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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/43
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Nel procedimento cautelare ex art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 43/2025 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ronchi n. 24, presso lo studio dell'avv.
Gabriella Capone, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'avv.
Barbara Balboni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_2 P.IVA_3 domiciliata in Roma, via Properzio n. 27, presso lo studio degli avv.ti Maria Paola
Canino e Federico Fiorito, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
RESISTENTI
Il Giudice dott. Mario Venditti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 12.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 10.1.2025, la società Parte_1 premettendo d'essersi rifiutata di pagare ad una bolletta per la fornitura CP_1 di elettricità d'importo pari ad € 3.129,96, puntualmente contestata per essere stata emessa a fronte di asserite modifiche unilaterali del contratto mai comunicate dal
Pagina 1 Gestore, e deducendo che il nuovo operatore , al quale s'era rivolta, le avesse Pt_2 sospeso la fornitura di energia a seguito del nuovo rifiuto manifestato dall'utente di purgare la morosità traslata dal pregresso fornitore (tramite il c.d. corrispettivo
CMOR), per un totale di € 9.612,43, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di ordinare a l'immediato ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica, nonché di Pt_2 annullare la richiesta di indennizzo da parte di con richiesta di risarcimento dei CP_1 danni patiti.
Si costituivano in giudizio le società resistenti, chiedendo la reiezione delle domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice si riservava.
*****
Tanto premesso in fatto, vanno anzitutto dichiarate inammissibili le domande della ricorrente volte a ottenere l'accertamento negativo del credito rivendicato da
[...]
e la condanna (non meglio identificata sotto il profilo dei destinatari) al CP_1 risarcimento dei danni subiti a fronte della sospensione della fornitura di energia elettrica: trattasi, invero, di pretese suscettibili di esame e definizione solo in un giudizio di cognizione piena;
inoltre l'irreparabilità del pregiudizio minacciante il diritto da tutelare presuppone una modifica della realtà sostanziale a danno del richiedente, che si intende fronteggiare con misura immediatamente esecutoria di segno contrario, laddove viceversa l'esigenza di certezza, sottesa alla proposizione di ogni azione di mero accertamento, per sé stessa, non può subire pregiudizio.
Per quanto concerne, invece, la domanda volta a chiedere la riattivazione della fornitura di energia elettrica, il ricorso va respinto per insussistenza del periculum in mora.
Com'è noto, in materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., si ritengono decisivi e assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del fumus boni iuris, gli aspetti che attengono all'altrettanto necessario requisito del periculum in mora, inteso come quel pregiudizio grave e irreparabile che il diritto oggetto di tutela subirebbe prima dell'esito del giudizio a cognizione piena.
Invero, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere, e il periculum in mora, da intendersi come
Pagina 2 fondata previsione di un danno imminente e irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.
La concorrenza dei due requisiti va, dunque, rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
Costituisce, difatti, ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale e a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente.
Secondo gli ordinari principi (art. 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a tale categoria di diritti. Ne discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto
l'onere di allegazione, graverà quindi sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento di urgenza (cfr. Trib.
Palermo, 9.8.2019).
Dunque, il periculum in mora non può essere in re ipsa, ma va puntualmente allegato e dimostrato, trasformandosi altrimenti la tutela urgente - in modo surrettizio - in una tutela ordinaria.
Nella verifica di tale presupposto, il giudice deve quindi attuare un'indagine rigorosa, dovendo rifuggire dalle tradizionali "clausole di stile". In quest'ottica, solo la presenza di un pregiudizio grave imminente e irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, attesa la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti.
La giurisprudenza maggioritaria è incline a sostenere che il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave e irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento: il pregiudizio irreparabile sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente relative alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che
Pagina 3 rendano necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela.
Discende da quanto sopra la non coincidenza del concetto di periculum con il mero pregiudizio economico-patrimoniale, atteso che la perdita di una somma di denaro, per quanto consistente, è sempre ristorabile per equivalente in un momento successivo, sicché il pregiudizio che ne deriva non ha mai i caratteri dell'irreparabilità
e dell'imminenza. In pratica, la tutela cautelare è ammissibile in presenza di un danno patrimoniale solo allorché questo investa situazioni soggettive a contenuto non meramente patrimoniale, con impossibilità di prospettare un risarcimento per equivalente del danno - non solo patrimoniale - arrecato e arrecabile.
