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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 796/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 796/2017, riservata in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 3 febbraio 2025, avente ad oggetto: contratto di appalto.
vertente tra:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Marco Sabbato, unitamente al quale, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Settimio Mobilio n. 79;
- ATTRICE- contro
C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 C.F._1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vaiano Patrizio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (Na), alla via San Gennaro n. 4/bis;
- CONVENUTO –
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE - CONCLUSIONI: come da autorizzate note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (d'ora innanzi per brevità Parte_1
) ha evocato in giudizio e la società al fine di sentirli Pt_1 CP_1 Controparte_3
condannare al versamento in suo favore della somma di euro 17.083,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo del servizio di recupero dell'automezzo Mercedes Benz modello Actros, targato
DH036YZ, rimasto in panne il 1.11.2012 sull'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano, del successivo trasporto presso la propria officina e delle operazioni di ispezione e smontaggio del motore al fine di verificare il danno.
Ha poi dedotto in punto di fatto, che una volta comunicato alla società proprietaria ( CP_3
ed al locatario ( ) del veicolo il preventivo dei lavori necessari alla riparazione
[...] CP_1
del guasto, gli stessi non avevano fornito alcuna comunicazione circa la loro intenzione di procedere o meno alla stessa né provveduto al ritiro del mezzo. Si era reso, pertanto, necessario il ricovero dell'automezzo presso altro capannone di proprietà della società attrice, con costi giornalieri per la sosta, di cui ha chiesto il pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 maggio 2017, si è costituito in giudizio
, il quale, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per non avere CP_1
indicato le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda e per la genericità della stessa ed il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere egli prestato alcuna autorizzazione alle operazioni di ispezione e smontaggio del motore, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed in via subordinata, la quantificazione della pretesa creditoria offerta in citazione.
3. E' rimasta contumace la Controparte_3
4. Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'ascolto dei testi ammessi. Indi, laè stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16 marzo 2023, poi differita d'ufficio, nel subentro dello scrivente magistrato al 10 dicembre 2024, allorquando è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. Va preliminarmente osservato che infondatamente il convenuto costituito ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e per incertezza della stessa.
Ed infatti, se è innegabile che nel libello introduttivo la società attrice ha omesso di evocare le norme giuridiche poste a fondamento della domanda, tale omissione non rientra tra le ipotesi di nullità della edictio actionis contemplate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. Tali nullità sono individuate dalla predetta norma in due fattispecie, ossia: a) omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda;
b) omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Si ha, dunque, nullità solo nella ipotesi in cui il petitum inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto ovvero quando manchi l'indicazione dei fatti costitutivi della pretesa, spettando, invece, al giudice il potere- dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (v. tra le tante Cass. n. 15925/2007).
Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie per cui è causa ove è possibile dalla piana lettura del pur stringato atto introduttivo, dalla esposizione dei fatti e dalle conclusioni ivi rassegnate affermare senza incertezze che quella proposta dalla società attrice è un'azione di adempimento contrattuale per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto del automezzo Mercedes
Benz modello Actros, targato DH036YZ, delle operazioni di smontaggio ed ispezione del motore e per il ricovero del predetto mezzo.
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa di , che a dispetto della CP_1
lamentata ambiguità dell'atto introduttivo, ha compiutamente controreplicato alla proposta domanda di pagamento.
2. Sgomberato il campo da tale eccezione preliminare, e venendo al merito, giova rilevare in fatto, che risulta pacifico tra le parti che il descritto veicolo, di proprietà della società Controparte_3
e condotto in leasing da , il giorno 1 novembre 2012 rimase in panne sull'autostrada CP_1
A1, all'altezza di Fiano Romano, e che su chiamata dello stesso intervenne la società attrice, CP_1
che si occupò del trasporto del mezzo presso la propria officina con sede in Nola.
E' altresì incontestato che il mezzo non sia stato mai ritirato. Ed invero, nel costituirsi in giudizio il locatario del bene si è limitato a denunciare che solo tre anni dopo l'avvenuto ricovero del mezzo, la società attrice si era premurata di richiedere il ritiro dello stesso, senza mai negare che né lui né la società concedente non avevano provveduto a riprenderlo nei mesi in cui l'attrice ha dedotto di aver ricoverato il veicolo presso locali di sua proprietà.
E', dunque, innegabile il diritto della società attrice a vedersi riconoscere il pagamento del corrispettivo per le dette eseguite prestazioni.
E', invece, contestato che sia stata data alla l'autorizzazione alle operazioni di ispezione e Pt_1
smontaggio del motore.
Ora, posto che tale autorizzazione non necessita certamente della forma scritta né ad substantiam né ad probationem, riguardando un contratto di prestazione d'opera che, come noto, è a forma libera, e può, dunque, essere provata con ogni mezzo, l'espletata istruttoria orale ha fatto emergere che fu proprio il e non la a concedere l'autorizzazione all'esecuzione di tali CP_1 Controparte_3
operazioni, così svelando l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto costituito.
