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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 30.06.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 11486/2024 RGL vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Damiano Cirulli e Anna G. Forleo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l' costituita con l'avv. Domenico Longo Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2019, per 52 giornate, alle dipendenze della azienda CP_ agricola “Le Serre di UR NG ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistente il suddetto rapporto di lavoro provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD in relazione alle predette giornate. Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili CP_ a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nel ricorso e, per l'effetto, di condannare l'
a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, “anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art 9 ter co 2 della
L.608/1996”.
CP_
2. L' costituitasi tardivamente, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso stante la legittimità del proprio operato, fondato sul verbale ispettivo n. 2024001361/DDL del 24.05.2024 con il quale sono state CP_ disconosciute e annullate le giornate di lavoro denunciate all' dall' azienda agricola “Le Serre di UR NG chiedendone, dunque, il rigetto.
Con riferimento alla domanda diversa da quella di accertamento della illegittimità della cancellazione, parte resistente, oltre ad eccepire la genericità della domanda, ha evidenziato la non spettanza delle prestazioni azionate, stante l'assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di legge per il pagamento delle stesse.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Deve, preliminarmente, affermarsi la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata CP_ dall'
3.1 Deve, poi, darsi atto che il ricorrente ha dedotto e documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione negli elenchi bracciantili. Tuttavia, nella materia in esame, quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella
L. 83/1970. In ogni caso, il ricorso giudiziario risulta depositato nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte. Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_3
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato. Quanto al fondamento della cancellazione del ricorrente dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità CP_ è oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2024001361/DDL del 24.05.2024, riferito la periodo compreso tra il 5.02.2019 e il 31.03.2023 (e quindi all' annualità dedotta nel presente giudizio) e relativo alla ditta “Le Serre” Parte_2
, con sede legale in ST (Fg), alla Via Regina Margherita, n. 91, dal quale risultano
[...] plurimi e concreti elementi a sostegno del carattere simulato dei rapporti di lavoro agricolo denunciati da tale azienda, compreso quello per cui è causa.
L'indagine, volta alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti degli CP_ operai agricoli denunciati all e della congruità delle giornate di manodopera denunciata rispetto al fabbisogno aziendale, è stata avviata in data 5.03.2024, mediante notifica al titolare dell'azienda, sig. , del Verbale di Primo Accesso Ispettivo. Parte_2
Dagli accertamenti ispettivi effettuati (esame della fatturazione aziendale, sopralluoghi sui fondi aziendali, audizione del datore di lavoro e dei lavoratori assunti) sono emerse le seguenti circostanze:
1) la ditta “Le Serre”, gestita sotto forma di impresa individuale (P.IVA n. ) è stata P.IVA_1 iscritta, a far data dal 5.02.2019, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Foggia” (n. REA FG- 311554) per l'esercizio dell'attività di “coltivazione di alberi da frutto;
CP_ 2) a decorrere dall'anno 2019 l'azienda ha proceduto a denunciare all' tramite DMAG, braccianti agricoli a tempo determinato;
CP_ 3) dall'analisi degli archivi gli ispettori hanno rilevato che, sebbene la ditta abbia dichiarato di svolgere attività agricola sui fondi siti negli agri di ST e NI, detenuti a titolo locativo e aventi un'estensione di 11,87 ettari, dalla visura AGEA, contrariamente, gli ettari utilizzati risultano essere stati 8,50;
4) in data 5.03.2024, i funzionari di vigilanza si sono recati presso lo studio del consulente del lavoro, dott. , e in tal sede hanno convocato il titolare dell'azienda agricola Persona_1 ispezionata, sig. , notificando allo stesso il Verbale di Primo Accesso Ispettivo e Parte_2 richiedendo, contestualmente, l'esibizione di tutta la documentazione utile al prosieguo degli accertamenti;
