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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2739/2023 R.G. e vertente
TRA
C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(ME) e residente a [...]di Camastra (ME) in Piazza G. Falcone ex c.da
Passo Barone n.9/b, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME), Via
Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.08.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 24.08.2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile in misura pari o superiore al 74%, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di invalidità civile o, in via subordinata, in misura pari al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del Ticket sanitario o, comunque, una invalidità utile all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento ai sensi dell'art.1 della Legge n. 68/99; che, a seguito di visita medica, competente Commissione lo riconosceva invalido nella misura del 35 %; che pertanto aveva depositato in data 07.04.2022 istanza di
A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG 1220/2022, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario utile al fine di accertare il grado di invalidità in misura pari o superiore al 74% , in subordine 67%, o comunque utile ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;
che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. , riteneva che Persona_1 il ricorrente fosse affetto da “Spondilodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale e artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa” e riconosceva una invalidità pari al 66% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire l'assegno mensile di invalidità, in subordine il riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 67%, o, ancora, il riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 55% dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Restava contumace l' nonostante la regolarità della notifica.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
2 Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le patologie da cui lo Parte_1
stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di uno stato invalidante pari al 83 % (ottantatré percento), con decorrenza da febbraio 2024 (cfr. CTU, in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., ribadite anche nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici. Scrive infatti il CTU:
Dall'esame della documentazione sanitaria di recente depositata e di quella in precedenza presente agli atti, dalla raccolta dei dati anamnestici, dall' esito della visita peritale, si giunge alla conclusione che il sig. sia affetto Parte_1
da:
Spondilodiscoartrosi ad incidenza funzionale medio grave e artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale, ipertensione arteriosa, ernia inguinale dx e piccola ernia ombelicale.
Per le infermità suddette, con riferimento al D.M 5.2.1992, si ritiene che il sig. invalido civile con riduzione della capacità lavorativa nella Parte_1 misura dell'83% (ottantatre/cento), con decorrenza da febbraio 2024 (referto ecografico).
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalido nella misura del 83%, Parte_1
a decorrere da febbraio 2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
3 In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 09.08.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 83% a decorrere Parte_1
dal febbraio 2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 9 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
4 (dott. Carmelo Proiti)
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