Ordinanza collegiale 4 aprile 2019
Sentenza 30 maggio 2019
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2020
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2020
Parere definitivo 24 giugno 2021
Inammissibile
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05290/2025REG.PROV.COLL.
N. 00189/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2021, proposto da NZ CO e da NZ AP, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Taurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Leverano, non costituito in giudizio;
nei confronti
NN IA MU, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. VI n. 2990/2020, resa tra le parti..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti deducono di aver realizzato nel 2007 un fabbricato destinato a civile abitazione nel Comune di Leverano.
Con ordinanza n. 21 del 2008 ne veniva ingiunta la demolizione.
Il 2 luglio 2013 veniva presentata domanda di permesso di costruire in sanatoria.
Con successivo provvedimento n. 7625 del 2013 si prendeva atto della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione ai fini dell’acquisizione gratuita; tale provvedimento era impugnato davanti al TAR Lecce.
Nel corso di tale giudizio il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4421/2013, accoglieva la domanda cautelare in ragione della pendenza della domanda di sanatoria.
Quest’ultima veniva respinta dal Comune con provvedimento n. 20459 del 28 dicembre 2017, impugnato con motivi aggiunti (unitamente alla presupposta delibera consiliare n. 14/2017).
Contestualmente, i ricorrenti adivano questo Consiglio di Stato per l’esecuzione del giudicato cautelare portato dalla richiamata ordinanza n. 4421/2013: su tale ricorso la VI Sezione, con ordinanza n. 1440/2018 rigettava la domanda perché in sostanza con essa si facevano valere dei vizi del diniego di sanatoria, che rappresentava un post factum rispetto al ridetto giudicato cautelare.
Quindi il TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 749/2019, respingeva il ricorso rivolto contro l’ordinanza del 2013, nonché i motivi aggiunti proposti contro il diniego di sanatoria.
La VI Sezione del Consiglio di Stato confermava tale pronuncia con sentenza n. 2990/2020, oggetto dell’odierno ricorso per revocazione.
2. In sostanza i ricorrenti lamentavano che il diniego di sanatoria fosse viziato da difformità rispetto alle previsioni del documento programmatico preliminare (D.P.P.) di cui alla delibera consiliare 12 ottobre 1995, n. 84, recepito dal P.R.G. del Comune di Leverano approvato il 20 dicembre 2006 ed in vigore dal 26 gennaio 2007, “ in ordine alla conferma delle varianti di recupero in zona E ed alla loro riperimetrazione comprendendovi le aree attigue al fine di determinare un contorno non frastagliato (tenendo conto pure della strada perimetrale che avrebbe dovuto circondare il perimetro dell’intero abitato), donde, a loro avviso, il contrasto tra la parte normativa (DPP) e la parte grafica del vigente PRG di Leverano (che tal inclusione non contempla) da sanare con la prevalenza della prima sulla seconda in base alla legge ed al principio dell’affidamento e senza che il PP che la preveda crei una variante al PRG stesso ” (così la sentenza resa in grado di appello).
Tale censura è stata ritenuta infondata sia in primo che in secondo grado.
Nell’ambito della motivazione della sentenza di appello, si è quindi affermato, tra l’altro, che “ non solo non errò il Comune a rigettare l’istanza attorea per l’accertamento di conformità, ricadendo allo stato l’intervento abusivo ancora in zona E1, ma gli appellanti avrebbero dovuto far constare l’inerzia del Comune sull’an ed il quomodo della riperimetrazione della variante B6.3 (in attuazione del DPP), se non da prima, almeno dal certificato comunale n. 3989 del 19 marzo 2015, con cui, per l’ennesima volta e nonostante l’ordinanza della Sezione n. 4421/2013, la P.A. differì la definizione dell’invocato accertamento di conformità in attesa del piano particolareggiato per il comparto B6.3, nella cui sede se del caso avrebbe potuto trovare attuazione l’indicazione del DPP ”.