5) in pari data il sig. ha rilasciato una libera dichiarazione nella quale ha chiarito che la Pt_2 ditta non ha mai operato all'interno di magazzini ma esclusivamente su fondi siti in area aperta, e che i terreni sono stati coltivati con ortaggi e con piante di vite, per 11 ettari, e con peschi e albicocchi, su terreni di piccola estensione Tale dichiarazione, tuttavia, in data postuma è stata rettificata dallo stesso il quale ha precisato che gli agri effettivamente utilizzati per Pt_2
l'attività agricola erano estesi su 8/9 ettari, aggiungendo che i fondi non erano mai stati seminati a pomodori e che la ditta aveva utilizzato i predetti fino a dicembre dell'anno 2022, periodo in cui si risolveva il contratto di locazione;
6) a prosieguo degli accertamenti, i verbalizzanti hanno effettuato dei sopralluoghi sui fondi dell'azienda “Le Serre” riscontrando che: quelli di ST erano adibiti in gran parte alla produzione di uva da vino, in parte residua alla coltivazione di ER rossi e per il resto, in misura molto ridotta, alle piantagioni frutticole (consistenti in pochi alberi posti lungo i corridoi dei vigneti); quelli di NI erano incolti o mal curati;
7) al fine di accertare i reali periodi di lavoro e le effettive produzioni agricole, gli ispettori hanno provveduto ad eseguire dei controlli sulle fatture emesse dalla ditta “Le Serre” dall'anno 2019 all'anno 2023, riscontrando che l'azienda ha prodotto e commercializzato, nel periodo compreso tra giugno e settembre in misura preponderante la frutta, tra settembre e novembre l'uva e le olive e in diversi periodi il PE RO (prodotto ortofrutticolo maggiormente lavorato). Nello specifico è emerso che l'azienda agricola “Le Serre”:
-- nell'anno 2019 ha coltivato e venduto: gli asparagi, nel mese di maggio, anche se in misura ridotta;
solo i ER, da settembre a novembre;
le albicocche, pesche, prugne, ciliegie, da luglio a settembre;
l'uva da vino da settembre a ottobre (come risulta da 2 fatture di vendita);
--nell'anno 2020 ha coltivato e venduto: le albicocche, pesche, prugne da maggio a novembre;
l'uva da vino a settembre;
le olive da olio a novembre (come risulta da una fattura emessa); i broccoli, a dicembre (venduti in unica soluzione);
--nell'anno 2021 ha coltivato e venduto: i broccoli a gennaio, i carciofi ad aprile (come risulta da 2 fatture prive dell'indicazione della quantità venduta); le pesche, albicocche, fichi, ciliegie da giugno ad agosto;
l'uva da vino a settembre (come risulta da 3 fatture di vendita); le olive da olio e da tavola a ottobre (come risulta da 2 fatture di vendita); il PE RO (come risulta da 4 fatture emesse nel corso dell'anno);
--nell'anno 2022 ha coltivato e venduto: le pesche e le albicocche da maggio ad agosto;
i limoni, in misura ridotta, a giugno (come risulta da una fattura); l'uva da vino e da tavola ad agosto (come risulta da una fattura) e a novembre (come risulta da 3 fatture); i ER rossi da ottobre a novembre (come risulta da 3 fatture); le olive ad ottobre (come risulta da una fattura);
-- nell'anno 2023 non è stata rinvenuta alcuna fattura di vendita di prodotti agricoli;
8) gli ispettori, quindi, dall'analisi della documentazione predetta e dall'estensione effettiva dei fondi- così come emersa dalla visura AGEA- hanno rilevato che nel periodo compreso dal 2019 al
2023 l'azienda ha denunciato un numero di lavoratori sproporzionato rispetto alle colture praticate;
9) al fine di dirimere ogni dubbio sulla regolarità dei rapporti di lavoro i funzionari di vigilanza, CP_ quindi, hanno convocato tutti gli operai denunciati dall'azienda all' specificando, nelle lettere di invito, sia la finalità della convocazione che le conseguenze che sarebbero scaturite dalla mancata presentazione precisando che “in assenza di giustificato valido motivo supportato da idonea documentazione, la mancata ottemperanza alla presente richiesta comporterà la definizione della sua posizione contributiva esclusivamente sulla scorta degli atti ed elementi in possesso di questo
Istituto, con eventuali conseguenti determinazioni di rettifiche e/o annullamenti d'ufficio”;
10) tra tutti i lavoratori citati solo 92 hanno risposto alla convocazione rendendo, tuttavia, dichiarazioni (agli atti del fascicolo) approssimative e non utili a ricostruire gli asseriti rapporti di lavoro. In particolare: solo 9 dei braccianti citati hanno rilasciato dichiarazioni congruenti con quanto emerso durante l'accertamento ispettivo;
10 asseriti braccianti hanno, invece, dichiarato di aver prestato servizio in periodi che non hanno trovato corrispondenza sia con i periodi di lavoro comunicati telematicamente dall'azienda all'Inps- tramite DMAG- le dichiarazioni rese da CP_4 altri braccianti presunti colleghi di lavoro nello stesso periodo;
73 asseriti braccianti hanno dichiarato, altresì, circostanze incongruenti, incerte o inesatte in merito all'attività aziendale. Nello specifico:
-- alcuni hanno dichiarato di non conoscere l'azienda e la sua ubicazione, altri di non aver mai prestato attività lavorativa per la stessa;