Ed invero, il teste escusso all'udienza del 7 marzo 2019, cliente abituale della Testimone_1
e indifferente, ha dichiarato di essere stato presente in officina il giorno in cui fu trasportato Pt_1
il trattore condotto in leasing da , che conosceva personalmente, e di aver sentito lo CP_1
stesso chiedere di ispezionare il motore.
Tale circostanza non può dirsi confutata dalla tesi sostenuta dal convenuto, pur confermata dai testi dallo stesso addotti, secondo la quale la società attrice avrebbe dovuto chiedere la preventiva autorizzazione alla società proprietaria del mezzo per procedere alla riparazione.
Ed infatti, era certamente interesse del locatario del bene e non della società di riparazione informare la società di leasing.
, pur non essendone proprietario, era colui il quale aveva la materiale disponibilità del CP_1
veicolo e l'unico che aveva intrattenuto un rapporto contrattuale con la chiedendone Pt_1
l'intervento di soccorso con conseguente ricovero presso l'officina di proprietà di quest'ultima e poi la verifica della causa del guasto.
Dunque, era il suo l'interesse oggetto del contratto di prestazione d'opera, salvo ovviamente il diritto a rivalersi nei confronti del concedente (domanda nella specie non formulata).
Ne consegue, che solamente deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 17.083,00 (solo genericamente contestata), oltre iva e con il carico degli Pt_1 interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione in data 31.01.2017 (e non dalla costituzione in mora che il convenuto ha negato di aver ricevuto).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (art. 91 c.p.c.), il quale deve CP_1
essere condannato a rifondere quelle sostenute dalla società attrice per la difesa nel presente giudizio, che, in assenza del deposito di specifica notula, vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi - in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta – previsti per lo scaglione di riferimento (tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00).
3.1. Le stesse devono essere poi distratte in favore dell'avv. Marco Sabbato, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Nulla per le spese nel rapporto tra l'attrice e la non essendosi quest'ultima Controparte_3
costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_1
pagamento in favore della società in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1
somma di euro 17.083,00, oltre iva, con il carico degli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione in data 31 gennaio 2017 fino all'effettivo soddisfo.
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del difensore antistatario di CP_1
parte attrice, avv. Marco Sabbato, liquidate in euro 282,10 per esborsi ed euro 2.540,00 (di cui euro
460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) nulla per le spese nel rapporto tra l'attrice e la convenuta contumace Controparte_3
Così deciso in Nola, il 19.02.2025
Il Giudice
Dott. ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 796/2017, riservata in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 3 febbraio 2025, avente ad oggetto: contratto di appalto.
vertente tra:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Marco Sabbato, unitamente al quale, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Settimio Mobilio n. 79;
- ATTRICE- contro
C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 C.F._1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vaiano Patrizio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (Na), alla via San Gennaro n. 4/bis;
- CONVENUTO –
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE - CONCLUSIONI: come da autorizzate note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (d'ora innanzi per brevità Parte_1
) ha evocato in giudizio e la società al fine di sentirli Pt_1 CP_1 Controparte_3
condannare al versamento in suo favore della somma di euro 17.083,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo del servizio di recupero dell'automezzo Mercedes Benz modello Actros, targato
DH036YZ, rimasto in panne il 1.11.2012 sull'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano, del successivo trasporto presso la propria officina e delle operazioni di ispezione e smontaggio del motore al fine di verificare il danno.
Ha poi dedotto in punto di fatto, che una volta comunicato alla società proprietaria ( CP_3
ed al locatario ( ) del veicolo il preventivo dei lavori necessari alla riparazione
[...] CP_1
del guasto, gli stessi non avevano fornito alcuna comunicazione circa la loro intenzione di procedere o meno alla stessa né provveduto al ritiro del mezzo. Si era reso, pertanto, necessario il ricovero dell'automezzo presso altro capannone di proprietà della società attrice, con costi giornalieri per la sosta, di cui ha chiesto il pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 maggio 2017, si è costituito in giudizio
, il quale, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per non avere CP_1
indicato le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda e per la genericità della stessa ed il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere egli prestato alcuna autorizzazione alle operazioni di ispezione e smontaggio del motore, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed in via subordinata, la quantificazione della pretesa creditoria offerta in citazione.
3. E' rimasta contumace la Controparte_3
4. Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'ascolto dei testi ammessi. Indi, laè stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16 marzo 2023, poi differita d'ufficio, nel subentro dello scrivente magistrato al 10 dicembre 2024, allorquando è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. Va preliminarmente osservato che infondatamente il convenuto costituito ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e per incertezza della stessa.
Ed infatti, se è innegabile che nel libello introduttivo la società attrice ha omesso di evocare le norme giuridiche poste a fondamento della domanda, tale omissione non rientra tra le ipotesi di nullità della edictio actionis contemplate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. Tali nullità sono individuate dalla predetta norma in due fattispecie, ossia: a) omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda;
b) omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Si ha, dunque, nullità solo nella ipotesi in cui il petitum inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto ovvero quando manchi l'indicazione dei fatti costitutivi della pretesa, spettando, invece, al giudice il potere- dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (v. tra le tante Cass. n. 15925/2007).
Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie per cui è causa ove è possibile dalla piana lettura del pur stringato atto introduttivo, dalla esposizione dei fatti e dalle conclusioni ivi rassegnate affermare senza incertezze che quella proposta dalla società attrice è un'azione di adempimento contrattuale per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto del automezzo Mercedes
Benz modello Actros, targato DH036YZ, delle operazioni di smontaggio ed ispezione del motore e per il ricovero del predetto mezzo.
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa di , che a dispetto della CP_1
lamentata ambiguità dell'atto introduttivo, ha compiutamente controreplicato alla proposta domanda di pagamento.
2. Sgomberato il campo da tale eccezione preliminare, e venendo al merito, giova rilevare in fatto, che risulta pacifico tra le parti che il descritto veicolo, di proprietà della società Controparte_3
e condotto in leasing da , il giorno 1 novembre 2012 rimase in panne sull'autostrada CP_1
A1, all'altezza di Fiano Romano, e che su chiamata dello stesso intervenne la società attrice, CP_1
che si occupò del trasporto del mezzo presso la propria officina con sede in Nola.
E' altresì incontestato che il mezzo non sia stato mai ritirato. Ed invero, nel costituirsi in giudizio il locatario del bene si è limitato a denunciare che solo tre anni dopo l'avvenuto ricovero del mezzo, la società attrice si era premurata di richiedere il ritiro dello stesso, senza mai negare che né lui né la società concedente non avevano provveduto a riprenderlo nei mesi in cui l'attrice ha dedotto di aver ricoverato il veicolo presso locali di sua proprietà.
E', dunque, innegabile il diritto della società attrice a vedersi riconoscere il pagamento del corrispettivo per le dette eseguite prestazioni.
E', invece, contestato che sia stata data alla l'autorizzazione alle operazioni di ispezione e Pt_1
smontaggio del motore.
Ora, posto che tale autorizzazione non necessita certamente della forma scritta né ad substantiam né ad probationem, riguardando un contratto di prestazione d'opera che, come noto, è a forma libera, e può, dunque, essere provata con ogni mezzo, l'espletata istruttoria orale ha fatto emergere che fu proprio il e non la a concedere l'autorizzazione all'esecuzione di tali CP_1 Controparte_3
operazioni, così svelando l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto costituito.
Ed invero, il teste escusso all'udienza del 7 marzo 2019, cliente abituale della Testimone_1
e indifferente, ha dichiarato di essere stato presente in officina il giorno in cui fu trasportato Pt_1
il trattore condotto in leasing da , che conosceva personalmente, e di aver sentito lo CP_1
stesso chiedere di ispezionare il motore.
Tale circostanza non può dirsi confutata dalla tesi sostenuta dal convenuto, pur confermata dai testi dallo stesso addotti, secondo la quale la società attrice avrebbe dovuto chiedere la preventiva autorizzazione alla società proprietaria del mezzo per procedere alla riparazione.
Ed infatti, era certamente interesse del locatario del bene e non della società di riparazione informare la società di leasing.
, pur non essendone proprietario, era colui il quale aveva la materiale disponibilità del CP_1
veicolo e l'unico che aveva intrattenuto un rapporto contrattuale con la chiedendone Pt_1
l'intervento di soccorso con conseguente ricovero presso l'officina di proprietà di quest'ultima e poi la verifica della causa del guasto.
Dunque, era il suo l'interesse oggetto del contratto di prestazione d'opera, salvo ovviamente il diritto a rivalersi nei confronti del concedente (domanda nella specie non formulata).
Ne consegue, che solamente deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 17.083,00 (solo genericamente contestata), oltre iva e con il carico degli Pt_1 interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione in data 31.01.2017 (e non dalla costituzione in mora che il convenuto ha negato di aver ricevuto).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (art. 91 c.p.c.), il quale deve CP_1
essere condannato a rifondere quelle sostenute dalla società attrice per la difesa nel presente giudizio, che, in assenza del deposito di specifica notula, vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi - in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta – previsti per lo scaglione di riferimento (tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00).
3.1. Le stesse devono essere poi distratte in favore dell'avv. Marco Sabbato, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Nulla per le spese nel rapporto tra l'attrice e la non essendosi quest'ultima Controparte_3
costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_1
pagamento in favore della società in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1
somma di euro 17.083,00, oltre iva, con il carico degli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione in data 31 gennaio 2017 fino all'effettivo soddisfo.
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del difensore antistatario di CP_1
parte attrice, avv. Marco Sabbato, liquidate in euro 282,10 per esborsi ed euro 2.540,00 (di cui euro
460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) nulla per le spese nel rapporto tra l'attrice e la convenuta contumace Controparte_3
Così deciso in Nola, il 19.02.2025
Il Giudice
Dott. ssa Donatella Cennamo