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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fazzi;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Giampaolo Giosa;
-resistente- nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
-altro convenuto contumace-
oggetto: retribuzione;
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 2.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della presso la CP_1 Controparte_3
con sede in Lecce alla Via Fiume, 63, con contratto a tempo determinato part-time 22,50 ore settimanali dal 26.01.2021 al 31.03.2022 con mansioni di Operatore Socio-Sanitario, ha dedotto di aver, tuttavia, lavorato “ per ben 56 ore settimanali su tre turni lavorativi dal lunedì alla domenica - Dalle ore 06:00 alle ore 14,00 oppure - Dalle ore 14:00 alle ore 22,00 oppure - Dalle ore 22,00 alle ore 06:00” senza, peraltro, ricevere alcunché a titolo di tredicesima e quattordicesima nonché senza aver goduto di ferie e festività. Ha, pertanto, chiesto al giudice del lavoro, sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, di:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che il ricorrente ha osservato per tutta la durata del rapporto lavorativo un orario articolato su 56 ore settimanali;
2) In conseguenza, condannare la resistente a rifondere al ricorrente la retribuzione maturata, nonché ogni voce per differenze e TFR dovute e come meglio specificate in ricorso (in particolare, a titolo di paga, straordinario, feriale diurno, notturno, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi, ferie, riposi non goduti e TFR), in ragione del rapporto di lavoro a carattere subordinato di fatto intercorso tra le parti e così per un complessivo importo di € 18.444,82, oltre interessi come per legge;
3) Condannare la resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
4) Con conseguenziale condanna del resistente al pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La società convenuta, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, rilevando, in particolare, che “le presunte differenze retributive a credito del ricorrente sono state calcolate facendo riferimento ad un monte ore lavorativo giornaliero/mensile che il ricorrente non ha mai prestato”; che
“il ricorrente ha lavorato, e di conseguenza è stato remunerato, per il numero di giorni/ore riportati/e in busta paga” (comprensive di complessive n. 96 ore di lavoro supplementare, così come indicate in busta paga e tutte regolarmente remunerate con la relativa maggiorazione); che “ha ricevuto la 13^ mensilità; la 14^ mensilità è istituto non contemplato/non previsto dal CCNL applicato dalla Società”; nel corso del rapporto il sig. si è assentato per malattia ed infortunio dal 14. 9.2021 al 7.10.2021 Parte_1
(infortunio Covid), dal 8. 1.2022 al 30.1.2022 (malattia), dal 5.3.2022 al 7.3.2022
(malattia) e dal 13.3.2022 al 14.3.2022 (malattia); il ricorrente ha sempre goduto di uno
e talvolta di due giorni di riposo ogni settimana;
ha goduto di ferie dal 5.6.2021 al
12.6.2021, il 30.8.2021, dal 15.3.2022 al 31.3.2022; ferie godute, permessi e festività sono sempre stati regolarmente retribuiti dalla Società” ed infine che “le ferie ed i permessi non goduti sono stati tutti monetizzati al momento della chiusura del rapporto di lavoro”. Con ordinanza del 18 marzo 2025, il giudice del lavoro ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario in relazione alla CP_2
domanda di regolarizzazione contributiva di cui al ricorso. Nonostante la regolarità della notifica (intervenuta in data 16.09.2025), l' non si è costituito e deve, pertanto, CP_2
dichiararsi la contumacia.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
La presente vicenda litigiosa attiene al riconoscimento di maggiori spettanze retributive avanzate dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della società convenuta. In particolare, alla stregua delle allegazioni difensive formulate dalle parti e della complessiva documentazione in atti, non è in contestazione nè sussistenza o la durata (dal 26.01.2021 al 31.03.2022) del rapporto di lavoro né, tantomeno, le mansioni (di OSS) effettivamente disimpegnate dal ricorrente inquadrate pacificamente nel livello B2 del CCNL di categoria applicato dal datore di lavoro ovvero del settore Case di Cura private personale non medico (ARIS). La pretesa avanzata dal attiene, dunque, come anticipato in premessa, per lo più, all'accertamento del Pt_1
maggiore montante orario (rispetto a quello contrattualizzato) che il ricorrente avrebbe svolto nel corso del rapporto lavorativo in questione.
Ciò posto, è bene, in primo luogo, rammentare che, “in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero
l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile” (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046).