-- la maggior parte ha riferito circostanze contrastanti sulla collocazione dei fondi, sulle culture praticate ( non hanno saputo indicare se la coltivazione riguardavano esclusivamente la frutta, uva o ortaggi, se tutte le culture venivano eseguite contemporaneamente su tutti i fondi, ovvero se un tipo di coltura veniva impiegata solo sui fondi di ST o di NI, o su entrambi i siti) e sulla presenza di eventuali costruzioni nei dintorni dei campi (capannoni, magazzini, case coloniche);
-- quasi tutti hanno riferito relativamente alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro di recarsi in autobus anche se dai sopralluoghi effettuati è emerso che i fondi di NI erano dislocati a 40 Km dal centro abitato mentre quelli di ST erano ubicati in maggioranza in aree interne al territorio raggiungibili solo per strade sterrate, e solo un piccolo appezzamento era allocato nei pressi del centro abitato;
-- gran parte dei braccianti hanno affermato, relativamente alle mansioni svolte, di essersi occupati, per lunghi periodi, di coltivazioni di pesche e albicocche su agri in cui tali coltivazioni sono state esigue o addirittura inesistenti, e, altri, invece, di aver coltivato olive, ciliegie, pomodori ed altre colture mai praticate dall'azienda;
11) le dichiarazioni ottenute dai braccianti, in risposta a specifiche domande poste loro sui luoghi, sui tempi e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, non hanno permesso agli ispettori di riscostruire agevolmente l'attività aziendale effettivamente svolta dall'azienda. Tale difficoltà è stata determinata non solo dall'incapacità dei braccianti di esporre quanto a loro conoscenza per la mancata comprensione della lingua italiana- la maggior parte di loro (donne di origine extracomunitaria) è stata accompagnata in sede di audizione dal coniuge esercente la funzione di interprete- ma anche nel riferire circostanze riguardanti periodi di lavoro non recenti;
12) gli ispettori, quindi, all'esito degli espletati accertamenti, in ragione delle dichiarazioni acquisite dal titolare della ditta, sig. , dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dall'esame Parte_2 incrociato delle stesse e da quanto emerso dall'analisi della documentazione contabile hanno:
-- accertato che, l'attività aziendale è stata portata avanti da un numero di dipendenti di gran lunga inferiore rispetto a quello denunciato dall'azienda. L'eccessiva assunzione di braccianti è stata, infatti, finalizzata alla costituzione di fittizi rapporti di lavoro atti a costituire posizioni contributive utili ai fini pensionistici e al conseguimento di prestazioni previdenziali (in misura prevalente indennità di maternità erogate nei confronti di donne di origine extracomunitaria);
-- annullato parzialmente o ridotto le giornate di lavoro denunciate rettificando, così, alcuni rapporti CP_ di lavoro dichiarati dall'azienda all' (come da elenchi allegati al verbale ispettivo);
-- annullato totalmente sia i rapporti di lavoro dei soggetti che non si sono presentati alla convocazione per rendere s.i.t. sia di quelli che hanno rilasciato dichiarazioni incongruenti rispetto alle risultanze oggettive constatate nel corso dell'accertamento.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza di gran parte dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata
A fronte di tale indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione del datore di lavoro e dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato. Quanto alla prova documentale, si osserva che il ricorrente ha depositato lo stralcio degli elenchi annuali dei braccianti agricoli, le buste paga, gli Uni-Lav e il certificato storico del lavoro CP_ apparentemente riferiti al rapporto di lavoro disconosciuto dall' a seguito di accertamento ispettivo, che nella specie non appaiono idonee, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Inoltre, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non allegando, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto di lavoro (
l'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Va, inoltre, rilevato che il ricorrente ha articolato allegazioni di tenore confliggente sia con la dichiarazione resa in sede ispettiva (allegata in forma integrale nella memoria di costituzione di parte resistente), che con quanto accertato dagli ispettori. Ed invero l'istante ha dedotto in ricorso di aver lavorato per 52 giornate nell'anno 2019, da ottobre a dicembre, e di essere stato addetto “alla zappatura del terreno, alla potatura, cippatura, togliere le erbacce, diradamento e sfogliatura, raccolta dell'uva, cippatura dei sermenti di vite, imballaggio”, laddove in sede ispettiva ha dichiarato di essersi occupato della “potatura delle piante di albicocca e la pulitura dei terreni e delle piante presenti sul campo”.
