Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 22/10/2024 da:
(CF: ) nata il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
UR ZZ (VB) via Domodossola, 61,
e
(CF: ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
UR ZZ (VB) via Domodossola, 61,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Capristo presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Marconi, 44, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
- La dimora coniugale ubicata nel Comune di UR ZZ in via Domodossola n. 61 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI IN
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito di vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. - La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
materna; - il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - dal venerdì pomeriggio dopo la scuola a settimane alterne e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20:00; nonché al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00; - durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. verserà , tramite accredito in c/c e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_2 Parte_1
mese, l'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
eventuali spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI • Trasferimento immobili e accollo mutuo: a definizione di ogni rapporto economico il marito si impegna a trasferire la propria quota di proprietà degli immobili alla moglie così descritto nell'atto di compravendita 6.11.2020 Notaio Persona_2
Repertorio n. 5711, Raccolta n. 4540, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania il 10.11.2020 al n. 4620 serie 1T - euro 2.493,00 - trascritto a Verbania il 10.11.2020 al n. 10537 Gen. al n. 8323
Part.: In Comune di UR ZZ (VB) Località Alpe Marzone • 1) Fabbricato ad uso abitazione
(piccolo chalet prefabbricato in legno), da terra a tetto, edificato su un piano terra e su un piano primo, composto da sala da pranzo, angolo cottura, wc e disimpegno al piano terra, camera con balcone al piano primo, con scala interna di collegamento tra i piani;
il tutto risulta individuato nei
Registri Censuari del predetto Comune come segue:
Parte_3 -foglio 23 (ventitrè), Località Alpe Marzone * mappale 238 (duecentotrentotto), categoria A/4, classe
2, p.T-1, vani 4 (quattro), superficie catastale totale: 55 (cinquantacinque) metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte: 47 (quarantasette) metri quadrati, rendita catastale Euro
144,61
e meglio descritto nella planimetria depositata in Catasto ove trovasi annessa alla denuncia di costituzione n. B00347.1/2000, registrata all'Ufficio Tecnico Erariale di AR (NO), all'epoca competente, in data 15 febbraio 2000; e trova corrispondenza nel vigente del Parte_4
predetto Comune di UR ZZ (VB) come segue: foglio 23 (ventitrè) * mappale 238 (duecentotrentotto), ente urbano di are 1.42 (are una e centiare quarantadue), senza redditi;
derivante dall'originario mappale 156 di complessive are 17.90 (are diciassette e centiare novanta), in esito al Tipo di Frazionamento n. 2955.1/1999, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di AR (NO), all'epoca competente, in data 11 ottobre 1999, alla variazione geometrica e al Tipo Mappale n. 3694.1/1999, approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale di
AR (NO), all'epoca competente, in data 31 dicembre 1999, in atti dal 10 gennaio 2000.
CONFINI, con riferimento alla mappa di Catasto Terreni: mappale 236 da tutti i lati.
In Comune di UR ZZ (VB) 2) appezzamento di terreno, circostante e pertinenziale al fabbricato ad uso abitazione sopra descritto al punto 1), in parte agricolo e per la restante parte incluso nel vigente P.R.G.C. tra le aree denominate "AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED AI
TRASPORTI - ALLARGAMENTI STRADALI", della consistenza di are 16.48 (are sedici e centiare quarantotto), individuato nei Registri Censuari del predetto Comune come segue
23 (ventitrè) * mappale 236 (duecentotrentasei), prato di cl. 4, superficie Parte_5
catastale are 16.48 (are sedici e centiare quarantotto), reddito dominicale Euro 1,28, reddito agrario
Euro 2,13; derivante dall'originario mappale 156 di complessive are 17.90 (are diciassette e centiare novanta), in esito al citato Tipo di Frazionamento n. 2955.1/1999, approvato dall'Ufficio Tecnico
Erariale di AR (NO), all'epoca competente, in data 11 ottobre 1999.
CONFINI: mappali 179, 218, 155, 254, 157, 180 e altro foglio di mappa. In Comune di UR
ZZ, nel fabbricato di vecchia costruzione, con andito pertinenziale, sito in Via Domodossola al civico n.ro 61, le seguenti unità immobiliari: A) - alloggio non avente caratteristiche di lusso, sito al piano primo, composto da cucina, camera e servizio igienico, con accessori di due vani adibiti a cantina siti a piano terreno, altro vano adibito a camera, e balcone siti al piano secondo.
COERENZE: dell'alloggio: ballatoio comune - alloggio censito al mappale 186 sub.
3 - prospetto su cortile comune - muri perimetrali;
delle cantine in corpo: autorimessa censita al mapp. 186 sub.
