CP_5 informazioni su patronati o CAF a cui rivolgersi. Il cliente poteva anche chiamare per evidenziare il blocco di una prestazione previdenziale, quindi facevamo la segnalazione all' competente, e questa segnalazione avveniva attraverso la CP_5 linea interna , inserendo altresì il numero della pratica. Noi inviavamo al CP_5 reparto specifico per quella pratica la segnalazione. Ci siamo anche occupati di dare informazioni su reddito di cittadinanza. Altresì ci siamo occupati dei bonus, assegni familiari, e così via. Per quanto riguarda la verifica delle schede vodafone, c'era un database che forniva risposta al quesito che veniva posto dall'utente per esempio per quanto riguardava le schede sim. Nell'ambito delle richieste dei clienti vi erano delle attività che potevano essere svolte anche dai clienti autonomamente attivazioni promozioni, tariffario, app. All'epoca le segnalazioni di guasti dovevano essere effettuate da noi. Bisognava aprire ticket tecnici, non credo che la modifica delle credenziali e delle password potesse essere effettuata con le app. ADR Nell'ipotesi in cui il cliente volesse lasciare vodafone cercavamo di proporre offerte di fidelizzazione. Quando ricevevamo re-clami dal cliente, attivavamo un ticket. Noi ci occupavamo di stabilire se il reclamo dovesse essere accolto, o rigettato, proponendo la soluzione al team leader, che doveva comunque autorizzarlo. Fornivamo altresì, all'epoca della ME , assistenza per la CP_5 compilazione delle domande,oppure se il cliente ci forniva il pin, effettuavamo noi la compilazione delle stesse. Le offerte che potevamo fare noi erano comunque predisposte da FO, non c'era autonomia e seguivamo le procedure. Le proposte venivano personalizzate sulla base delle esigenze del cliente. E' vero che c'era una griglia di proposte che potevano essere fatte in base alla tipologia di cliente e seguivamo questa griglia. In base alle fasce dell'utenza nelle griglie eran indicate tipologie diverse di proposte. La maggior parte delle cose che facevamo da remoto dall' , potevano essere fatte anche dall'utente. Ad esempio la CP_5 prenotazione presso le sedi territoriali per una consulenza poteva essere richiesta solo attraverso il call center, all'epoca attraverso il numero verde e non poteva essere fatta da portale. Non saprei dire se c'erano altre attività che potevano essere svolte soltanto attraverso il numero verde e non da portale. Non so il team leader quale livello di inquadramento avesse. Tutti i ricorrenti svolgevano la stessa mansione e nessuno aveva funzioni di coordinamento”.
A sua volta il teste ha dichiarato : Testimone_2
“Conosco tutti i ricorrenti. Lavoro per Inps Servizi. Sono stato dipendente CP_2 dal 2007 fino a febbraio 2020. Io non sono stato team leader. Ho lavorato sulle commesse FO e . Come operatore svolgevo le stesse mansioni dei CP_5 ricorrenti. Facevamo supporto tecnico rispondendo al numero 190 per linea mobile. Non ricordo per la linea fissa. FO come ME durò dal 2007 al dicembre 2016. Lavoravamo su dei turni. Al 196 non rispondevamo. Non ho causa contro
. Nessuno dei ricorrenti svolgeva attività di coordinamento. Il CP_2 coordinamento veniva svolto dal team leader. Il supporto tecnico consisteva sia nella configurazione del telefono sia problematiche della sim, su cui potevamo effettuare un reset. Davamo anche informazioni su offerte e credito residuo. Facevamo anche rimborsi ma non ricordo fino a quale importo massimo. Con i team leader ci interfacciavamo per ferie rol e gli segnalavamo per esempio l'ipotesi in cui risolvevamo problematiche mediante soluzioni non individuate dal sistema Jack. Quindi segnalavamo tale anomalia. Posso dire che sia come il codice civile per Pt_10
l'Avvocato. Adr del Giudice che chiede se sia Avvocato risponde di no. Sono stato iscritto al primo anno di giurisprudenza e pertanto conosco il codice civile. Noi accedevamo ai profili dei clienti e potevamo offrire offerte specifiche. In caso di disservizio potevamo evitare la rabbia del cliente offrendo sconti, soprattutto in caso di errato addebito. Su servizi supportavamo il cliente nell'utilizzo di CP_5 procedure che lo stesso avrebbe potuto effettuare autonomamente. Tutti i ricorrenti hanno svolto un corso di formazione di un mese/un mese e mezzo. Forse all'epoca potevamo svolgere attività che il cliente non poteva svolgere autonomamente ma oggi no. Non ricordo con esattezza comunque”.