Svolte tali doverose premesse, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata valgano soltanto in parte ad asseverare le allegazioni attoree.
Segnatamente, ai fini della ricostruzione dell'articolazione oraria del rapporto di lavoro dedotto in causa, un significativo contributo di conoscenza promana dai testimoni
, e i quali hanno tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
disimpegnato, presso la struttura convenuta, le medesime mansioni di Operatore Socio
Sanitario del ricorrente pressocchè nello stesso arco temporale in esame svolgendo, peraltro, numerosi turni insieme al sicchè le relative dichiarazioni devono ritenersi Pt_1
particolarmente affidabili.
I precitati testimoni hanno, in maniera del tutto convergente, affermato che:
-tutti gli OSS ( tra cui anche il ricorrente) svolgevano ciclicamente, per tutta la settimana, ivi compresa la domenica ed i festivi, la seguente turnazione: (6:00- Per_1
14:00); GG (14:00-22:00); TE (22:00-06:00), NT ( cfr dichiarazioni di
“ turni erano di otto ore al giorno, ovvero 6-14, 14-22, 22-6; dopo il Testimone_1
turno della notte vi erano lo smonto e un giorno di riposo, prima di riprendere la turnazione;
accadeva spesso, un paio di volte al mese almeno, di essere chiamati a coprire altri turni per sostituzioni e altro, senza quindi godere del giorno di riposo;
ADR: mi è capitato più volte di fare il turno insieme al , secondo gli orari che ho sopra Pt_1
indicato; ADR: la turnazione tra gli OSS era operativa anche di domenica e nei giorni festivi;
di norma seguivamo la turnazione: mattino, pomeriggio, notte, smonto, riposo con
turni di 8 ore; dichiarazioni di “ lavoravo nei turni 6.00-14.00, Tes_2 Tes_2
14.00-22.00 e 22.00-6.00, secondo la ripetuta sequenza: mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo;
la sequenza poteva anche variare, nel senso che è capitato di fare, più turni di mattina o di pomeriggio consecutivi;
al mese facevo tra 19 e 21 giorni lavorativi;
nei turni erano previsti due OSS, tranne che nel turno di notte in cui vi era un solo OSS;
ho fatto turni anche insieme al e abbiamo, in tal caso, osservato lo stesso orario, Pt_1
ovvero l'orario previsto per quel turno;
gli OSS seguivano tutti gli orari dei turni che ho indicato;
non mi risultano eccezioni;
non ricordo periodi in cui siano stati osservati orari diversi; ADR: tutti gli OSS partecipavano alla rotazione dei turni con la sequenza notte, smonto, riposo di cui ho detto;
tanto valeva anche per il;
non ho mai fatto (se non Pt_1
in maniera del tutto episodica e ciò quando eravamo meno di sette per assenze per malattia dei colleghi) due notti consecutive;” nonché le dichiarazioni di
[...]
“ lavoro alternandomi nei turni 6.00-14.00, 14.00-22.00 e 22.00-6.00, secondo Tes_3
la sequenza, che viene poi ripetuta: mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo;
la sequenza può anche variare, nel senso che può capitare di fare più turni di mattina o di pomeriggio consecutivamente;
non è previsto che si facciano due turni notturni consecutivi, dopo il turno notturno segue sempre lo smonto e poi il riposo;
nei turni sono previsti due OSS, tranne che nel turno di notte in cui vi è un solo OSS;
ho fatto turni anche insieme al e abbiamo, in tal caso, osservato lo stesso orario, ovvero l'orario Pt_1
previsto per quel turno iniziando e finendo insieme;
tutti gli OSS seguono gli orari dei turni che ho indicato;
i turni sono uguali per tutti;
ADR: tutti gli OSS partecipavano alla rotazione dei turni con la sequenza notte, smonto, riposo di cui ho detto;
tanto valeva anche per il ;”); Pt_1
-gli operatori, ivi compreso il , hanno goduto delle ferie nel periodo estivo Pt_1
(come, peraltro, emerge anche dal convergente riscontro con i dati di cui alle buste paga di giugno agosto e settembre 2021 ove risulta che il ricorrente ha goduto di 14 giorni di ferie) (vds. dichiarazioni sul punto di “ho goduto di ferie, usufruendone Testimone_1
quando mi sono state concesse dall'azienda; sono uscita con un residuo ferie di 45 giorno che non ho goduto durante il rapporto di lavoro;
anche il ricorrente è stato in ferie, come tutti gli altri dipendenti, ma non so dire per quante giornate”; dichiarazioni di
“ho goduto di ferie nel periodo estivo tra giugno e settembre Testimone_2
per due settimane non consecutive;
durante l'anno ho goduto di ferie anche in altre giornate;
in totale facevo una ventina di giorni;
suppongo che anche il abbia Pt_1
goduto di ferie estive, ma non sono in grado di quantificarle;
non ricordo se il Pt_1
abbia goduto di ferie anche in altri periodi dell'anno” e “ ho Testimone_3
goduto di ferie nel periodo estivo tra giugno e settembre per due settimane;
durante l'inverno se vi è necessità si possono fare anche altre giornate di ferie;
ricordo che anche il ha goduto di ferie estive, come gli altri;
non so dire se il abbia goduto di Pt_1 Pt_1
ferie anche in altri periodi dell'anno”;
-gli operatori hanno, inoltre, goduto di ferie anche in periodi dell'anno diversi dalla stagione estiva sebbene non abbiamo saputo riferire se (ed eventualmente quando) il ricorrente le abbia specificatamente fruite.