3. I signori CO e AP hanno quindi impugnato l’indicata sentenza d’appello con ricorso per revocazione.
Ad avviso degli odierni ricorrenti l’errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice d’appello consiste nel non aver tenuto conto del fatto che essi “ ebbero a contestare l’inerzia dell’A.C. di Leverano, mercè la proposizione, oltre che dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, anche di apposito ricorso ex artt. 112 e 114, co. 4, lett.c) CPA, volto, per l’appunto, ad ottenere, previa la declaratoria dell’inefficacia del provvedimento prot. n. 20459 del 19.12.2017 di rigetto dell’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, perché assunto in totale elusione del decisum cautelare emesso con l’Ordinanza C.d.S. n. 4421/2013, l’adozione di tutti i provvedimenti opportuni e necessari a dare esecuzione alla detta ordinanza e, in particolare, ad ordinare al Comune di Leverano, in persona del Sindaco p.t., di accertare – ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione della suddetta ordinanza – la sussistenza dei presupposti rappresentati con la domanda di accertamento di conformità ”.
Un secondo – consequenziale - profilo di erroneità è imputato al passaggio motivazionale della sentenza di appello in cui si afferma che “ per questo gli appellanti non si possono dolere dell’uso nella zona perimetrata B6.3 (o del mancato uso in loro favore di un potere di riperimetrazione del comparto assunto come presupposto della concessione del permesso convenzionato) del sopravvenuto istituto di semplificazione ex art. 28-bis del DPR 380/2001 (ed anche dopo la delibera di Giunta comunale 25 luglio 2014 n. 108, recante l’atto d’indirizzo per la redazione dei piani particolareggiati previsti dal PRG), poiché il PDC convenzionato è invero sostitutivo sì della pianificazione di dettaglio nei casi all’uopo previsti (e, secondo la delibera n. 14/2017, in effetti sufficiente per un comparto da tempo perimetrato, munito delle opere d’urbanizzazione e allo stato non, o non ancora, bisognoso di aggiornamenti), ma senza con ciò inibire (o consentire di “saltare”) la necessità delle previsioni di autonomi piani di dettaglio per ogni altra vicenda non ancora definita o regolata sul medesimo comparto e tanto più, come nella specie, in zone finitime ”.
Deducono sul punto i ricorrenti che “ erra la sentenza avversata laddove, in conseguenza dell’erronea supposizione di cui si è appena detto, ha giudicato inopportuna la scelta dei ricorrenti di dolersi dell’uso da parte dell’Amministrazione comunale nella zona perimetrata B6.3 dell’istituto di semplificazione ex art. 28 bis DPR n. 380/2001 ed al contempo del mancato uso del potere di riperimetrazione del comparto. Essi, in realtà, non hanno avuto altra scelta se non quella di dolersi di essere stati del tutto pretermessi durante l’intero iter procedimentale – dai medesimi stimolato a seguito della proposizione dell’istanza ex art. 36 TUE - che ha preceduto l’adozione del diniego; ed invero, né la nota prot. n. 11385 del 23.07.2014 (allegata in atti nel fascicolo di parte del giudizio di appello), a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio – Urbanistica ed Edilizia, avente ad oggetto “Proposta incarico esterno per redazione piani particolareggiati previsti dal PRG vigente. Relazione Illustrativa”, né la D.G.C.n. 108 del 25.07.2014 (allegata in atti) con la quale veniva approvato apposito atto di indirizzo per la redazione dei piani particolareggiati, né tantomeno la successiva Determina n. 707 del 22.09.2014 (allegata in atti) con la quale veniva affidato l’incarico tecnico relativo alla redazione del Piano Particolareggiato denominato B6.3 – residenziale di completamento, contengono riferimento alcuno all’ordinanza cautelare C.d.S. n. 4421/2013 ed alla necessità di darvi esecuzione mercè l’accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie a ricomprendere in seno al futuro comparto denominato “Via Ferrucci” anche l’area di proprietà dei ricorrenti ”.
4. Il Comune di Leverano non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 maggio 2025.
5. Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile.
Risulta in tal senso dirimente l’infondatezza del primo dei segnalati profili di doglianza, costituente la premessa maggiore su cui poggia il sillogismo argomentativo posto a base del gravame.
Nessun errore revocatorio, rilevante in sede rescindente, si può imputare alla sentenza d’appello, posto che l’iniziativa esecutiva posi sfociata nell’ordinanza n. 1440/2018 aveva ad oggetto l’esecuzione di un’ordinanza autoesecutiva (così correttamente definita in detto provvedimento), vale a dire quella che sospendeva gli effetti del provvedimento di acquisizione gratuita del manufatto nelle more dell’esame della domanda di sanatoria.
