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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/07/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
767 /2024 R.G.
All'udienza del 17 luglio 2024, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. PIPITONE MARIA LETIZIA per parte ricorrente Parte_1
CP_ l'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Pipitone si riporta alla memoria conclusionale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Rizzo si riporta alla memoria e chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.34, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 767/2024 R.G.
OGGETTO: ANF anno 2022 vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale/partita iva Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. PIPITONE
MARIA LETIZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il
22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il Persona_1
quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, la moglie, e conseguentemente condannare l'Ente convenuto al pagamento della prestazione assistenziale richiesta con interessi e svalutazione monetaria;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale Dare atto del mancato rispetto dei termini del previo ricorso amministrativo - Onerare parte ricorrente di produrre i certificati indicati in narrativa (richiamati dal nelle proprie attestazioni) - All'esito rigettare il ricorso ove i predetti documenti siano Pt_2
autocertificazioni; con vittoria di spese - Ove detti documenti siano pubbliche certificazioni, dare termine all' per produrre la liquidazione della prestazione con estinzione del giudizio e compensazione delle CP_1
spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' non ha riconosciuto CP_1
l'assegno per il nucleo familiare.
Ritenendo sussistenti tutti i requisiti di legge, chiede l'accoglimento del ricorso con condanna dell'ente all'erogazione della prestazione.
L' costituendosi ha eccepito preliminarmente il mancato rispetto del termine per l'esaurimento della CP_1
fase amministrativa relativa al ricorso presentato nonché, nel merito, l'inidoneità della documentazione prodotta a documentare la sussistenza dei requisiti.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
È principio generale che qualsiasi lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto.
In particolare, qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10" (v. Cass. n. 8973/2014).
Nel caso specifico, la fonte del diritto del cittadino tunisino che richieda il riconoscimento e liquidazione degli anf all'ente previdenziale italiano è la “convenzione bilaterale italo-tunisina di sicurezza sociale”, stipulata il 7.12.1984 e ratificata con legge 7.10.1986 n. 735 che ne ha dato esecuzione in Italia.
Tale Convenzione regola l'ANF agli artt. 22-24; all'art. 23, comma 1, prevede che i lavoratori abbiano diritto all'ANF per i familiari che risiedono con loro nello Stato;
al successivo comma 3, analogo diritto è esteso anche per i familiari che risiedano nello Stato estero;
in entrambi i casi devono ovviamente sussistere le condizioni previste dalla legislazione dello Stato ove la prestazione viene richiesta.
L'art. 24, comma 2, prevede espressamente che il diritto all'ANF per i familiari residenti in Tunisia non competa ove detti familiari, in ragione dell'attività lavorativa svolta, usufruiscano di analoga prestazione in base alla legislazione dello Stato ove risiedono.
In base a tale convenzione l'ente tunisino preposto deve, previa richiesta dell fornire, mediante la CP_1
redazione del c.d. modulo IT/N6, tutti i dati necessari all'istruttoria della pratica: nel caso in cui l'ente non provveda a fornire tali dati, il richiedente potrà comunque, in sede giudiziaria, fornire prova mediante gli ordinari strumenti.
Ebbene, nel caso specifico va rilevato innanzitutto che il provvedimento di reiezione della domanda di anf risulta corredato da una c.d. motivazione apparente. Nell'atto infatti si legge “carico familiare non documentato/non autorizzato.”
La documentazione prodotta da parte ricorrente è idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge e l'insussistenza di condizioni ostative.
Più specificatamente, l'onere della prova gravante sul ricorrente si estende a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione Italia – Tunisia (artt.22,23), siano costitutive del diritto, ovvero ostative del medesimo (ossia le generalità dei familiari residenti in [...]e dunque la consistenza del nucleo familiare,
l'assenza di lavoro e /o i redditi dai medesimi posseduti e, quindi, la vivenza a carico del ricorrente residente in Italia, l'assenza di analoghe prestazioni percepite dal lavoratore stesso o dai familiari nel paese di origine, oltre al possesso di un reddito personale non eccedente una soglia annualmente fissata
CP_ dall' .
Le attestazioni consolari prodotte forniscono la certificazione dei presupposti prescritti dalla legge riguardando la composizione del nucleo familiare, la situazione lavorative del coniuge e la mancata percezione di indennità sociali.
Concludendo, provati dunque i requisiti di legge, il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 767 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, la moglie, per l'anno 2022 e conseguentemente condanna l' convenuto al pagamento della prestazione assistenziale CP_3
richiesta con interessi di legge;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 17/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
767 /2024 R.G.