La suddetta turnazione viene, peraltro, confermata anche dagli altri testimoni escussi e, in particolare, dal teste il quale, sebbene nella diversa qualità di Testimone_4
infermiere della struttura, ha dimostrato di avere una puntuale e qualificata cognizione dei turni lavorativi del ricorrente avendo lo stesso asserito che “abbiamo fatto in ripetute occasioni turno insieme;
lui faceva turni giornalieri di otto ore, ovvero 6.00-14.00, 14.00-
22.00, 22.00-6.00; quando facevo il primo turno, lavorava con me nell'arco temporale della mia giornata lavorativa, ma anche prima e dopo, in quanto, quando io attaccavo, lo trovavo già al lavoro e, quando io andavo via, lui rimaneva per proseguire il suo turno;
durante il pomeriggio ero contattato dal e da altri OSS, in quanto unico infermiere Pt_1
fino a dicembre 2021, per dare istruzioni o consigli;
per il resto, sono a conoscenza degli orari del , in quanto il lavoro in RSA erano organizzato con le turnazioni di cui ho Pt_1 detto e ne parlavo con il stesso”. Pt_1
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, è dunque, da ritenere provato esclusivamente il fatto che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa dedotta nell'atto introduttivo secondo la sequenza, ciclicamente ripetuta, dei seguenti 5 turni: mattina
(6.00-14.00), pomeriggio (14.00-22.00), notte (22.00-6.00), smonto, riposo e che il medesimo ricorrente sia risultato assente per malattia e abbia goduto di ferie e permessi nei termini di cui alle buste paga in atti, dovendosi a tale ultimo riguardo rilevare che l'istruttoria espletata non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il abbia Pt_1
prestato attività lavorativa nelle giornate deputate a ferie e permessi risultanti dalla documentazione datoriale in atti.
Come correttamente dedotto da parte resistente, giova, infine, precisare che nessun trattamento retributivo a titolo di 14 ^ mensilità compete al ricorrente in quanto emolumento non previsto dalla disciplina contrattuale di settore applicabile al caso di specie. Ricostruito il rapporto di lavoro nei termini sopra riepilogati, è stata disposta apposita consulenza tecnico contabile, in relazione al quesito di seguito trascritto : “
Calcoli il ctu le eventuali differenze spettanti al ricorrente a titolo di retribuzione (per lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, ferie e permessi non goduti, tredicesima) e di trattamento di fine rapporto, ipotizzando che lo stesso abbia prestato
l'attività lavorativa dedotta in ricorso dal 26.1.2021 al 31.3.2022, secondo la sequenza, ciclicamente ripetuta, dei seguenti 5 turni: mattina (6.00-14.00), pomeriggio (14.00-
22.00), notte (22.00-6.00), smonto, riposo;
risultando assente per malattia e godendo di ferie e permessi nei termini di cui alle buste paga in atti, nonché percependo le retribuzioni risultanti dalle medesime buste paga”.
