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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Tommaso Bellei, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
- letti i chiarimenti depositati;
- ritenuto che, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
- rilevato che dalla documentazione in atti si evince che i debitori rivestono la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
- considerato che, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass.,
SS.UU., 9479/2023;
- rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza dei debitori, risulta rispettato il foro del consumatore;
- dato atto che la clausola relativa al tasso corrispettivo risulta chiaramente indicata per cui appare pienamente determinabile l'entità dello stesso e le modalità di applicazione;
- rilevato che, come allegato da parte ricorrente nei propri chiarimenti e come si evince dall'estratto conto in atti, non risultano essere stati applicati interessi di mora ma parte ricorrente agisce solo per il recupero del capitale (cfr. doc. in atti);
- ritenuto quindi che non siano state applicate clausole di natura vessatoria;
- visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE A
(C.F. Parte_2 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 13970,78;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso, euro 145,50 per spese vive, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, il debitore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Tommaso Bellei
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Tommaso Bellei, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
- letti i chiarimenti depositati;
- ritenuto che, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
- rilevato che dalla documentazione in atti si evince che i debitori rivestono la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
- considerato che, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass.,
SS.UU., 9479/2023;
- rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza dei debitori, risulta rispettato il foro del consumatore;
- dato atto che la clausola relativa al tasso corrispettivo risulta chiaramente indicata per cui appare pienamente determinabile l'entità dello stesso e le modalità di applicazione;
- rilevato che, come allegato da parte ricorrente nei propri chiarimenti e come si evince dall'estratto conto in atti, non risultano essere stati applicati interessi di mora ma parte ricorrente agisce solo per il recupero del capitale (cfr. doc. in atti);
- ritenuto quindi che non siano state applicate clausole di natura vessatoria;
- visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE A
(C.F. Parte_2 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 13970,78;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso, euro 145,50 per spese vive, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, il debitore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Tommaso Bellei