Va poi evidenziato come un indirizzo più approfondito ha precisato che, qualora si ammetta che il requisito del periculum in mora possa anche riferirsi a un danno di carattere esclusivamente pecuniario, è comunque necessario che venga dedotta e provata l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità. In altri termini, la parte deve allegare che possa in concreto seriamente dubitarsi dell'effettività del ristoro risarcitorio, dimostrando, ad esempio, che il danno possa avere effetti sulla solidità del patrimonio o che il pregiudizio economico non sia agevolmente quantificabile.
Si ritiene infine insussistente l'irreparabilità del pregiudizio ogni qualvolta il preteso danno imminente è evitabile con condotta propria del soggetto che ritiene di essere esposto al pericolo.
Applicando questi principi generali al caso di specie, si deve concludere che difetta l'adeguata allegazione e dimostrazione del pregiudizio imminente e irreparabile al diritto nel tempo necessario a ottenerne tutela in via ordinaria, quindi tali da giustificare l'impiego dell'invocata cautela.
Infatti, la ricorrente si limita ad allegare quelle che potrebbero essere le conseguenze della sospensione dell'energia, senza fornire alcuna documentazione di supporto, e si duole dell'impossibilità di cambiare operatore per il meccanismo di traslazione della morosità accumulata con CP_1
Trattasi all'evidenza di un pregiudizio non solo indimostrato, ma anche di natura squisitamente economica (e pertanto inidoneo all'emissione del provvedimento cautelare invocato), perdipiù neutralizzabile dalla ricorrente con il pagamento delle fatture insolute, riservando di fare valere le proprie ragioni in un successivo giudizio di merito, non avendo la parte fornito alcuna prova di una sua concreta impossibilità di purgare la morosità contestata.
Pagina 4 Alla luce di quanto esposto, dunque, la domanda cautelare va respinta per difetto di uno dei requisiti prescritti dalla norma, e l'insussistenza del periculum in mora rendendo superfluo esaminare la ricorrenza del fumus boni iuris.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P. Q. M.
Letto l'art. 700 c.p.c.,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti le spese di lite, che liquida per ciascuna in € 2.026,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Si comunichi.
Grosseto, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Venditti
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Nel procedimento cautelare ex art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 43/2025 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ronchi n. 24, presso lo studio dell'avv.
Gabriella Capone, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'avv.
Barbara Balboni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_2 P.IVA_3 domiciliata in Roma, via Properzio n. 27, presso lo studio degli avv.ti Maria Paola
Canino e Federico Fiorito, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
RESISTENTI
Il Giudice dott. Mario Venditti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 12.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 10.1.2025, la società Parte_1 premettendo d'essersi rifiutata di pagare ad una bolletta per la fornitura CP_1 di elettricità d'importo pari ad € 3.129,96, puntualmente contestata per essere stata emessa a fronte di asserite modifiche unilaterali del contratto mai comunicate dal
Pagina 1 Gestore, e deducendo che il nuovo operatore , al quale s'era rivolta, le avesse Pt_2 sospeso la fornitura di energia a seguito del nuovo rifiuto manifestato dall'utente di purgare la morosità traslata dal pregresso fornitore (tramite il c.d. corrispettivo
CMOR), per un totale di € 9.612,43, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di ordinare a l'immediato ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica, nonché di Pt_2 annullare la richiesta di indennizzo da parte di con richiesta di risarcimento dei CP_1 danni patiti.
Si costituivano in giudizio le società resistenti, chiedendo la reiezione delle domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice si riservava.
*****
Tanto premesso in fatto, vanno anzitutto dichiarate inammissibili le domande della ricorrente volte a ottenere l'accertamento negativo del credito rivendicato da
[...]
e la condanna (non meglio identificata sotto il profilo dei destinatari) al CP_1 risarcimento dei danni subiti a fronte della sospensione della fornitura di energia elettrica: trattasi, invero, di pretese suscettibili di esame e definizione solo in un giudizio di cognizione piena;
inoltre l'irreparabilità del pregiudizio minacciante il diritto da tutelare presuppone una modifica della realtà sostanziale a danno del richiedente, che si intende fronteggiare con misura immediatamente esecutoria di segno contrario, laddove viceversa l'esigenza di certezza, sottesa alla proposizione di ogni azione di mero accertamento, per sé stessa, non può subire pregiudizio.