A seguito di un attento esame della documentazione prodotta, puntualizzato che, in base alla normativa contrattuale di categoria, per le mansioni ed il livello dedotto, sono previste “ordinarie n.156 ore/mese, n.36 ore/sett.”, e che “l'orario medio di lavoro da quesito : n.144 ore/mese (n.24 ore x n.6 cicli mensili da n.5 giorni ciascuno), media settimanale n.33,23 ore lavorative, pari ad un contratto part-time 92,31%, rispetto all'orario da CCNL di n.156 ore/mese (n.36 ore/sett) (vds. tabella orario di lavoro mensile con turnazione ciclica in allegato “A.1”)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “si quantificano le differenze retributive lorde totali spettanti al ricorrente in € 9.777,40, di cui € 9.090,59 a titolo di differenza su retribuzione ed €
686,81 a titolo di differenza sul T.F.R., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono, pienamente condivisibili e possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2018, n. 15147 (rv. 649560-01).
Il giudizio tecnico espresso dal ctu, a cui questo giudice aderisce, risulta sorretto da adeguata motivazione ed appare del tutto immune da vizi logico-giuridici, tanto più che, all'esito delle osservazioni formulate dal ctp di parte resistente (vds pag.4-5), le risultanze contabili iniziali sono state parzialmente ridimensionate, aggiornando, da un lato, il calcolo del mese di settembre 2021 computandovi“n.4 GG di lavoro ordinario + n.7 GG di ferie (come da busta paga) + n. 4 GG [1+3] di carenza infortunio (come da busta paga) + n.11 GG di evento infortunio liquidato dall' (come da busta paga), ossia un CP_4 totale di n.26 (4+7+4+11) giornate retribuite. Sono stati, dunque, contabilizzati n.11 GG di lavoro ordinario e ferie, rispetto alle n.9 GG di lavoro ordinario e ferie proposte dal
c.t.p., corrispondenti ad un maggior compenso lordo in c.t.u. di € 118,53” e, dall'altro, correttamente decurtando, come posta erogata, inizialmente non computata, l'importo lordo di € 956,35, a titolo di tredicesima mensilità già percepita dal lavoratore”.
A tal riguardo, appare doveroso puntualizzare che l'avvenuto pagamento della 13 ^ mensilità 2021, sebbene non inizialmente valutata dal ctu in sede di bozza, era già agli atti ab initio, in quanto circostanza tempestivamente documentata da parte resistente in sede di memoria di costituzione (vds. scrittura privata avente ad oggetto anche il pagamento della tredicesima 2021 e relativi bonifici di pagamento di cui all.4).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra enucleate, conclusivamente, al ricorrente - in relazione al rapporto di lavoro instaurato con la dal 26.01.2021 al 31.03.2022- CP_5 deve riconoscersi la complessiva somma di € 9.777,40, di cui € 9.090,59 a titolo di differenze su retribuzione ed € 686,81 a titolo di differenza sul T.F.R., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo, condannando, altresì, la società resistente al versamento, in favore dell' dei relativi CP_2
contributi assistenziali e previdenziali in relazione alle maggiori spettanze accertate.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte resistente nei termini di cui al dispositivo ed è liquidata con riferimento, quanto al valore della controversia, secondo ill criterio del c.d. decisum come previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014
(cfr. Cass., Sez.U. sentenza n. 19014 dell'11.09.2007 (rv. 598765-01).
