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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 664 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Fucci in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
[..
[...] c.f. , in
[...] P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., , Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Spinelli giusta procura rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2514/2023
pubblicata il 07.06.2023 (Opposizione a precetto)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 20.11.2018 l'
[...]
Controparte_1
riassumeva nel merito dinanzi al Tribunale di
[...]
Salerno, ai sensi dell'art.616 cpc, il giudizio 1544/2018 RGE concluso con l'ordinanza del 01.10.2018 del G.E., poi confermata dal Tribunale collegiale in sede di reclamo,
con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avviata da con due distinti atti di pignoramenti presso terzi (poi riuniti nel Parte_1
predetto procedimento R.G.E. n.1544/18). L'Istituto, infatti, aveva proposto opposizione ex art.615, comma 2, c.p.c ad entrambe le esecuzioni mobiliari presso terzi,
con le quali l'odierna appellante aveva pignorato le somme dovute dai terzi pignorati
( , Movie Caffe sas, Unicredit, Ubi Banca, ecc.) all' , sino alla CP_3 CP_1
concorrenza di € 800.000,00, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 542.681,34, giusto atto di precetto del 02.03.2018, vantata in virtù del decreto ingiuntivo n.698/04 del Tribunale di Benevento, divenuto esecutivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.3696/12. A
fondamento dell'opposizione all'esecuzione l' deduceva, in particolare, che le CP_1
2 risultanze del giudizio civile erano in palese contrasto con l'esito del procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.7828/2014, che aveva accertato che l' nella vicenda de qua era “persona offesa” in quanto il CP_1
, spendendo abusivamente la qualità di Presidente dell'Istituto, aveva indotto la CP_4
a farsi consegnare, senza mai essere stato all'uopo autorizzato dall' Pt_1 CP_1
medesimo, la somma di lire 910.000.000. Eccepiva, inoltre, l'inesistenza del credito in quanto per la medesima vicenda la aveva già promosso con esito totalmente Pt_1
satisfattivo (cfr. ordinanza del G.E. del Tribunale di Salerno del 26.09.2016) una procedura esecutiva presso terzi (RG n.952/2016) in danno degli eredi di Mons.
. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Controparte_5
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed in
accoglimento dei motivi tutti svolti con il presente atto, previa revoca dell'ordinanza di
rigetto resa in data 30.9.2018 dal G.E. dott.ssa Buono a definizione della fase cautelare
del processo R.G.E. n.1544/18, dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra Parte_1
in forza del succitato titolo (D.I. n.698/04 del Tribunale di Benevento e sentenza
n.3696/12 della Corte di Appello di Napoli) e del successivo atto di precetto notificato il
2 marzo 2018, sia per capitale, sia per spese, sia per oneri accessori di qualsivoglia
genere o natura, in applicazione ai principi di legge relativi al ne bis in idem e, in
subordine, per intervenuti pagamenti estintivi dell'obbligazione avvenuti a seguito
dell'ordinanza di assegnazione somme resa in data 26.09.2016 dal Tribunale di Salerno
a definizione del procedimento esecutivo R.G.E. n.952/16; 2) condannare la convenuta
al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, Parte_1
maggiorazione ex lege, iva e cpa come per legge, da attribuire ai sottoscritti
procuratori antistatari”.
Il giudizio veniva iscritto al n.10336/2018 RG.
3 2. Si costituiva che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione Parte_1
concludendo per il suo rigetto.
3. Con sentenza n. 2514 del 07.06.2023 il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: “in accoglimento della domanda
attorea, dichiara l'inesistenza di ragioni di credito di , azionate con gli Parte_1
atti di pignoramenti presso terzi, datati 14.3.2018 e 9.5.2018, odiernamente opposti, in
forza del d.i. n. 698/04 Trib.Ben., nei confronti dell' Le spese di lite – individuato CP_6
il valore complessivo della causa in euro 1.600.00000, pari alla sommatoria del valore
dei due atti di pignoramento, entrambi effettuati per l'importo di euro 800.000,00, e
applicati i parametri medi in relazione alle tre fasi di giudizio esplicatesi –, quantificate
in euro 20.357,00 (oltre oneri accessori come per legge), seguono la soccombenza, con
attribuzione in favore dei difensori di parte opponente, dichiaratisi antistatari”.