Giova rilevare, a tal riguardo, che gli ispettori hanno ricostruito, sulla base delle fatture emesse dall'azienda nell'anno 2019, i periodi di lavoro e le coltivazioni effettuate, riscontrando che la ditta si è occupata della raccolta dell'uva solo nei mesi di settembre/ottobre (cfr. pag. 4 del verbale ispettivo in atti), periodo, quest'ultimo, che trova solo una parziale corrispondenza con i periodi di lavoro dedotti in ricorso.
Il ricorrente, poi, ha fornito indicazione particolarmente approssimative e generiche in merito ai fondi sui quali avrebbe lavorato, limitandosi a riportare che erano ubicati negli agri di ST senza specificare, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta la dedotta attività e che tipo di mansioni sarebbero state espletate.
Le conclusioni che precedono non appaiono superate all' esito dell' esame dei documenti prodotti in atti dal ricorrente, in quanto: i contratti di affitto si riferiscono a fondi siti in agro di ST e
Cerignola, laddove il ricorrente ha dedotto di aver lavorato in agro di ST;
quanto, invece, alle fatture relative alla vendita di prodotti agricoli, esaminando quelle riferibili al periodo oggetto di accertamento, ovvero ottobre- dicembre 2019, appaiono documentate fatture relative alla vendita di uva, olive, PE, laddove il ricorrente ha dedotto in ricorso di aver raccolto la sola uva e, in sede ispettiva, ha dichiarato di aver potato le piante di albicocca, coltivazione non attestata nei mesi in esame.
A ben vedere, le allegazioni contenute in ricorso non sono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Si pensi all'orario di lavoro non solo indicato in maniera assai generica, essendo così formulato: “7 ore al giorno, dalle ore 7.00 alle ore 14 circa;
e si cominciava dopo le 7,00”, ma anche in senso difforme rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente in sede ispettiva avendo egli riferito di aver lavorato dalle 7 fino alle 13, per un totale di 6 ore al giorno.
Generica risulta anche l'allegazione formulata rispetto all'esercizio del potere direttivo esercitato dal datore di lavoro ( ) che “controllava la presenza sul posto di lavoro, l'orario di Parte_2 arrivo e decideva quando terminare la giornata di lavoro…e a quali mansioni adibire giornalmente il ricorrente”.
Quanto poi all'indicazione della retribuzione percepita, di 60 euro al giorno (8,39 euro all'ora) corrisposta direttamente dal datore di lavoro, non può non rilevarsi l'assenza di qualsiasi riferimento alla periodicità della sua emissione e alle concrete modalità di erogazione della stessa (se in contanti, con assegno o con bonifico).
Nessuna specifica allegazione, inoltre, viene formulata con riferimento alla squadra di lavoro, alla composizione quanto meno numerica della stessa, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze e alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che – tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, soprattutto alla luce delle dettagliate risultanze ispettive, sopra richiamate e in considerazione della circostanza che i testi di cui si chiede l'ammissione ( e Testimone_1
), anche se non menzionati nell'elenco dei nominativi dei lavoratori Testimone_2 disconosciuti nella anno 2019, non risultano indicati nel verbale ispettivo come lavoratori da considerarsi effettivi.
Quanto ai capitoli di prova in relazione ai quali è stato indicato come teste il direttore pro tempore della Sede di Foggia, è sufficiente evidenziare che gli stessi non sono riferiti a Parte_3 circostanze specifiche relative al singolo rapporto di lavoro dedotto in giudizio ma a tutta la manodopera denunciata, per ciascuna, intera, annualità, dall' azienda ispezionata inoltre le circostanze, come articolate, risultano essere comprovate dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente.
È, pertanto, evidente la genericità della capitolazione in oggetto, che rende inammissibile il mezzo di prova.
Con riferimento agli ulteriori capitoli di prova articolati nel ricorso, il deficit assertivo sopra evidenziato si riflette insanabilmente sugli stessi che non contengono alcun elemento caratterizzante il singolo rapporto di lavoro dedotto in giudizio e presentano le seguenti criticità. In particolare, in tali capitoli di prova è genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi e per l'intero periodo sono, poi, indicate mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità.
Manca, inoltre, la specificazione della distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e la precisazione, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, del tipo di mansioni asseritamente espletate.
Si ritiene, inoltre, che anche il capitolo di prova, articolato inerente all'ubicazione dei fondi risulta essere alquanto generico chiedendo al teste di confermare che “i terreni agricoli presso i quali si svolgeva la giornata lavorativa erano ubicati prevalentemente in agro del comune di ST” senza alcuna specificazione relativa all'esatta ubicazione dei fondi, del periodo in cui sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e del tipo di mansioni che sarebbero state espletate.