Niente per le spese nei confronti dell' non costituitosi. CP_2
Le spese della ctu espletata, da liquidarsi con separato decreto, in quanto costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sono ugualmente da porre in maniera definitiva a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 2.11.2023, nei confronti di e così provvede: accoglie CP_5 CP_2
la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare CP_5 in favore del ricorrente, la somma di € 9.777,40, di cui € 9.090,59 a titolo di differenze su retribuzione ed € 686,81 a titolo di differenza sul T.F.R., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo;
condanna al CP_5
versamento, in favore dell' dei relativi contributi assistenziali e previdenziali in CP_2
relazione alle maggiori spettanze accertate;
condanna al pagamento delle CP_5
spese di lite liquidate nella misura di € 3.200,00 oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge da corrispondersi in favore dell'Avv. Fazzi Davide, procuratore dichiaratosi antistatario;
niente per le spese di pone i costi della ctu CP_2
espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di CP_5
Lecce, il 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giovanni De Palma
“
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fazzi;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Giampaolo Giosa;
-resistente- nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
-altro convenuto contumace-
oggetto: retribuzione;
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 2.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della presso la CP_1 Controparte_3
con sede in Lecce alla Via Fiume, 63, con contratto a tempo determinato part-time 22,50 ore settimanali dal 26.01.2021 al 31.03.2022 con mansioni di Operatore Socio-Sanitario, ha dedotto di aver, tuttavia, lavorato “ per ben 56 ore settimanali su tre turni lavorativi dal lunedì alla domenica - Dalle ore 06:00 alle ore 14,00 oppure - Dalle ore 14:00 alle ore 22,00 oppure - Dalle ore 22,00 alle ore 06:00” senza, peraltro, ricevere alcunché a titolo di tredicesima e quattordicesima nonché senza aver goduto di ferie e festività. Ha, pertanto, chiesto al giudice del lavoro, sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, di:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che il ricorrente ha osservato per tutta la durata del rapporto lavorativo un orario articolato su 56 ore settimanali;
2) In conseguenza, condannare la resistente a rifondere al ricorrente la retribuzione maturata, nonché ogni voce per differenze e TFR dovute e come meglio specificate in ricorso (in particolare, a titolo di paga, straordinario, feriale diurno, notturno, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi, ferie, riposi non goduti e TFR), in ragione del rapporto di lavoro a carattere subordinato di fatto intercorso tra le parti e così per un complessivo importo di € 18.444,82, oltre interessi come per legge;
3) Condannare la resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
4) Con conseguenziale condanna del resistente al pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La società convenuta, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, rilevando, in particolare, che “le presunte differenze retributive a credito del ricorrente sono state calcolate facendo riferimento ad un monte ore lavorativo giornaliero/mensile che il ricorrente non ha mai prestato”; che
“il ricorrente ha lavorato, e di conseguenza è stato remunerato, per il numero di giorni/ore riportati/e in busta paga” (comprensive di complessive n. 96 ore di lavoro supplementare, così come indicate in busta paga e tutte regolarmente remunerate con la relativa maggiorazione); che “ha ricevuto la 13^ mensilità; la 14^ mensilità è istituto non contemplato/non previsto dal CCNL applicato dalla Società”; nel corso del rapporto il sig. si è assentato per malattia ed infortunio dal 14. 9.2021 al 7.10.2021 Parte_1
(infortunio Covid), dal 8. 1.2022 al 30.1.2022 (malattia), dal 5.3.2022 al 7.3.2022
(malattia) e dal 13.3.2022 al 14.3.2022 (malattia); il ricorrente ha sempre goduto di uno
e talvolta di due giorni di riposo ogni settimana;
ha goduto di ferie dal 5.6.2021 al
12.6.2021, il 30.8.2021, dal 15.3.2022 al 31.3.2022; ferie godute, permessi e festività sono sempre stati regolarmente retribuiti dalla Società” ed infine che “le ferie ed i permessi non goduti sono stati tutti monetizzati al momento della chiusura del rapporto di lavoro”. Con ordinanza del 18 marzo 2025, il giudice del lavoro ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario in relazione alla CP_2
domanda di regolarizzazione contributiva di cui al ricorso. Nonostante la regolarità della notifica (intervenuta in data 16.09.2025), l' non si è costituito e deve, pertanto, CP_2
dichiararsi la contumacia.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
La presente vicenda litigiosa attiene al riconoscimento di maggiori spettanze retributive avanzate dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della società convenuta. In particolare, alla stregua delle allegazioni difensive formulate dalle parti e della complessiva documentazione in atti, non è in contestazione nè sussistenza o la durata (dal 26.01.2021 al 31.03.2022) del rapporto di lavoro né, tantomeno, le mansioni (di OSS) effettivamente disimpegnate dal ricorrente inquadrate pacificamente nel livello B2 del CCNL di categoria applicato dal datore di lavoro ovvero del settore Case di Cura private personale non medico (ARIS). La pretesa avanzata dal attiene, dunque, come anticipato in premessa, per lo più, all'accertamento del Pt_1
maggiore montante orario (rispetto a quello contrattualizzato) che il ricorrente avrebbe svolto nel corso del rapporto lavorativo in questione.
Ciò posto, è bene, in primo luogo, rammentare che, “in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero
l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile” (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046).