All'udienza del 17 luglio 2024, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. PIPITONE MARIA LETIZIA per parte ricorrente Parte_1
CP_ l'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Pipitone si riporta alla memoria conclusionale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Rizzo si riporta alla memoria e chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.34, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 767/2024 R.G.
OGGETTO: ANF anno 2022 vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale/partita iva Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. PIPITONE
MARIA LETIZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il
22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il Persona_1
quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, la moglie, e conseguentemente condannare l'Ente convenuto al pagamento della prestazione assistenziale richiesta con interessi e svalutazione monetaria;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale Dare atto del mancato rispetto dei termini del previo ricorso amministrativo - Onerare parte ricorrente di produrre i certificati indicati in narrativa (richiamati dal nelle proprie attestazioni) - All'esito rigettare il ricorso ove i predetti documenti siano Pt_2
autocertificazioni; con vittoria di spese - Ove detti documenti siano pubbliche certificazioni, dare termine all' per produrre la liquidazione della prestazione con estinzione del giudizio e compensazione delle CP_1
spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' non ha riconosciuto CP_1
l'assegno per il nucleo familiare.
Ritenendo sussistenti tutti i requisiti di legge, chiede l'accoglimento del ricorso con condanna dell'ente all'erogazione della prestazione.
L' costituendosi ha eccepito preliminarmente il mancato rispetto del termine per l'esaurimento della CP_1
fase amministrativa relativa al ricorso presentato nonché, nel merito, l'inidoneità della documentazione prodotta a documentare la sussistenza dei requisiti.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
È principio generale che qualsiasi lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto.
In particolare, qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10" (v. Cass. n. 8973/2014).
Nel caso specifico, la fonte del diritto del cittadino tunisino che richieda il riconoscimento e liquidazione degli anf all'ente previdenziale italiano è la “convenzione bilaterale italo-tunisina di sicurezza sociale”, stipulata il 7.12.1984 e ratificata con legge 7.10.1986 n. 735 che ne ha dato esecuzione in Italia.
Tale Convenzione regola l'ANF agli artt. 22-24; all'art. 23, comma 1, prevede che i lavoratori abbiano diritto all'ANF per i familiari che risiedono con loro nello Stato;
al successivo comma 3, analogo diritto è esteso anche per i familiari che risiedano nello Stato estero;
in entrambi i casi devono ovviamente sussistere le condizioni previste dalla legislazione dello Stato ove la prestazione viene richiesta.
L'art. 24, comma 2, prevede espressamente che il diritto all'ANF per i familiari residenti in Tunisia non competa ove detti familiari, in ragione dell'attività lavorativa svolta, usufruiscano di analoga prestazione in base alla legislazione dello Stato ove risiedono.
In base a tale convenzione l'ente tunisino preposto deve, previa richiesta dell fornire, mediante la CP_1
redazione del c.d. modulo IT/N6, tutti i dati necessari all'istruttoria della pratica: nel caso in cui l'ente non provveda a fornire tali dati, il richiedente potrà comunque, in sede giudiziaria, fornire prova mediante gli ordinari strumenti.
Ebbene, nel caso specifico va rilevato innanzitutto che il provvedimento di reiezione della domanda di anf risulta corredato da una c.d. motivazione apparente. Nell'atto infatti si legge “carico familiare non documentato/non autorizzato.”
La documentazione prodotta da parte ricorrente è idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge e l'insussistenza di condizioni ostative.
Più specificatamente, l'onere della prova gravante sul ricorrente si estende a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione Italia – Tunisia (artt.22,23), siano costitutive del diritto, ovvero ostative del medesimo (ossia le generalità dei familiari residenti in [...]e dunque la consistenza del nucleo familiare,
l'assenza di lavoro e /o i redditi dai medesimi posseduti e, quindi, la vivenza a carico del ricorrente residente in Italia, l'assenza di analoghe prestazioni percepite dal lavoratore stesso o dai familiari nel paese di origine, oltre al possesso di un reddito personale non eccedente una soglia annualmente fissata
CP_ dall' .
Le attestazioni consolari prodotte forniscono la certificazione dei presupposti prescritti dalla legge riguardando la composizione del nucleo familiare, la situazione lavorative del coniuge e la mancata percezione di indennità sociali.
Concludendo, provati dunque i requisiti di legge, il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 767 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, la moglie, per l'anno 2022 e conseguentemente condanna l' convenuto al pagamento della prestazione assistenziale CP_3
richiesta con interessi di legge;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 17/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.