Per quanto concerne, invece, la domanda volta a chiedere la riattivazione della fornitura di energia elettrica, il ricorso va respinto per insussistenza del periculum in mora.
Com'è noto, in materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., si ritengono decisivi e assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del fumus boni iuris, gli aspetti che attengono all'altrettanto necessario requisito del periculum in mora, inteso come quel pregiudizio grave e irreparabile che il diritto oggetto di tutela subirebbe prima dell'esito del giudizio a cognizione piena.
Invero, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere, e il periculum in mora, da intendersi come
Pagina 2 fondata previsione di un danno imminente e irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.
La concorrenza dei due requisiti va, dunque, rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
Costituisce, difatti, ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale e a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente.
Secondo gli ordinari principi (art. 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a tale categoria di diritti. Ne discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto
l'onere di allegazione, graverà quindi sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento di urgenza (cfr. Trib.
Palermo, 9.8.2019).
Dunque, il periculum in mora non può essere in re ipsa, ma va puntualmente allegato e dimostrato, trasformandosi altrimenti la tutela urgente - in modo surrettizio - in una tutela ordinaria.
Nella verifica di tale presupposto, il giudice deve quindi attuare un'indagine rigorosa, dovendo rifuggire dalle tradizionali "clausole di stile". In quest'ottica, solo la presenza di un pregiudizio grave imminente e irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, attesa la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti.
La giurisprudenza maggioritaria è incline a sostenere che il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave e irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento: il pregiudizio irreparabile sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente relative alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che
Pagina 3 rendano necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela.
Discende da quanto sopra la non coincidenza del concetto di periculum con il mero pregiudizio economico-patrimoniale, atteso che la perdita di una somma di denaro, per quanto consistente, è sempre ristorabile per equivalente in un momento successivo, sicché il pregiudizio che ne deriva non ha mai i caratteri dell'irreparabilità
e dell'imminenza. In pratica, la tutela cautelare è ammissibile in presenza di un danno patrimoniale solo allorché questo investa situazioni soggettive a contenuto non meramente patrimoniale, con impossibilità di prospettare un risarcimento per equivalente del danno - non solo patrimoniale - arrecato e arrecabile.
Va poi evidenziato come un indirizzo più approfondito ha precisato che, qualora si ammetta che il requisito del periculum in mora possa anche riferirsi a un danno di carattere esclusivamente pecuniario, è comunque necessario che venga dedotta e provata l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità. In altri termini, la parte deve allegare che possa in concreto seriamente dubitarsi dell'effettività del ristoro risarcitorio, dimostrando, ad esempio, che il danno possa avere effetti sulla solidità del patrimonio o che il pregiudizio economico non sia agevolmente quantificabile.
Si ritiene infine insussistente l'irreparabilità del pregiudizio ogni qualvolta il preteso danno imminente è evitabile con condotta propria del soggetto che ritiene di essere esposto al pericolo.
Applicando questi principi generali al caso di specie, si deve concludere che difetta l'adeguata allegazione e dimostrazione del pregiudizio imminente e irreparabile al diritto nel tempo necessario a ottenerne tutela in via ordinaria, quindi tali da giustificare l'impiego dell'invocata cautela.
Infatti, la ricorrente si limita ad allegare quelle che potrebbero essere le conseguenze della sospensione dell'energia, senza fornire alcuna documentazione di supporto, e si duole dell'impossibilità di cambiare operatore per il meccanismo di traslazione della morosità accumulata con CP_1
Trattasi all'evidenza di un pregiudizio non solo indimostrato, ma anche di natura squisitamente economica (e pertanto inidoneo all'emissione del provvedimento cautelare invocato), perdipiù neutralizzabile dalla ricorrente con il pagamento delle fatture insolute, riservando di fare valere le proprie ragioni in un successivo giudizio di merito, non avendo la parte fornito alcuna prova di una sua concreta impossibilità di purgare la morosità contestata.
Pagina 4 Alla luce di quanto esposto, dunque, la domanda cautelare va respinta per difetto di uno dei requisiti prescritti dalla norma, e l'insussistenza del periculum in mora rendendo superfluo esaminare la ricorrenza del fumus boni iuris.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P. Q. M.
Letto l'art. 700 c.p.c.,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti le spese di lite, che liquida per ciascuna in € 2.026,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Si comunichi.
Grosseto, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Venditti
Pagina 5