Svolte tali doverose premesse, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata valgano soltanto in parte ad asseverare le allegazioni attoree.
Segnatamente, ai fini della ricostruzione dell'articolazione oraria del rapporto di lavoro dedotto in causa, un significativo contributo di conoscenza promana dai testimoni
, e i quali hanno tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
disimpegnato, presso la struttura convenuta, le medesime mansioni di Operatore Socio
Sanitario del ricorrente pressocchè nello stesso arco temporale in esame svolgendo, peraltro, numerosi turni insieme al sicchè le relative dichiarazioni devono ritenersi Pt_1
particolarmente affidabili.
I precitati testimoni hanno, in maniera del tutto convergente, affermato che:
-tutti gli OSS ( tra cui anche il ricorrente) svolgevano ciclicamente, per tutta la settimana, ivi compresa la domenica ed i festivi, la seguente turnazione: (6:00- Per_1
14:00); GG (14:00-22:00); TE (22:00-06:00), NT ( cfr dichiarazioni di
“ turni erano di otto ore al giorno, ovvero 6-14, 14-22, 22-6; dopo il Testimone_1
turno della notte vi erano lo smonto e un giorno di riposo, prima di riprendere la turnazione;
accadeva spesso, un paio di volte al mese almeno, di essere chiamati a coprire altri turni per sostituzioni e altro, senza quindi godere del giorno di riposo;
ADR: mi è capitato più volte di fare il turno insieme al , secondo gli orari che ho sopra Pt_1
indicato; ADR: la turnazione tra gli OSS era operativa anche di domenica e nei giorni festivi;
di norma seguivamo la turnazione: mattino, pomeriggio, notte, smonto, riposo con
turni di 8 ore; dichiarazioni di “ lavoravo nei turni 6.00-14.00, Tes_2 Tes_2
14.00-22.00 e 22.00-6.00, secondo la ripetuta sequenza: mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo;
la sequenza poteva anche variare, nel senso che è capitato di fare, più turni di mattina o di pomeriggio consecutivi;
al mese facevo tra 19 e 21 giorni lavorativi;
nei turni erano previsti due OSS, tranne che nel turno di notte in cui vi era un solo OSS;
ho fatto turni anche insieme al e abbiamo, in tal caso, osservato lo stesso orario, Pt_1
ovvero l'orario previsto per quel turno;
gli OSS seguivano tutti gli orari dei turni che ho indicato;
non mi risultano eccezioni;
non ricordo periodi in cui siano stati osservati orari diversi; ADR: tutti gli OSS partecipavano alla rotazione dei turni con la sequenza notte, smonto, riposo di cui ho detto;
tanto valeva anche per il;
non ho mai fatto (se non Pt_1
in maniera del tutto episodica e ciò quando eravamo meno di sette per assenze per malattia dei colleghi) due notti consecutive;” nonché le dichiarazioni di
[...]
“ lavoro alternandomi nei turni 6.00-14.00, 14.00-22.00 e 22.00-6.00, secondo Tes_3
la sequenza, che viene poi ripetuta: mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo;
la sequenza può anche variare, nel senso che può capitare di fare più turni di mattina o di pomeriggio consecutivamente;
non è previsto che si facciano due turni notturni consecutivi, dopo il turno notturno segue sempre lo smonto e poi il riposo;
nei turni sono previsti due OSS, tranne che nel turno di notte in cui vi è un solo OSS;
ho fatto turni anche insieme al e abbiamo, in tal caso, osservato lo stesso orario, ovvero l'orario Pt_1
previsto per quel turno iniziando e finendo insieme;
tutti gli OSS seguono gli orari dei turni che ho indicato;
i turni sono uguali per tutti;
ADR: tutti gli OSS partecipavano alla rotazione dei turni con la sequenza notte, smonto, riposo di cui ho detto;
tanto valeva anche per il ;”); Pt_1
-gli operatori, ivi compreso il , hanno goduto delle ferie nel periodo estivo Pt_1
(come, peraltro, emerge anche dal convergente riscontro con i dati di cui alle buste paga di giugno agosto e settembre 2021 ove risulta che il ricorrente ha goduto di 14 giorni di ferie) (vds. dichiarazioni sul punto di “ho goduto di ferie, usufruendone Testimone_1
quando mi sono state concesse dall'azienda; sono uscita con un residuo ferie di 45 giorno che non ho goduto durante il rapporto di lavoro;
anche il ricorrente è stato in ferie, come tutti gli altri dipendenti, ma non so dire per quante giornate”; dichiarazioni di
“ho goduto di ferie nel periodo estivo tra giugno e settembre Testimone_2
per due settimane non consecutive;
durante l'anno ho goduto di ferie anche in altre giornate;
in totale facevo una ventina di giorni;
suppongo che anche il abbia Pt_1
goduto di ferie estive, ma non sono in grado di quantificarle;
non ricordo se il Pt_1
abbia goduto di ferie anche in altri periodi dell'anno” e “ ho Testimone_3
goduto di ferie nel periodo estivo tra giugno e settembre per due settimane;
durante l'inverno se vi è necessità si possono fare anche altre giornate di ferie;
ricordo che anche il ha goduto di ferie estive, come gli altri;
non so dire se il abbia goduto di Pt_1 Pt_1
ferie anche in altri periodi dell'anno”;
-gli operatori hanno, inoltre, goduto di ferie anche in periodi dell'anno diversi dalla stagione estiva sebbene non abbiamo saputo riferire se (ed eventualmente quando) il ricorrente le abbia specificatamente fruite.