Vero è che i ricorrenti hanno in quella sede tentato di veicolare argomenti relativi alla fondatezza di tale domanda, enfatizzando strumentalmente alcuni passaggi motivazionali dell’ordinanza cautelare d’appello del 2013: ma quel giudizio di ottemperanza non aveva un simile oggetto.
6. Non può dunque ritenersi che la sentenza qui gravata abbia erroneamente rilevato il difetto di attivazione dei ricorrenti in relazione al profilo segnalato, per avere ignorato tale iniziativa processuale: questa, infatti, non incide sul passaggio motivazionale criticato.
L’oggetto del giudizio di esecuzione cautelare attivato dai ricorrenti (per eseguire l’ordinanza cautelare n. 4421/2013) è infatti diverso rispetto all’oggetto dell’attività che la sentenza di appello afferma che i ricorrenti avrebbero omesso.
Nel primo caso si verte in materia di sospensione della demolizione in attesa della decisione sulla domanda di sanatoria (e dunque dell’obbligo del Comune di pronunciarsi su di essa); nel secondo caso si controverte del merito, ossia delle ragioni che hanno condotto al (successivo) rigetto di tale domanda.
7. Già questa semplice constatazione evidenzia inequivocamente come il passaggio motivazionale che si assume viziato dalla ritenuta, mancata considerazione dell’azione esecutiva del giudicato cautelare ha in realtà un diverso oggetto.
Nel presente giudizio non può poi rilevare l’indagine circa la correttezza o meno, in diritto, di siffatta valutazione del giudice d’appello (che è contestata dalla parte ricorrente).
In fase rescindente il presupposto per l’ammissibilità del gravame è l’accertamento di un errore di fatto revocatorio, che nel caso di specie sarebbe consistito nel non aver considerato la ridetta azione esecutiva.
In realtà non può affermarsi che la sentenza di cui si chiede la revocazione abbia commesso un tale errore sol perché ha stigmatizzato la mancata attivazione degl’interessati rispetto alla riperimetrazione della variante B6.3
8. Come si è detto, i ricorrenti agirono nel 2018 (a diniego di sanatoria ormai adottato) per far eseguire l’ordinanza del 2013 (relativa alla mancata decisione comunale sulla relativa istanza): il fatto che una simile azione fosse supportata da argomenti inconferenti, come ha rilevato la relativa decisione, perché concernenti non il profilo dell’obbligo di provvedere sulla domanda di sanatoria, ma il modo con cui nel frattempo su di essa si era provveduto, perché i ricorrenti – unilateralmente ed infondatamente – avevano desunto dal giudicato cautelare un effetto che in realtà il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto che non fosse ad esso riconducibile, non legittima l’affermazione che sorregge il ricorso in esame.
In relazione alla riperimetrazione, e comunque al merito della pretesa edificatoria, non era dunque quella dell’esecuzione del precedente giudicato cautelare la sede in cui i ricorrenti avrebbero dovuto far valere le loro ragioni (come del resto ha certificato l’ordinanza n. 1440/2018).
Pertanto, laddove la sentenza di appello menziona l’inerzia degl’interessati rispetto a tale pretesa, non può ritenersi che abbia per ciò solo ignorato il giudizio di esecuzione cautelare di cui si discute: proprio perché si tratta di due piani disomogenei sia in fatto che in diritto, e come tali non sovrapponibili.
Conseguentemente, è del tutto infondato il presupposto di fondo su cui poggia l’odierno gravame.
9. In memoria conclusionale i ricorrenti evocano vicende relative alla successiva attività pianificatoria del Comune di Leverano: ma sono fatti successivi alle vicende per cui è causa, e come tali non possono rilevare, tanto meno in sede di pretesa allegazione di un errore di fatto revocatorio che affliggerebbe la sentenza resa in grado di appello.
Il ricorso per revocazione deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla dev’essere statuito in merito alle spese del giudizio, non essendosi costituito il Comune di Leverano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio COniero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
IA Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio COniero |
IL SEGRETARIO