Le due deposizioni, se pure rese da soggetti che hanno adito l'Autorità Giudiziaria in vicende analoghe, appaiono del tutto attendibili stante la precisione, completezza e concordanza degli elementi addotti. Ritiene , dunque , la Corte che l'esito dell'istruttoria abbia confermato che gli istanti operavano con una certa autonomia fornendo un proprio contributo nella scelta delle soluzioni da adottare in ambito di assistenza non solo tecnica, ma anche commerciale ed amministrativa. Infatti, nell'assistenza commerciale, sulla base delle esigenze del cliente, dell'esperienza e della conoscenza dei servizi e dei prodotti nonché delle tecnologie, proponevano promozioni ed offerte, sia pure nell'ambito di soluzioni a monte predefinite dalla committente. Sotto il profilo amministrativo, avevano autonomia nel decidere un rimborso: essi, infatti, vagliavano il reclamo e decidevano nel merito se era o meno fondato;
successivamente procedevano ad emettere il rimborso. Detta attività indubbiamente richiede capacità di valutazione e comporta, nel suo svolgimento, autonomia e responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di un limite di valore alla autonoma rimborsabilità da parte dell'operatore, La circostanza, infatti, che i lavoratori seguissero le istruzioni di una pluralità di manuali a seconda della ME ricevuta dalla Società, non implica che svolgessero un'attività meramente esecutiva, priva di un apporto valutativo, dovendo, anzi, gli operatori capire l'effettiva portata della segnalazione (a seconda della diversa capacità dell'utente di descrivere in modo corretto i problemi di natura tecnica o amministrativa), interfacciarsi con le istruzioni e gli applicativi a loro disposizione, valutare la portata degli stessi e poi verificare se necessario un ulteriore intervento da parte di altri soggetti. Del resto, come riferito dai testi escussi, le linee guida che gli stessi utilizzavano per le operazioni da effettuare non erano altro che delle indicazioni abbastanza generiche per cui spesso dovevano autonomamente valutare su come, in specifici casi, operare. Gli appellanti non si limitavano, quindi, a fornire informazioni commerciali o di vendita di servizi ma si occupavano di problemi tecnici e amministrativi, anche non segnalati direttamente dall'utenza, e che comportavano un'adeguata autonomia decisionale per la risoluzione delle specifiche problematiche sottoposte. Convergono, in tal senso, le dichiarazioni complessivamente rese nel corso del giudizio di primo grado che lasciano presupporre, anche in considerazione della Contr Contr pluralità e varietà dei software applicativi utilizzati ( , , , Pt_10 CP_8
), il possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, riconducibili CP_9 al livello immediatamente superiore rispetto a quello di inquadramento. Ed invero, secondo la declaratoria contrattuale, l'autonomia di cui godono i lavoratori inquadrati al livello 4° è “adeguata”, sebbene limitata all'interno delle procedure e metodologie definite per il tipo di attività. Inoltre, è prevista una
“capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate di più elementi dell'attività di competenza”. È, per converso, più limitato l'ambito di autonomia riconosciuto ai lavoratori del 3° livello: “svolgono attività operative di media complessità, ovvero … con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”. Pertanto, le prestazioni effettuate dagli odierni appellanti sono indubbiamente riconducibili al superiore livello di inquadramento, ossia il IV° livello del Ccnl di settore. Viceversa, le mansioni svolte non possono essere ricondotte – in adesione a quanto statuito dal Tribunale - nel V° livello del CCNL che prevede l'esecuzione di compiti richiedenti capacità ed elevata conoscenza specialistica, l'utilizzo di sistemi operativi complessi, lo svolgimento di attività di interfaccia non standardizzata nonché l'esercizio di tali attività mediante il coordinamento ed il controllo delle risorse assegnate. Non si evince, infatti, l'uso di sistemi operativi complessi ed attività di interfaccia non standardizzata e tutte le dichiarazioni, anche di parte ricorrente, confermano che gli appellanti non svolgevano alcuna funzione di coordinamento e controllo di risorse assegnate, elemento pregnante della figura professionale collocata nel V° livello insieme allo svolgimento di attività ad interfaccia non standardizzata. A differenza del IV° livello, ove l'attività di coordinamento operativo è solo complementare e/o di supporto professionale di altri lavoratori, la superiore qualifica di “operatore specialista di customer care” prevede attività di interfaccia non standardizzata (dunque, richiedenti elevate conoscenze specialistiche) nonché il coordinamento ed il controllo delle risorse assegnate. Ciò implica una chiara assunzione di responsabilità non solo in relazione all'attività di fatto svolta ma anche nella gestione delle risorse presenti e specificamente assegnate che non si è emersa dall'istruttoria orale. I rilievi che precedono evidenziano, a parere della Corte, il diritto degli odierni appellanti ad ottenere l'inquadramento nelle superiori mansioni di cui al IV° livelllo con decorrenza dalle rispettive date di assunzione. Quanto, infine, alla contestazione dell'eccezione di prescrizione deve richiamarsi il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, pronunciatasi per la prima volta sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, con la recente sentenza pubblicata in data 06/09/2022, n. sezionale 2653/2022, n. raccolta generale 26246/2022:“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Ed invero, come ha affermato il giudice di legittimità, “deve ... essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”. Applicato tale principio al caso in esame deve concludersi che alcuna prescrizione risulta maturata atteso che per tutti i crediti retributivi oggetto del giudizio non risulta decorso il termine quinquennale né alla data del 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), né successivamente alla cessazione dei rapporti di lavoro. Per le ragioni sopra svolte l'appello va parzialmente accolto con riforma della sentenza impugnata. Atteso l'esito del giudizio e le ragioni della decisione , le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate per la metà, con condanna della società alla refusione della restante parte , liquidata come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
la Corte così decide:
-in parziale accoglimento dell'appello ,dichiara il diritto di , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente , qualifica
[...]
Operatore di Call Center/ Customer care, con decorrenza dalle rispettive date di assunzione;
-per l'effetto , condanna la al pagamento, in favore degli Controparte_2 appellanti , delle maturate differenze retributive con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
-compensa per metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna parte appellata alla refusione, in favore degli odierni appellanti , della restante parte , che liquida nella misura di euro 2.565,50 per il primo grado e di euro 2.766,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
NA, addì 27.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.