La suddetta turnazione viene, peraltro, confermata anche dagli altri testimoni escussi e, in particolare, dal teste il quale, sebbene nella diversa qualità di Testimone_4
infermiere della struttura, ha dimostrato di avere una puntuale e qualificata cognizione dei turni lavorativi del ricorrente avendo lo stesso asserito che “abbiamo fatto in ripetute occasioni turno insieme;
lui faceva turni giornalieri di otto ore, ovvero 6.00-14.00, 14.00-
22.00, 22.00-6.00; quando facevo il primo turno, lavorava con me nell'arco temporale della mia giornata lavorativa, ma anche prima e dopo, in quanto, quando io attaccavo, lo trovavo già al lavoro e, quando io andavo via, lui rimaneva per proseguire il suo turno;
durante il pomeriggio ero contattato dal e da altri OSS, in quanto unico infermiere Pt_1
fino a dicembre 2021, per dare istruzioni o consigli;
per il resto, sono a conoscenza degli orari del , in quanto il lavoro in RSA erano organizzato con le turnazioni di cui ho Pt_1 detto e ne parlavo con il stesso”. Pt_1
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, è dunque, da ritenere provato esclusivamente il fatto che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa dedotta nell'atto introduttivo secondo la sequenza, ciclicamente ripetuta, dei seguenti 5 turni: mattina
(6.00-14.00), pomeriggio (14.00-22.00), notte (22.00-6.00), smonto, riposo e che il medesimo ricorrente sia risultato assente per malattia e abbia goduto di ferie e permessi nei termini di cui alle buste paga in atti, dovendosi a tale ultimo riguardo rilevare che l'istruttoria espletata non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il abbia Pt_1
prestato attività lavorativa nelle giornate deputate a ferie e permessi risultanti dalla documentazione datoriale in atti.
Come correttamente dedotto da parte resistente, giova, infine, precisare che nessun trattamento retributivo a titolo di 14 ^ mensilità compete al ricorrente in quanto emolumento non previsto dalla disciplina contrattuale di settore applicabile al caso di specie. Ricostruito il rapporto di lavoro nei termini sopra riepilogati, è stata disposta apposita consulenza tecnico contabile, in relazione al quesito di seguito trascritto : “
Calcoli il ctu le eventuali differenze spettanti al ricorrente a titolo di retribuzione (per lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, ferie e permessi non goduti, tredicesima) e di trattamento di fine rapporto, ipotizzando che lo stesso abbia prestato
l'attività lavorativa dedotta in ricorso dal 26.1.2021 al 31.3.2022, secondo la sequenza, ciclicamente ripetuta, dei seguenti 5 turni: mattina (6.00-14.00), pomeriggio (14.00-
22.00), notte (22.00-6.00), smonto, riposo;
risultando assente per malattia e godendo di ferie e permessi nei termini di cui alle buste paga in atti, nonché percependo le retribuzioni risultanti dalle medesime buste paga”.