4. Con atto di citazione notificato il 20.06.2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e per l'effetto sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere
l'appello e, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, riformare integralmente la
sentenza del Tribunale di Salerno - dott. Calvagno D'Achille- n. 2514/2023, pubblicata
in data 7.6.233 resa nel giudizio RG 10366/18 e perciò rigettare l'opposizione
CP_ all'opposizione dall' . Porre le spese del primo e secondo grado di giudizio a carico
della parte appellata”.
CP_
5. Si è costituito l' , che ha resistito ai motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha così concluso: la Corte di Appello di Salerno, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, Voglia così provvedere: 1. rigettare l'istanza di sospensione
della sentenza n.2514/2023, resa dal Tribunale di Salerno in data 7.06.2023; 2. nel
merito, rigettare l'appello proposto da con atto del 20.06.2023 perché Parte_1
destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto;
3. condannare al Parte_1
4 pagamento delle spese, diritti e onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
6. Con ordinanza collegiale è stata disattesa l'istanza di sospensione avanzata dalla appellante ai sensi dell'art. 283 cpc;
con separata ordinanza il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali;
successivamente, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127
ter cpc, con ordinanza del 02.07.2025 il C.I. ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il I° motivo di appello - violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc.
violazione dell'art. 116 cpc. violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 65 cpc -
contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato un Parte_1
contrasto tra giudicati, civile e penale - ovvero tra la sentenza della Corte di Appello
civile di Napoli n. 3696/2012, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1076/2009, aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Istituto avverso il decreto ingiuntivo n. 698/2004, e la sentenza della Corte di Appello penale di Napoli n.
486/2011, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mons. CP_5
per decesso dell'imputato e revocato le statuizioni civili -, attribuendo
[...]
prevalenza al secondo. Secondo parte appellante la sentenza di estinzione del reato per morte del reo, che aveva definito la posizione del , è insuscettibile di passare in CP_4
giudicato, sicché non può giuridicamente sostenersi che esista un accertamento del fatto reato contenuto nella sentenza del Tribunale Penale di Salerno n. 1507/2008
confliggente con il giudicato formatosi sulla sentenza civile della Corte di Appello di
Napoli n. 3696/2012;
con il II° motivo - violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc. violazione dell'art. appellante contesta il percorso motivazionale del Tribunale per aver ritenuto di
'estendere' nei confronti del le statuizioni delle sentenze del Tribunale Penale CP_4
di Salerno n. 1507/2008 e della Corte di Appello Penale di Salerno n. 7828/14, che erano relative alla posizione del diverso imputato , che era stato CP_7
CP_ condannato al risarcimento dei danni in favore dell' , in tal modo disattendendo l'orientamento consolidato del giudice di legittimità per cui, qualora sia pronunciata sentenza di estinzione del reato per morte del reo, restano automaticamente caducate
CP_ anche le statuizioni civili. Nella specie, pertanto, l' non poteva invocare la formazione di un giudicato sulle statuizioni civili con riferimento alla posizione del né pretendere l''estensione' delle statuizioni adottate con riferimento ad altro CP_4
imputato;
con il III° motivo – violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc. violazione
dell'art. 116 cpc violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 654 cpc.- ulteriore
profilo – la fa rilevare che la posizione del rev. era stata stralciata Pt_1 CP_4
dalla Corte di Appello ed autonomamente decisa con sentenza n. 486/11 di declaratoria della estinzione del reato per morte dell'imputato; che tale sentenza era precedente al giudicato civile formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3696/12 del
CP_ 14.11.2012 , con cui l' era stata condannata al rimborso delle somme ricevute da essa appellante, sicché, seppure si volesse ravvedere un conflitto di giudicati, questo dovrebbe essere comunque risolto attribuendosi prevalenza alle statuizioni del giudice civile avendo il giudice penale deciso sulla posizione di altro imputato;
con il IV° motivo - violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc. violazione dell'art.