1 - vano scala comune - accessorio dell'alloggio censito al mapp. 186 sub.
3 - cortile comune - muri perimetrali;
della camera al piano secondo: alloggio censito al mappale 186 sub.
3 - ballatoio comune - prospetto su cortile comune - muri perimetrali.
B) - alloggio non avente caratteristiche di lusso, sito al piano secondo, composto da due vani, servizio igienico e balcone, con accessori di altro vano sito al piano primo, piccolo ripostiglio al piano terreno e soffitta sita al piano terzo o sottotetto.
COERENZE: dell'alloggio: ballatoio comune - accessorio dell'alloggio censito al mapp. 186 sub. 2
- vano scala comune - prospetto su cortile comune - muri perimetrali;
del vano al piano primo: alloggio censito al mappale 186 sub.
2 - vano scala comune - muri perimetrali;
del piccolo ripostiglio: vano scala comune su tre lati - accessorio dell'alloggio censito al mappale 186 sub. 2; della soffitta: vano scala comune - prospetto su cortile comune - falda di tetto. Dette unità immobiliari risultavano già censite nel Catasto Terreni al Foglio 31 mappale 186 sub. 2, come porzione di fabbricato rurale, con diritto al pozzo comune n.ro 537 del Foglio 31, e al Foglio 31 mappale 186 sub. 3, come porzione di fabbricato rurale, ed a seguito delle schede di denuncia catastale presentate al U.T.E. di AR entrambe in data 12 giugno 1997 n.ro F00236.1/1997, e F00235.1/1197, risultano così rispettivamente censite nei Catasto Fabbricati: Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 2 (centoottantasei subalterno due) - via Domodossola n. 61 - P.T -2 - categoria A/3 - classe 2 - vani 4 (quattro) - R.C. Euro 202,45;
Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 3 (centoottantasei subalterno tre) - via Domodossola n. 61
- P.T -3 - categoria A/3 - classe 2 - vani 4,5 (quattro virgola cinque) - R.C. Euro 227,76; C) - autorimessa sita al piano terreno, pertinenziale alle unità immobiliari di cui alle superiori lettere A)
e B) e all'unità immobiliare di cui allo in Secondo luogo del presente atto. COERENZE: accessorio dell'alloggio censito al mappale 186 sub.
2 - cortile comune - muri perimetrali.
Detta unità immobiliare risulta così censita nei Catasto Fabbricati: Foglio 31 (trentuno) - mappale
186 sub. 1 (centoottantasei subalterno uno) - via Domodossola n. 61 - P.T. - categoria C/6 - classe 1
- metri quadrati 14 (quattordici) - R.C. Euro 21,69. Alle suddette unità immobiliari compete la proporzionale quota di comproprietà millesimale, sull'area, enti, spazi, impianti e quanto altro di uso comune del fabbricato a' sensi di legge (Articolo 1117 C.C.).
La moglie si accollerà il relativo mutuo n. 0E53010751019 stipulato in atto unico il 6 novembre 2020 in Domodossola - Notaio , Repertorio n. 5712, Raccolta n. 4541, registrato Persona_2
all'Agenzia delle Entrate di Verbania il 10-11-2020 al n. 4621 Serie 1T - Iscritta ipoteca a Verbania il 10-11-2020 al N. 10538 Gen. al N. 1194 Part. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 22/10/2024, e premesso di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in UR ZZ (VB) il 19/09/2010, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiarare la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
In particolare, va dato atto che il marito si è impegnato a trasferire la propria quota di proprietà degli immobili alla moglie, immobili meglio descritti nell'atto di compravendita 6.11.2020 Notaio
[...]
Repertorio n. 5711, Raccolta n. 4540, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania Per_2
il 10.11.2020 al n. 4620 serie 1T - euro 2.493,00 - trascritto a Verbania il 10.11.2020 al n. 10537
Gen. al n. 8323 Part.; entrambi, inoltre, hanno prestato reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in UR ZZ (VB) il 19/09/2010;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1
dimora materna;
- assegna la dimora coniugale ubicata nel Comune di UR ZZ in via Domodossola, 61, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie, nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente;
- dà facoltà al padre di esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
dal venerdì pomeriggio dopo la scuola a settimane alterne e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20:00; nonché al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00; durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
- pone a carico del padre l'obbligo di versare tramite accredito in c/c e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia di € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, nell'interesse della figlia, nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
eventuali spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 13/03/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. vista la propria sentenza parziale di separazione personale in pari data;
ritenuta la necessità di riporre la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70; visti gli artt. 127 ter e 473 bis.49 c.p.c.;
RIPONE la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al 7.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 e le condizioni concordate.
Si comunichi
Verbania, 13.3.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il presidente dott.ssa Monica BARCO