A seguito di un attento esame della documentazione prodotta, puntualizzato che, in base alla normativa contrattuale di categoria, per le mansioni ed il livello dedotto, sono previste “ordinarie n.156 ore/mese, n.36 ore/sett.”, e che “l'orario medio di lavoro da quesito : n.144 ore/mese (n.24 ore x n.6 cicli mensili da n.5 giorni ciascuno), media settimanale n.33,23 ore lavorative, pari ad un contratto part-time 92,31%, rispetto all'orario da CCNL di n.156 ore/mese (n.36 ore/sett) (vds. tabella orario di lavoro mensile con turnazione ciclica in allegato “A.1”)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “si quantificano le differenze retributive lorde totali spettanti al ricorrente in € 9.777,40, di cui € 9.090,59 a titolo di differenza su retribuzione ed €
686,81 a titolo di differenza sul T.F.R., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono, pienamente condivisibili e possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2018, n. 15147 (rv. 649560-01).
Il giudizio tecnico espresso dal ctu, a cui questo giudice aderisce, risulta sorretto da adeguata motivazione ed appare del tutto immune da vizi logico-giuridici, tanto più che, all'esito delle osservazioni formulate dal ctp di parte resistente (vds pag.4-5), le risultanze contabili iniziali sono state parzialmente ridimensionate, aggiornando, da un lato, il calcolo del mese di settembre 2021 computandovi“n.4 GG di lavoro ordinario + n.7 GG di ferie (come da busta paga) + n. 4 GG [1+3] di carenza infortunio (come da busta paga) + n.11 GG di evento infortunio liquidato dall' (come da busta paga), ossia un CP_4 totale di n.26 (4+7+4+11) giornate retribuite. Sono stati, dunque, contabilizzati n.11 GG di lavoro ordinario e ferie, rispetto alle n.9 GG di lavoro ordinario e ferie proposte dal
c.t.p., corrispondenti ad un maggior compenso lordo in c.t.u. di € 118,53” e, dall'altro, correttamente decurtando, come posta erogata, inizialmente non computata, l'importo lordo di € 956,35, a titolo di tredicesima mensilità già percepita dal lavoratore”.
A tal riguardo, appare doveroso puntualizzare che l'avvenuto pagamento della 13 ^ mensilità 2021, sebbene non inizialmente valutata dal ctu in sede di bozza, era già agli atti ab initio, in quanto circostanza tempestivamente documentata da parte resistente in sede di memoria di costituzione (vds. scrittura privata avente ad oggetto anche il pagamento della tredicesima 2021 e relativi bonifici di pagamento di cui all.4).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra enucleate, conclusivamente, al ricorrente - in relazione al rapporto di lavoro instaurato con la dal 26.01.2021 al 31.03.2022- CP_5 deve riconoscersi la complessiva somma di € 9.777,40, di cui € 9.090,59 a titolo di differenze su retribuzione ed € 686,81 a titolo di differenza sul T.F.R., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo, condannando, altresì, la società resistente al versamento, in favore dell' dei relativi CP_2
contributi assistenziali e previdenziali in relazione alle maggiori spettanze accertate.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte resistente nei termini di cui al dispositivo ed è liquidata con riferimento, quanto al valore della controversia, secondo ill criterio del c.d. decisum come previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014
(cfr. Cass., Sez.U. sentenza n. 19014 dell'11.09.2007 (rv. 598765-01).
Niente per le spese nei confronti dell' non costituitosi. CP_2
Le spese della ctu espletata, da liquidarsi con separato decreto, in quanto costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sono ugualmente da porre in maniera definitiva a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 2.11.2023, nei confronti di e così provvede: accoglie CP_5 CP_2
la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare CP_5 in favore del ricorrente, la somma di € 9.777,40, di cui € 9.090,59 a titolo di differenze su retribuzione ed € 686,81 a titolo di differenza sul T.F.R., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo;
condanna al CP_5
versamento, in favore dell' dei relativi contributi assistenziali e previdenziali in CP_2
relazione alle maggiori spettanze accertate;
condanna al pagamento delle CP_5
spese di lite liquidate nella misura di € 3.200,00 oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge da corrispondersi in favore dell'Avv. Fazzi Davide, procuratore dichiaratosi antistatario;
niente per le spese di pone i costi della ctu CP_2
espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di CP_5
Lecce, il 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giovanni De Palma
“
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.