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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14906 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 15986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u. c. c.p.c. all'udienza del 02.10.2025, vertente tra:
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle, in via Carmine n.21, presso lo studio dell'avv.
GI Nocco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, in via Paraguay n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Rizzelli e dell'avv. Alfeo Rizzelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- appellata –
E il , Controparte_3
, CP_4
- appellati contumaci –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2813/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso intimazione di pagamento - sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha proposto appello avverso la sentenza n. 2813/2024, con la Controparte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239038099806000, in relazione alle cartelle di pagamento n. 0972016017946383000, n.
09720190038406477000 (limitatamente all'importo iscritto a ruolo di euro 337,36) e n.
09720190194864021000 (limitatamente all'importo iscritto a ruolo di euro 798,42). L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto ritualmente notificate, con le modalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., le cartelle di pagamento impugnate, nonché l'atto interruttivo del termine di prescrizione costituito dal preavviso di fermo n. 09780201900004135000 e ha conseguentemente ritenuto prescritto i crediti iscritti a ruolo.
ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della carenza di prova Controparte_2 in ordine al rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, nonché del preavviso di fermo n. 097802019000004135000, quale atto interruttivo del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del credito, attesa l'intervenuta maturazione del termine medesimo prima della notificazione dell'intimazione impugnata.
e il sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_3
2. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Va innanzitutto evidenziato che il giudice di prime cure, nella motivazione della sentenza, ha erroneamente indicato, tra le cartelle di pagamento impugnate, la n. 09720140028093880000, la quale tuttavia non è stata oggetto di opposizione.
Si tratta di mero errore materiale, considerato che nel dispositivo e in altri due diversi passaggi motivazionali del provvedimento è correttamente indicata la cartella di pagamento impugnata n.
0972016017946383000. Al riguardo, peraltro, non sono sorte tra le parti specifiche contestazioni.
Tanto premesso, la cartella di pagamento n. 0972016017946383000 risulta notificata con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., nell'assenza di altre persone legittimate a ricevere il plico ai sensi dell'art. 139
c.p.c., come espressamente attestato nella relazione di notificazione.
La contestata erroneità dell'attestazione del pubblico ufficiale, che secondo l'appellante avrebbe omesso di rilevare l'effettiva presenza di vicini, che avrebbero potuto ricevere il plico ai sensi dell'art. 139 c.p.c., avrebbe dovuto essere fatta valere dall'opponente mediante proposizione di querela di falso e non può pertanto essere esaminata in questa sede.
pagina 2 di 4 Per quanto concerne la consegna al destinatario della raccomandata informativa, l'
[...]
ha prodotto copia dell'elenco delle raccomandate spedite il 14.03.2017, tra cui Controparte_1 figura quella inviata all'opponente, e copia dell'avviso di ricevimento, privo della sottoscrizione del destinatario;
sulla busta del plico risultano apposti, oltre al nome e all'indirizzo del destinatario, l'esito della spedizione (“compiuta giacenza al mittente”), la data di esecuzione degli adempimenti e la sottoscrizione dell'ufficiale postale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Deve quindi ritenersi provato che la notificazione, eseguita con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., si
è perfezionata il 24.03.2017 ossia il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa (in difetto di ricezione della stessa).
Anche le cartelle di pagamento n. 09720190038406477000 e n. 09720190194864021000 risultano notificate con le medesime modalità e risultano perfezionate rispettivamente in data 5.07.2019 e
12.03.2020.
Va evidenziato che non inficia la validità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate la circostanza che sull'indirizzo del destinatario sia stata apposta una croce, all'esito del mancato recapito del plico, né l'assenza di un timbro postale, considerato che risulta apposta la sottoscrizione dell'ufficiale postale (in alcuni casi risulta apposta una sigla).
Tenuto conto dell'accertato perfezionamento della notificazione delle cartelle di pagamento, deve ritenersi che, alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, il
30.05.2023, non era ancora decorso il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, anche in considerazione del periodo di sospensione di cui all'art. 68 comma primo d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, che richiama, in particolare, l'art. 12 comma secondo d.lgs. n. 159/2015.
In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento e l'opposizione proposta da Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239038099806000 e avverso le cartelle di pagamento n.
0972016017946383000, n. 09720190038406477000 e n. 09720190194864021000 deve essere rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono resta assorbita ogni statuizione in ordine alla notificazione del preavviso di fermo n. 09780201900004135000 e alla sua efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dell'opponente. Le spese sono liquidate in base al DM. 55/2014 e successive modificazioni, detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
pagina 3 di 4 Devono invece essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei rapporti tra l'appellato e le amministrazioni rimaste contumaci. Anche le spese sostenute da nel primo grado di CP_4 giudizio devono essere dichiarate irripetibili, risultando l'amministrazione costituita mediante un funzionario delegato, in difetto di nota delle spese vive sostenute (Cass. n. 30597/2017).
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Controparte_1 sentenza n. 2813/2024: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_2 condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti del procuratore dell' Controparte_2 [...]
, avv. GI Nocco, dichiaratosi antistatario, che liquida per il primo grado Controparte_1 di giudizio in euro 633,00 per compensi e per l'appello in euro 852,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 24.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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