116 cpc. violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 654 cpc.- ulteriore profilo
violazione dell'art. 395 n. 5 cpc- la appellante fa rilevare che il giudicato civile si era formato non nell'anno 2012, come affermato nella sentenza impugnata, ma nell'anno
2017, ovvero all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28216/17, e dunque
6 CP_ successivamente al presunto giudicato penale, sicché l' avrebbe dovuto proporre ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 5,cpc, che costituisce l'unico rimedio previsto dall'ordinamento per far valere il contrasto di giudicati. La appellante fa altresì
osservare che il Tribunale non aveva considerato che l'IISC aveva già sollevato eccezione di giudicato nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della
Corte di Appello di Napoli 3696/12 e che, respinto il gravame, anche nella successiva sede di revocazione ex art 395 n. 4, la sentenza di secondo grado era divenuta definitiva ai sensi dell'art. 324 cpc, il che impediva all'IISC la riproposizione della stessa eccezione nel giudizio di opposizione all'esecuzione;
con il V° motivo - violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc. violazione dell'art.
116 cpc. violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 654 cpp.- ulteriore profilo – la appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva attribuito prevalenza al giudicato penale motivandola con la “diversità del grado di efficacia
dell'accertamento, in termini di eziologia causale, svolto dal Giudice penale – ove
l'accertamento prevede che essa emerga al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ribadisce che la declaratoria della estinzione del reato per morte del reo, pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 486/11, aveva come effetto la caducazione anche dell'accertamento del fatto reato, che non poteva perciò essere utilmente richiamato dal Giudice civile a fondamento del proprio percorso motivazionale, tra l'altro disattendendo un incontrovertibile giudicato civile;
evidenzia che il Giudice penale di primo grado aveva accertato “la consegna di
novecentodiecimilioni di lire a titolo di mutuo dalla al , il quale ultimo Pt_1 CP_4
nella circostanza, però si presentava, e contrasse, nella qualità di presidente
dell' ”; che “il eseguì una Controparte_1 CP_4
serie di operazioni finanziarie, tra cui quella intercorsa con la , non autorizzate Pt_1
e non rientranti nello scopo sociale, cionondimeno eseguì le stesse in rappresentanza
7 dell'istituto interdiocesano, firmando i contratti di mutuo nella qualità di Presidente di
detto Istituto”; che “i privati si determinarono alla consegna del denaro nella
convinzione di contrarre con l'istituto interdiocesano e non con il in proprio”; CP_4
che “la era stata indotta a credere, attraverso una serie di artifici e raggiri, di Pt_1
eseguire una operazione economica con l'istituto interdiocesano;
artifici consistiti non
solo nel rappresentare tale circostanza in modo espresso alla , ovvero di Pt_1
contrarre con l'Ente, ma anche esibendo apposito decreto di nomina e costituendosi il
in atti proprio in qualità di legale rappresentante dell'istituto e sottoscrivendo CP_4
gli stessi in tale qualifica”; che pertanto l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza penale di primo grado era assolutamente coincidente con l'accertamento compiuto dal giudice civile avendo entrambi evidenziato che la aveva in buona Pt_1
CP_ fede ritenuto di contrarre con l' e che il rev. , all'epoca Presidente dell'Ente, CP_4
avesse 'speso' i poteri di rappresentanza dell'Istituto nei contratti di mutuo con lei intercorsi, soscrivendo in tale veste i contratti, apponendovi il timbro dell'ente ed allegando la delega del cda;
che tale spedita dei poteri di rappresentanza dell'Ente
CP_ religioso impegnavano direttamente la responsabilità dell' nei confronti della
, in applicazione del principio della apparenza del diritto, come accertato con la Pt_1
pronuncia della Corte di Appello di Napoli n. 3696/12, passata in giudicato, salva la facoltà dell' medesimo di agire in rivalsa nei confronti degli eredi del TO;
CP_1
che, di conseguenza, l'impugnata sentenza era erronea nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che non residuasse in capo all' alcuna responsabilità essendo esso CP_1
stato riconosciuto in sede penale come 'soggetto danneggiato';
con il VI° motivo - violazione dell'art. 615 cpc – la appellante fa rilevare che, sulla base delle argomentazioni contenute nei precedenti motivi, doveva affermarsi che il suo
CP_ rapporto con l' doveva ritenersi regolato esclusivamente dalle statuizioni del d.ing.
n. 689/2004 del Tribunale di Benevento e della sentenza della Corte di Appello Civile di
8 Napoli n. 3696/12, passata in giudicato, sicché, essendo il titolo esecutivo da lei azionato già coperto da giudicato al momento della notifica del precetto, trattandosi dell'unico giudicato regolante i rapporti tra le parti, il giudice del Tribunale di Salerno
CP_ avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione con la quale l' aveva reiterato censure già vagliate e respinte dal giudice civile;
con il VII° motivo - riproposizione delle eccezioni assorbite nella decisione – la
CP_
fa rilevare che l aveva opposto, in primo grado, che il credito da lei Pt_1
vantato fosse inesistente poiché la stessa, in forza della pronuncia n. 397/16 con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato gli eredi del rev. alla restituzione CP_4
delle somme da lei concesse in prestito, aveva avviato dinanzi il Tribunale di Salerno
procedura espropriativa mobiliare presso terzi (R.E. n. 952/16) conclusasi con ordinanza di assegnazione satisfattiva. Evidenzia sul punto la appellante che, in realtà, l'azione esecutiva intrapresa nei confronti della , erede del rev. ,(R.E. Controparte_9 CP_4
CP_ 952/16), e l'azione esecutiva proposta nei confronti dell' fondavano su due diversi titoli giudiziari, la prima sulla sentenza del Tribunale di Benevento n. 397/16, e la seconda sul d.ing. n. 698/04 del Tribunale di Benevento e sulla sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 3696/12, con la conseguenza che, diversi i titoli esecutivi, al creditore era consentito proporre due distinte azioni esecutive, incontrando l'unico limite di non poter incassare il doppio di quanto spettante. Aggiunge che, all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28216/17, e prima di procedere alla notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, aveva provveduto alla restituzione delle somme in favore della , come evincibile dalla nota Controparte_9
del 05.01.2018 inviata dalla alla e dall'ordine di bonifico disposto in Pt_1 CP_9
data 11.01.2018 a favore della depositate agli atti. Ribadisce che la Corte di CP_9
Appello di Napoli con sentenza n. 949/2022, preso atto del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3696/2012, aveva riformato la sentenza del
9 Tribunale di Benevento n. 397/16, rigettando la domanda da lei proposta nei confronti del rev. , e per esso dei suoi eredi;
che anche tale decisione era passata Controparte_5
in giudicato, sicché l'intervenuta decisione e la già avvenuta restituzione delle somme in favore della sig.ra travolgevano gli effetti della ordinanza di assegnazione CP_9
disposta nel giudizio NRE 952/16 Tribunale di Salerno, rendendo superflua la rinuncia alla stessa da parte della;
Pt_1
con l'VIII° motivo - riforma del regime delle spese di lite - la appellante censura la quantificazione delle spese di primo grado liquidate in favore di parte opponente facendo rilevare l'errore di diritto in cui era incorso il primo giudice nel determinare il valore della controversia in € 1.600.000,00 sommando il valore dei due atti di pignoramento da lei proposti, laddove invece il valore della controversia doveva determinarsi con riferimento alla somma intimata in precetto.
8. Le questioni oggetto del presente giudizio sono coperte dal giudicato (esterno )
che si è formato sulla sentenza n. 759/2024, pubblicata il 03.09.2024, resa da questa
stessa Corte all'esito del giudizio n. 635/2023 RG.
CP_ Quest'ultimo era stato infatti introdotto dall' con atto di opposizione avverso il precetto che aveva notificato all'Istituto con riferimento al medesimo Parte_1
rapporto giuridico oggetto della presente controversia;
con l'opposizione erano stati prospettati gli stessi motivi articolati nella opposizione all'esecuzione; all'esito del giudizio era stata resa una sentenza di primo grado avente identica motivazione di quella qui impugnata;
avverso la sentenza la aveva proposto appello Pt_1
articolando gli stessi motivi di gravame che sono stati qui articolati.
CP_ Pertanto, essendo i soggetti - e -, il petitum - l'opposizione Parte_1
all'esecuzione intrapresa da - e la causa petendi - la dedotta inesistenza Parte_1
del credito per inefficacia del d.ing. n. 698/2004 conseguente alla sentenza della Corte
di Appello penale di Napoli n. 7828/2014 - comuni alle due cause, l'accertamento
10 compiuto in ordine alla medesima situazione giuridica e la soluzione delle identiche questioni di fatto e di diritto contenuti nella sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 759/2024, divenuta definitiva per essere inutilmente decorsi i termini per proporre ricorso in cassazione, preclude in questa sede il riesame delle medesime questioni (cfr.
ex pl. Cass. 2023 n. 32370; 2018 n. 27161).
8.1. Ne consegue che è rimasto definitivamente accertato che è Parte_1
legittimata a procedere ad espropriazione forzata in virtù della sentenza n. 3696/2012
della Corte d'Appello Civile di Napoli depositata in data 14.11.2012, con la quale era stato accolto l'appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
CP_ 1076/2009, era stata rigettata l'opposizione dell' avverso il d.ing. n. CP_1
698/04 emesso dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto, era stata confermata la fondatezza della pretesa creditoria contenuta nel monitorio.
8.2. Ed infatti, come si legge nella richiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 759/2024 che, come già rilevato, ha esaminato i medesimi motivi di appello che sono stati proposti in questa sede, “il giudicato derivante dalla sentenza n. 7828/2014 della
Corte d'Appello Penale di Napoli riguardava gli illeciti commessi nei confronti
dell' dal e non dal mons. Controparte_1 CP_7
, la cui posizione era stata definita dalla Corte d'Appello Penale di Salerno con CP_4
la declaratoria di non doversi procedere per morte del reo e la revoca delle statuizioni
civili, attenendo, di conseguenza, ad una vicenda giuridica ontologicamente diversa
dalla quella relativa all'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'
[...]
nei riguardi della per effetto della stipulazione, da parte del suo CP_10 Pt_1
legale rappresentante, dei contratti di mutuo in questione, vale dire dalla fattispecie
negoziale sulla quale si era formato il giudicato originato dalla sentenza n. 3696/2012
della Corte d'Appello Civile di Napoli.
11 Peraltro, quand'anche, in ipotesi, si volesse sostenere che tra la sentenza n. 3696/2012
della Corte d'Appello Civile di Napoli e la sentenza n. 7828/2014 della Corte d'Appello
Penale di Napoli sussista un conflitto tra giudicati, a prevalere, secondo il criterio
temporale della posteriorità, sarebbe, in ogni caso, quello derivante dalla sentenza n.
3696/2012, giacché formatosi il 27 novembre 2017 a seguito della pubblicazione della
sentenza n. 28216/2017 della Corte di Cassazione, con la quale veniva dichiarata
l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Ente ecclesiastico, e, quindi, successivamente
a quello scaturente dalla sentenza n. 7828/2014, depositata il 19 gennaio 2015 e non
impugnata, con la conseguenza che il titolo esecutivo posto dalla a base Pt_1
dell'atto di precetto resterebbe comunque intangibile, per non essere infirmato da alcun
fatto sopravvenuto idoneo a comportarne la caducazione.
Del resto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1246/2019, dichiarava
inammissibile anche il ricorso per revocazione proposto dall' Controparte_1
avverso la sentenza n. 28216/2017, a norma dell'art. 395, n.
[...]
4, c.p.c., per denunciare l'omessa valutazione proprio del giudicato derivante dalla
sentenza n. 7828/2014 della Corte d'Appello Penale di Napoli, in tal modo rendendo
incontestabile il diritto della di agire in executivis sulla base della sentenza n. Pt_1
3696/2012 della Corte d'Appello Civile di Napoli.
La ricostruzione fattuale compiuta in primo grado dal Tribunale Penale di Salerno nel
condannarlo, con la sentenza n. 1507/2008, alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione e di euro 400,00 di multa nonché al risarcimento dei danni è perfettamente
compatibile e non antitetica con quella effettuata dalla Corte d'Appello Civile di Napoli
con la sentenza n. 3696/2012, atteso che gli artifici e i raggiri posti in essere dal
reverendo per indurre la a stipulare i contratti di mutuo si concretizzarono Pt_1
proprio nel documentare i suoi poteri rappresentativi e, dunque, nell'ingenerarle il
12 ragionevole convincimento di contrarre con colui che ne era legittimato, con la
conseguenza che l'illecito perpetrato anche nei confronti dell'Ente religioso non elideva
la riferibilità a quest'ultimo delle obbligazioni restitutorie e del loro successivo
inadempimento.
In sostanza, il reato di truffa aggravata commesso dal mons. TO in danno anche
dell' non escludeva che i contratti di mutuo del 3 luglio 2001, del Controparte_1
20 settembre 2001 e del 19 dicembre 2001 dovessero, in ragione dei suoi comprovati
poteri rappresentativi, ritenersi stipulati in nome e per conto dell'Ente religioso e,
quindi, che la aveva il diritto di agire nei confronti di quest'ultimo per ottenere Pt_1
la restituzione delle somme di cui si era indebitamente appropriato il reverendo.
Né l'Ente ecclesiastico può eccepire l'inesistenza del credito precettato sull'assunto che
la ne aveva già ottenuto il soddisfacimento per effetto dell'ordinanza di Pt_1
assegnazione delle somme pignorate in danno degli eredi del mons. in forza CP_4
della sentenza n. 397/2016, con la quale il Tribunale di Benevento, in accoglimento
della domanda proposta nei confronti del reverendo, li aveva condannati al pagamento
di quanto dovutole in restituzione sulla base dei contratti di mutuo del 2001.
Ed infatti, come risulta per tabulas, da un lato, la , a seguito della sentenza n. Pt_1
28216/2017 della Corte di Cassazione, restituiva agli eredi del mons. , con CP_4
bonifico dell'11 gennaio 2018, le somme percepite in virtù dell'ordinanza di
assegnazione emanata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, ex art. 553
c.p.c., il 26 settembre 2016 e, dall'altro, in ogni caso, la Corte d'Appello Civile di
Napoli, con sentenza n. 949/2022, riformava la sentenza n. 397/2016 del Tribunale di
Benevento proprio in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 3696/2012
della Corte d'Appello Civile di Napoli, sicché il credito azionato con il precetto
notificato all' il 2 marzo 2018 non Controparte_1
13 aveva trovato, né avrebbe potuto trovare alcun soddisfacimento in forza del caducato
titolo esecutivo”.
8.3. La richiamata decisione sul merito delle questioni, essendo ormai irrevocabile,
vincola questo giudicante e determina l'accoglimento dell'appello proposto dal Pt_1
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata e, per l'effetto, l'opposizione
[...]
CP_ all'esecuzione proposta da va rigettata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto gravano sull'
[...]
. Alla liquidazione si provvede in Controparte_1
dispositivo sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato sì come previsto dall'art. 17 c.p.c., negli importi medi, tenuto conto dell'attività
difensiva espletata dalla e per le fasi effettivamente trattate. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 20.06.2023 da nei Parte_1
confronti dell' Controparte_11
[...]
TRINITA' DI CAVA DE' TIRRENI avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2514/2023, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta
CP_ l'opposizione all'esecuzione proposta da;
b) CO l'Istituto appellato al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di per il primo grado, in € 15.959,00 per compenso e, per il Parte_1
secondo grado, in € 2.556,00 per spese ed € 18.511,00 per compenso, oltre rimborso
14 forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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116 cpc violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 654 cpc.- ulteriore profilo – la
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