Nemmeno il capitolo di prova così articolato: “vero che .. ha prestato la propria attività lavorativa
.. alle dipendenze dell'azienda agricola “Le Serre di UR NG sita in ST alla c.da
Porca Reccia e Via Camposanto”, qualora ammesso, permetterebbe di precisare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo rinvenibile se il riferimento ivi contenuto riguardi i fondi o l'ubicazione della sede legale della ditta.
Del pari generici appaiono i capitoli di prova relativi alle modalità di raggiungimento del luogo della prestazione e all'orario di lavoro, essendo così formulati: “vero che...raggiungeva il luogo di lavoro con la propria auto” e “vero che… ha osservato un orario giornaliero di n.7 ore e, precisamente dalle 7 alle 14,00 con una pausa di mezz'ora”.
Neppure il capitolo di prova relativo alle direttive offre indicazioni significative e specifiche, apparendo, piuttosto, le circostanze ivi contenute riconducibili ad un modello di rapporto di lavoro indistinto ed indifferenziato: “vero che…ha lavorato seguendo le istruzioni, gli ordini e le direttive del sig. EL UR che gli comunicava i giorni nei quali si doveva recare presso l'azienda agricola e gli comunicava i lavoro agricoli da svolgersi e che sul posto eseguiva gli ordini e le direttive del sig. ”. Testimone_2
Va, in merito, rilevato che nel corso dei sopralluoghi gli ispettori non hanno riscontrato la presenza di alcun preposto aziendale né tantomeno il datore di lavoro- ascoltato più volte in sede ispettiva- ha mai fatto riferimento a tale figura.
Lo stesso dicasi per i capitoli di prova articolati con riferimento alla retribuzione: “vero che…è stato regolarmente pagato e riceveva la retribuzione giornaliera di euro 60.00 al giorno” e “vero che… il sig. EL UR versava settimanalmente al sig. la paga”. Parte_1 Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass.
19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché i caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale (senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione,
a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende.
CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completa il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, la dichiarazione resa dal ricorrente il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le allegazioni formulate in ricorso e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà del rapporto di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
(Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte (odierno ricorrente).
Quest' ultimo, peraltro, non ha assunto alcuna specifica posizione sulla sua dichiarazione, né ne ha offerto una possibile “lettura” alternativa.
5. Alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2019, per 52 giornate, deve essere integralmente respinta, sia perché priva di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornita di un adeguato supporto probatorio.
6. Quanto, poi, al capo della domanda tesa ad ottenere la corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative conseguenti al riconoscimento delle giornate lavorative, ne va dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 414 c.p.c. impone al ricorrente di indicare nell'atto introduttivo sia la determinazione dell'oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda stessa con le relative conclusioni.
Tale norma si ricollega al principio generale che vuole il convenuto parte attiva nel processo del lavoro fin dal primo atto difensivo nel quale egli deve prendere una chiara posizione su ogni elemento di fatto e di diritto evidenziato dalla parte attrice con la possibilità per il giudice di decidere la causa nel più breve tempo possibile. Il sistema normativo non ammette lacune o ripensamenti e fin da principio le posizioni delle parti devono essere chiare ed immodificabili, a meno che non ricorrano gravi motivi (cfr. art. 420 c.p.c.).
È noto al riguardo l'orientamento della Suprema Corte secondo al quale per aversi nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda, non è sufficiente una omissione meramente formale degli elementi richiesti dai nn. 3 e 4 art. 414 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito (cfr. ad es. Cass. nr. 6904 -82; nr. 5964-81 etc…).
Infine, come da giurisprudenza costante, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 è affetto da nullità insanabile restando così escluso che la detta nullità
(rilevabile altresì d'ufficio e preclusiva dell'esame del merito) possa essere superata in virtù dell'esercizio, da parte del giudice, dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 c.p.c. atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplice irregolarità.
Nella fattispecie la carenza in punto di fatto circa la sussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione, neppure indicata, la mancata indicazione della propedeutica domanda amministrativa, non consente a questo giudice di prendere cognizione dei termini della controversia, giacché
l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda è del tutto vaga, ipotetica e carente in funzione del petitum mediato e immediato, sicché la domanda non può essere proprio vagliata.
7. Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, mancando in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v.
Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass.
8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n.
6346).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara inammissibile il capo della domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle giornate lavorative svolte dal ricorrente anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art 9 ter co 2 della L.608/1996;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- condanna il ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 30.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli