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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2751/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 2751/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 811/2018, emessa dal Giudice di Pace di CA (Sa), vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione per il primo grado di giudizio, dall'avv.
Roberto De Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Albanella (Sa), alla via Roma n.
275; ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.o.a. di Salerno del 22.9.2019
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'avv. Giuseppe Scorza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio (Sa), alla via Carlo Alberto dalla Chiesa;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza dell'12.2.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 5/2/2025; per l'appellato la nota del 31/1/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.3.2019, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 811/2018 del 21.9.2018, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di CA (Sa).
Ed invero, l'odierno appellante esponeva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di CA (SA) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito degli eventi verificatisi, il giorno 18.05.2014 alle ore 02,30 circa in Albanella (SA), alla via Roma n. 171. Invero, l'odierno appellante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il sig.
, senza alcuna plausibile ragione, danneggiava volutamente ed intenzionalmente parte Controparte_1 di un presepio esterno di proprietà del sig. e dal medesimo costruito. In particolare, asseriva Pt_1 che il sig. aveva distrutto la parte del presepio raffigurante la Chiesa di Santa Sofia. CP_1
Sicché, sporgeva querela presso la Stazione dei Carabinieri di Albanella (Sa), cui seguiva l'instaurazione del procedimento penale iscritto al R.G. n. 844/2010/21-bis, nell'ambito del quale l'odierno appellante si costituiva parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
A seguito della depenalizzazione del reato di cui all'art. 635, I comma c.p., (decreti legislativi nn. 7
e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014), il suddetto procedimento veniva definito con sentenza di proscioglimento e, pertanto, il sig. adducendo Pt_1 la responsabilità dell'odierno appellato ai sensi dell'art 2043 c.c., adiva il Giudice di Pace di
CA, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti per i fatti descritti, quantificati nella somma di € 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia anche ricorrendo ad una valutazione equitativa e comunque entro il limite di competenza del Giudice di
Pace adito, con vittoria di spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Così instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo Controparte_1 lo stesso, al momento del verificarsi del fatto, impegnato in un'attività lavorativa presso il panificio
“Conforti”, sito in Albanella (Sa). Ancora, eccepiva il difetto di legittimazione attiva non avendo l'attore provato la proprietà dei beni oggetto di causa.
Contestando anche il merito della questione, e l'assenza di pregiudizi risarcibili da parte dell'attore, concludeva instando per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c., e vittoria delle spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 5.4.2018, la causa veniva infine trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 811/2018, il Giudice di Pace di CA (Sa), rigettava la domanda non avendo l'attore assolto all'onere probatorio incombente ex art. 2043 c.c., con compensazione delle spese di lite.
Sicché, impugnava la predetta sentenza dolendosi dell'erroneità della decisione del Parte_1 giudice di primo grado, in quanto contraddittoria ed illogica. In particolare, il giudice di prime cure da un lato riconosceva che il sig. aveva rimosso parte dell'opera artistica realizzata dal sig. Pt_2
ma al contempo non riteneva sussistente il danneggiamento. Pt_1
Ancora, lamentava l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che correttamente valutate avrebbero condotto all'accoglimento della domanda. Infine, contestava la mancata irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 7 del
15.01.2016.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la condotta illecita tenuta da , e per l'effetto, Controparte_1 perché lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi e delimitarsi nella somma di € 5.000,00, o nella diversa somma il Giudice ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 25.6.2019, si costituiva in giudizio
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c. Controparte_1
Contestando la fondatezza degli avversi motivi di gravame, concludeva instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 12.2.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 6.5.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Deve parimenti rilevarsi la tempestività dell'impugnazione. Sotto tale profilo, infatti, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 21.9.2018, l'atto di appello veniva tempestivamente notificato in data 14.3.2019 nei confronti di . Controparte_1 Tanto premesso, si è avuto modo di rilevare come l'odierno appellante avesse eccepito la nullità della sentenza per vizio della motivazione attinente alla ritenuta contraddittorietà, illogicità, carenza della stessa.
In particolare, lamentava che il giudice di prime cure, pur ritenendo provato il fatto storico, non avesse ritenuto sussistenti gli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. Pertanto, instava per la riforma della sentenza oggetto di gravame, e per l'accertamento della fattispecie illecita.
Il motivo in esame non è fondato.
Correttamente inquadrata la domanda nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art
2043 c.c., va evidenziato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante.
A norma del combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto deve provare l'esistenza del danno, della condotta causativa del dedotto danno, il nesso di causalità, nonché (quantomeno) la colpa di chi ha compiuto il fatto ingiusto produttivo delle lamentate conseguenze dannose.
Alcun dubbio, pertanto, può porsi in merito alla natura reintegratoria e non già sanzionatoria dell'illecito civile, così dovendosi senz'altro specificamente allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite da parte del danneggiante (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017 n.
16601).
Orbene, con riferimento al caso di specie l'appellante non ha adempiuto l'onere probatorio a proprio carico.
Anche a voler prescindere dai profili di illegittimità dell'innesto delle videocamere di sorveglianza da cui era estratto il video acquisito agli atti (cfr. produzione di parte appellante), peraltro soltanto genericamente allegati, occorre evidenziare quanto segue.
Anzitutto, l'odierno appellato contestava che l'opera in esame rientrasse nella disponibilità del sig.
oltre alla circostanza che fosse stato lo stesso appellante a realizzarla;
si doleva, altresì, del Pt_1 fatto che alcuna prova fosse stata puntualmente dedotta in merito alla sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte dell'odierno appellante.
A fronte di tali specifiche contestazioni, alcun significativo elemento di prova veniva dedotto da parte dell'odierno appellante a riscontro delle proprie doglianze.
Da un lato, invero, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tale presepe appartenesse all'odierno appellante.
Sotto tale profilo, infatti, a fronte delle specifiche doglianze dedotte per conto dell'appellato non possono rilevare in senso contrario le dichiarazioni rese da parte dello stesso sig. in sede di Pt_1 escussione testimoniale nel predetto procedimento penale. Parimenti generiche, sul punto, risultano le dichiarazioni rese da parte del SC : Per_1 alcuno specifico riscontro poteva offrire con riferimento a chi avesse costruito il presepe e con riguardo al regime di proprietà dello stesso. Infine, la circostanza che il presepe sarebbe stato realizzato sulla “parete esterna della propria abitazione” non risulta sufficientemente riscontrata: ed invero, nonostante la visione del video prodotto agli atti, non è meglio provato come ed in quali termini tale presepe fosse di proprietà dell'odierno appellante. Analogamente a dirsi con riferimento alle risultanze del verbale di sopralluogo del 18.5.2014.
D'altro canto, tenuto conto del rigetto della domanda formulata nel corso del primo grado di giudizio, alcuna efficacia di giudicato può riconoscersi con riguardo alla questione della titolarità attiva e passiva dei rapporti giuridici oggetto di causa, posta la devoluzione dell'intero thema decidendum attinente all'azione risarcitoria nell'odierno grado di giudizio.
Per altro verso, non v'è prova nemmeno delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte dello stesso appellante: nello specifico, il sig. chiedeva il riconoscimento del “danno materiale consistito Pt_1 nella perdita definitiva di quella parte dell'opera artistico-religiosa realizzata artigianalmente, costituente un pezzo unico ed irripetibile, che per quanto riparabile o ricostruibile non potrà mai ritornare la stessa preesistente al danneggiamento”.
Sotto tale specifico profilo, invero, non risulta in alcun modo provato il danno patrimoniale asseritamente patito dall'odierno appellante.
Sul punto, l'unico teste di parte attrice escusso, dichiarava con Testimone_1 riferimento al capo a) dei capi di prova (cfr. verbale udienza del 15.11.16) “Preciso che l'atto è consistito nella rimozione dalla sede di un pezzo del presepe, se ricordo bene, la parte raffigurante la Chiesa di Santa Sofia”. Ancora, evidenziava che “il ha solo sradicato il pezzo del presepe CP_1 ma non lo ha portato con sé; il pezzo del presepe appariva integro, il presepe non risultava danneggiato dal ”. CP_1
Dalle dichiarazioni esaminate si evince che il teste confermava la dinamica dell'evento lesivo ascritta al sig. ; tuttavia, alcun ulteriore elemento emergeva con riferimento agli specifici pregiudizi CP_1 lamentati dall'odierno appellante. Per contro, lo stesso teste affermava che il pezzo del presepe che il rimuoveva dall'opera, per poi appoggiarlo sullo stesso, risultava integro e pertanto non CP_1 danneggiato.
Se è vero, dunque, che il fatto illecito descritto dall' originario attore risultava confermato dalle dichiarazioni del teste, è vero anche che nessun elemento utile emergeva ai fini del riconoscimento del pregiudizio lamentato dal sig. Pt_1
Al riguardo, l'odierno appellante limitava le proprie ragioni alla mera constatazione del distaccamento di un pezzo, raffigurante la Chiesa di Santa Sofia, dall'intera opera. Invero, il richiamato regime di responsabilità avrebbe implicato un'indagine di tutt'altro contenuto, avente ad oggetto tra gli altri, i seguenti aspetti: periodo storico di realizzazione dell'opera; materiali utilizzati;
valore di tale opera pre-danneggiamento; valore di tale opera post-danneggiamento. Né è dato in alcun modo rilevare come ed in quali termini, tale distacco avesse determinato delle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale nel caso di specie.
Diversamente ragionando, infatti, risulterebbe così riconosciuto un danno-conseguenza in re ipsa direttamente riconducibile alla condotta illecita contestata in capo alla parte convenuta, in evidente contraddizione rispetto alla più generale natura reintegratoria e non già sanzionatoria dell'illecito civile (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601).
In altre parole, verrebbe pertanto in rilievo, in assenza anche di specifici elementi indiziari da cui poter inferire la sussistenza del danno conseguenza in esame, non già un'ipotesi di danno presunto, quanto piuttosto di un vero e proprio danno punitivo.
Né risultava prodotta in atti idonea documentazione fotografica atta specificamente a riscontrare l'originaria situazione del presepio anteriormente al sinistro.
Non veniva infine documentata alcuna spesa sostenuta per la riparazione del presepio.
Invero, per poter apprezzare siffatta voce di danno, intesa come “danno conseguenza”, occorre che la parte danneggiata alleghi e provi il concreto pregiudizio patito anche attraverso presunzioni gravi, precisi e concordanti che siano però fondate su elementi diversi dal fatto di reato. (Cass. n.
4005/2020).
Tanto premesso, pertanto, non può accordarsi la pretesa tutela risarcitoria invocata da parte appellante.
La mancata allegazione dei suddetti indici presuntivi, inoltre, osta a che questo giudicante possa procedere ad una liquidazione equitativa del danno richiesta dall'appellante, posto che è pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una liquidazione del danno, astrattamente configurabile (Cass. n. 8854/2012). La liquidazione equitativa, infatti, per non essere arbitraria, presuppone pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi come precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa...presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare” (ex multis Cass. n. 10607/2010). Né la liquidazione equitativa può supplire il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte (Cass. n.13288/2007).
Analogamente a dirsi con riferimento all'asserito pregiudizio non patrimoniale paventato dall'odierno appellante. In particolare, il sig. deduceva come dovessero essere considerate “la sofferenza morale, gli Pt_1
ulteriori danni aventi carattere immateriale, o non immediatamente materiale, quali il danno da stress, il danno esistenziale con compromissione o riduzione della capacità di socializzazione con conseguenze peggiorative sulla qualità di vita del danneggiato, il danno ai valori costituzionali.”
Ancora, rilevava come l'opera in questione avesse un particolare significato affettivo, in quanto costruito in memoria del nipote dell'appellante, scomparso prematuramente.
A tal proposito, occorre rilevare che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata della stessa, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Per quel che riguarda l'onere della prova, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). È, infatti, ormai superata la tesi, propugnata da
Corte Cost. n. 184/86 ma smentita dalla successiva sentenza della Consulta n. 372/94, che identificava il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”, pervenendo in alcuni casi ad ammettere la configurabilità di un danno “in re ipsa”.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
A fronte della generica allegazione del presunto pregiudizio lamentato, occorre rilevare che non risulta in alcun modo provato lo stato di sofferenza patito dal sig. in conseguenza della Pt_1 condotta tenuta dal sig. . Non risulta invero in alcun modo allegato, prima ancora che provato CP_1 che, a causa del perfezionamento dell'evento lesivo oggetto di contestazione in questa sede,
l'appellante abbia patito delle specifiche sofferenze nel caso di specie.
Alcuna specifica puntualizzazione veniva invero dedotta in merito alla consistenza della sofferenza morale così asseritamente patita in ragione della commissione del fatto oggetto di contestazione in questa sede.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto che il pezzo del presepe distaccato dal non risultava CP_1 danneggiato, così come rilevato dalle dichiarazioni del teste . Per_1
Né risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, ulteriori conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale riconducibili all'illecito per cui è causa: da un lato, infatti, non risulta in alcun modo meglio precisato quale diritto di rango costituzionale sarebbe stato violato nel caso di specie e, per altro verso, nemmeno è stata riscontrata una lesione significativa, di tal guisa da determinare un pregiudizio intollerabile in parte qua.
D'altro canto, nemmeno risulta provato che la costruzione del presepio, a tutto voler concedere, fosse dedicata alla memoria del nipotino dell'appellante, tenuto conto delle dichiarazioni rese da parte del teste al riguardo. Per_1
Ne deriva, pertanto, il rigetto anche del secondo motivo di appello, e tanto a prescindere dalla deprecabilità del gesto oggetto di contestazione in questa sede.
Con il terzo motivo di appello, l'odierno appellante lamentava la mancata applicazione delle sanzioni previste a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, per mezzo del d.lgs. n. 7/2016, del reato di danneggiamento c.d. “semplice”, operata mediante la sostituzione del testo dell'originario art. 635
c.p. con la disposizione prevista dall'art. 2, primo comma, lett. l) del decreto.
Infatti, il fatto tipico dell'abrogato reato del primo comma dell'art. 635 c.p. è stato convertito in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria dall'art. 4, primo comma, lett. c) del predetto decreto,
Anche a voler ritenere integrato uno specifico interesse ad appellare nel caso di specie, posta la configurabilità di una vera e propria sanzione amministrativa in alcun modo correlata ad una specifica utilità astrattamente conseguibile dall'appellante in parte qua, alcun dubbio si pone circa il fatto che il presupposto per l'irrogazione della stessa sia l'accoglimento della domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 8, II comma d.lgs. n. 7/2016.
Ne deriva, pertanto, il rigetto anche di tale motivo di appello.
La controvertibilità in fatto delle questioni dedotte dalle parti, in uno all'obiettiva deprecabilità della condotta per cui è causa posta in essere da parte dell'odierno appellato, sufficientemente provata nei termini indicati in precedenza, depongono per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, XVII comma, della l. n. 228/12, in relazione all'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Ed invero, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, non ricollegabile alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto dell'impugnazione (arg., ex plurimis da Cass. Civ., Sez. VI,
21.1.2015, n. 930), essendo così irrilevante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
(ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 20.2.2020, n. 4315; Sez. I, 5.4.2019, n. 9660).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , nei confronti di Parte_1 , avverso la sentenza n. 811/2018 emessa dal Giudice di Pace di CA (Sa), Controparte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno il 25.9.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 2751/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 811/2018, emessa dal Giudice di Pace di CA (Sa), vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione per il primo grado di giudizio, dall'avv.
Roberto De Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Albanella (Sa), alla via Roma n.
275; ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.o.a. di Salerno del 22.9.2019
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'avv. Giuseppe Scorza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio (Sa), alla via Carlo Alberto dalla Chiesa;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza dell'12.2.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 5/2/2025; per l'appellato la nota del 31/1/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.3.2019, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 811/2018 del 21.9.2018, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di CA (Sa).
Ed invero, l'odierno appellante esponeva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di CA (SA) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito degli eventi verificatisi, il giorno 18.05.2014 alle ore 02,30 circa in Albanella (SA), alla via Roma n. 171. Invero, l'odierno appellante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il sig.
, senza alcuna plausibile ragione, danneggiava volutamente ed intenzionalmente parte Controparte_1 di un presepio esterno di proprietà del sig. e dal medesimo costruito. In particolare, asseriva Pt_1 che il sig. aveva distrutto la parte del presepio raffigurante la Chiesa di Santa Sofia. CP_1
Sicché, sporgeva querela presso la Stazione dei Carabinieri di Albanella (Sa), cui seguiva l'instaurazione del procedimento penale iscritto al R.G. n. 844/2010/21-bis, nell'ambito del quale l'odierno appellante si costituiva parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
A seguito della depenalizzazione del reato di cui all'art. 635, I comma c.p., (decreti legislativi nn. 7
e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014), il suddetto procedimento veniva definito con sentenza di proscioglimento e, pertanto, il sig. adducendo Pt_1 la responsabilità dell'odierno appellato ai sensi dell'art 2043 c.c., adiva il Giudice di Pace di
CA, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti per i fatti descritti, quantificati nella somma di € 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia anche ricorrendo ad una valutazione equitativa e comunque entro il limite di competenza del Giudice di
Pace adito, con vittoria di spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Così instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo Controparte_1 lo stesso, al momento del verificarsi del fatto, impegnato in un'attività lavorativa presso il panificio
“Conforti”, sito in Albanella (Sa). Ancora, eccepiva il difetto di legittimazione attiva non avendo l'attore provato la proprietà dei beni oggetto di causa.
Contestando anche il merito della questione, e l'assenza di pregiudizi risarcibili da parte dell'attore, concludeva instando per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c., e vittoria delle spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 5.4.2018, la causa veniva infine trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 811/2018, il Giudice di Pace di CA (Sa), rigettava la domanda non avendo l'attore assolto all'onere probatorio incombente ex art. 2043 c.c., con compensazione delle spese di lite.
Sicché, impugnava la predetta sentenza dolendosi dell'erroneità della decisione del Parte_1 giudice di primo grado, in quanto contraddittoria ed illogica. In particolare, il giudice di prime cure da un lato riconosceva che il sig. aveva rimosso parte dell'opera artistica realizzata dal sig. Pt_2
ma al contempo non riteneva sussistente il danneggiamento. Pt_1
Ancora, lamentava l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che correttamente valutate avrebbero condotto all'accoglimento della domanda. Infine, contestava la mancata irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 7 del
15.01.2016.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la condotta illecita tenuta da , e per l'effetto, Controparte_1 perché lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi e delimitarsi nella somma di € 5.000,00, o nella diversa somma il Giudice ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 25.6.2019, si costituiva in giudizio
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c. Controparte_1
Contestando la fondatezza degli avversi motivi di gravame, concludeva instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 12.2.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 6.5.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Deve parimenti rilevarsi la tempestività dell'impugnazione. Sotto tale profilo, infatti, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 21.9.2018, l'atto di appello veniva tempestivamente notificato in data 14.3.2019 nei confronti di . Controparte_1 Tanto premesso, si è avuto modo di rilevare come l'odierno appellante avesse eccepito la nullità della sentenza per vizio della motivazione attinente alla ritenuta contraddittorietà, illogicità, carenza della stessa.
In particolare, lamentava che il giudice di prime cure, pur ritenendo provato il fatto storico, non avesse ritenuto sussistenti gli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. Pertanto, instava per la riforma della sentenza oggetto di gravame, e per l'accertamento della fattispecie illecita.
Il motivo in esame non è fondato.
Correttamente inquadrata la domanda nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art
2043 c.c., va evidenziato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante.
A norma del combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto deve provare l'esistenza del danno, della condotta causativa del dedotto danno, il nesso di causalità, nonché (quantomeno) la colpa di chi ha compiuto il fatto ingiusto produttivo delle lamentate conseguenze dannose.
Alcun dubbio, pertanto, può porsi in merito alla natura reintegratoria e non già sanzionatoria dell'illecito civile, così dovendosi senz'altro specificamente allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite da parte del danneggiante (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017 n.
16601).
Orbene, con riferimento al caso di specie l'appellante non ha adempiuto l'onere probatorio a proprio carico.
Anche a voler prescindere dai profili di illegittimità dell'innesto delle videocamere di sorveglianza da cui era estratto il video acquisito agli atti (cfr. produzione di parte appellante), peraltro soltanto genericamente allegati, occorre evidenziare quanto segue.
Anzitutto, l'odierno appellato contestava che l'opera in esame rientrasse nella disponibilità del sig.
oltre alla circostanza che fosse stato lo stesso appellante a realizzarla;
si doleva, altresì, del Pt_1 fatto che alcuna prova fosse stata puntualmente dedotta in merito alla sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte dell'odierno appellante.
A fronte di tali specifiche contestazioni, alcun significativo elemento di prova veniva dedotto da parte dell'odierno appellante a riscontro delle proprie doglianze.
Da un lato, invero, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tale presepe appartenesse all'odierno appellante.
Sotto tale profilo, infatti, a fronte delle specifiche doglianze dedotte per conto dell'appellato non possono rilevare in senso contrario le dichiarazioni rese da parte dello stesso sig. in sede di Pt_1 escussione testimoniale nel predetto procedimento penale. Parimenti generiche, sul punto, risultano le dichiarazioni rese da parte del SC : Per_1 alcuno specifico riscontro poteva offrire con riferimento a chi avesse costruito il presepe e con riguardo al regime di proprietà dello stesso. Infine, la circostanza che il presepe sarebbe stato realizzato sulla “parete esterna della propria abitazione” non risulta sufficientemente riscontrata: ed invero, nonostante la visione del video prodotto agli atti, non è meglio provato come ed in quali termini tale presepe fosse di proprietà dell'odierno appellante. Analogamente a dirsi con riferimento alle risultanze del verbale di sopralluogo del 18.5.2014.
D'altro canto, tenuto conto del rigetto della domanda formulata nel corso del primo grado di giudizio, alcuna efficacia di giudicato può riconoscersi con riguardo alla questione della titolarità attiva e passiva dei rapporti giuridici oggetto di causa, posta la devoluzione dell'intero thema decidendum attinente all'azione risarcitoria nell'odierno grado di giudizio.
Per altro verso, non v'è prova nemmeno delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte dello stesso appellante: nello specifico, il sig. chiedeva il riconoscimento del “danno materiale consistito Pt_1 nella perdita definitiva di quella parte dell'opera artistico-religiosa realizzata artigianalmente, costituente un pezzo unico ed irripetibile, che per quanto riparabile o ricostruibile non potrà mai ritornare la stessa preesistente al danneggiamento”.
Sotto tale specifico profilo, invero, non risulta in alcun modo provato il danno patrimoniale asseritamente patito dall'odierno appellante.
Sul punto, l'unico teste di parte attrice escusso, dichiarava con Testimone_1 riferimento al capo a) dei capi di prova (cfr. verbale udienza del 15.11.16) “Preciso che l'atto è consistito nella rimozione dalla sede di un pezzo del presepe, se ricordo bene, la parte raffigurante la Chiesa di Santa Sofia”. Ancora, evidenziava che “il ha solo sradicato il pezzo del presepe CP_1 ma non lo ha portato con sé; il pezzo del presepe appariva integro, il presepe non risultava danneggiato dal ”. CP_1
Dalle dichiarazioni esaminate si evince che il teste confermava la dinamica dell'evento lesivo ascritta al sig. ; tuttavia, alcun ulteriore elemento emergeva con riferimento agli specifici pregiudizi CP_1 lamentati dall'odierno appellante. Per contro, lo stesso teste affermava che il pezzo del presepe che il rimuoveva dall'opera, per poi appoggiarlo sullo stesso, risultava integro e pertanto non CP_1 danneggiato.
Se è vero, dunque, che il fatto illecito descritto dall' originario attore risultava confermato dalle dichiarazioni del teste, è vero anche che nessun elemento utile emergeva ai fini del riconoscimento del pregiudizio lamentato dal sig. Pt_1
Al riguardo, l'odierno appellante limitava le proprie ragioni alla mera constatazione del distaccamento di un pezzo, raffigurante la Chiesa di Santa Sofia, dall'intera opera. Invero, il richiamato regime di responsabilità avrebbe implicato un'indagine di tutt'altro contenuto, avente ad oggetto tra gli altri, i seguenti aspetti: periodo storico di realizzazione dell'opera; materiali utilizzati;
valore di tale opera pre-danneggiamento; valore di tale opera post-danneggiamento. Né è dato in alcun modo rilevare come ed in quali termini, tale distacco avesse determinato delle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale nel caso di specie.
Diversamente ragionando, infatti, risulterebbe così riconosciuto un danno-conseguenza in re ipsa direttamente riconducibile alla condotta illecita contestata in capo alla parte convenuta, in evidente contraddizione rispetto alla più generale natura reintegratoria e non già sanzionatoria dell'illecito civile (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601).
In altre parole, verrebbe pertanto in rilievo, in assenza anche di specifici elementi indiziari da cui poter inferire la sussistenza del danno conseguenza in esame, non già un'ipotesi di danno presunto, quanto piuttosto di un vero e proprio danno punitivo.
Né risultava prodotta in atti idonea documentazione fotografica atta specificamente a riscontrare l'originaria situazione del presepio anteriormente al sinistro.
Non veniva infine documentata alcuna spesa sostenuta per la riparazione del presepio.
Invero, per poter apprezzare siffatta voce di danno, intesa come “danno conseguenza”, occorre che la parte danneggiata alleghi e provi il concreto pregiudizio patito anche attraverso presunzioni gravi, precisi e concordanti che siano però fondate su elementi diversi dal fatto di reato. (Cass. n.
4005/2020).
Tanto premesso, pertanto, non può accordarsi la pretesa tutela risarcitoria invocata da parte appellante.
La mancata allegazione dei suddetti indici presuntivi, inoltre, osta a che questo giudicante possa procedere ad una liquidazione equitativa del danno richiesta dall'appellante, posto che è pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una liquidazione del danno, astrattamente configurabile (Cass. n. 8854/2012). La liquidazione equitativa, infatti, per non essere arbitraria, presuppone pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi come precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa...presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare” (ex multis Cass. n. 10607/2010). Né la liquidazione equitativa può supplire il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte (Cass. n.13288/2007).
Analogamente a dirsi con riferimento all'asserito pregiudizio non patrimoniale paventato dall'odierno appellante. In particolare, il sig. deduceva come dovessero essere considerate “la sofferenza morale, gli Pt_1
ulteriori danni aventi carattere immateriale, o non immediatamente materiale, quali il danno da stress, il danno esistenziale con compromissione o riduzione della capacità di socializzazione con conseguenze peggiorative sulla qualità di vita del danneggiato, il danno ai valori costituzionali.”
Ancora, rilevava come l'opera in questione avesse un particolare significato affettivo, in quanto costruito in memoria del nipote dell'appellante, scomparso prematuramente.
A tal proposito, occorre rilevare che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata della stessa, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Per quel che riguarda l'onere della prova, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). È, infatti, ormai superata la tesi, propugnata da
Corte Cost. n. 184/86 ma smentita dalla successiva sentenza della Consulta n. 372/94, che identificava il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”, pervenendo in alcuni casi ad ammettere la configurabilità di un danno “in re ipsa”.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
A fronte della generica allegazione del presunto pregiudizio lamentato, occorre rilevare che non risulta in alcun modo provato lo stato di sofferenza patito dal sig. in conseguenza della Pt_1 condotta tenuta dal sig. . Non risulta invero in alcun modo allegato, prima ancora che provato CP_1 che, a causa del perfezionamento dell'evento lesivo oggetto di contestazione in questa sede,
l'appellante abbia patito delle specifiche sofferenze nel caso di specie.
Alcuna specifica puntualizzazione veniva invero dedotta in merito alla consistenza della sofferenza morale così asseritamente patita in ragione della commissione del fatto oggetto di contestazione in questa sede.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto che il pezzo del presepe distaccato dal non risultava CP_1 danneggiato, così come rilevato dalle dichiarazioni del teste . Per_1
Né risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, ulteriori conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale riconducibili all'illecito per cui è causa: da un lato, infatti, non risulta in alcun modo meglio precisato quale diritto di rango costituzionale sarebbe stato violato nel caso di specie e, per altro verso, nemmeno è stata riscontrata una lesione significativa, di tal guisa da determinare un pregiudizio intollerabile in parte qua.
D'altro canto, nemmeno risulta provato che la costruzione del presepio, a tutto voler concedere, fosse dedicata alla memoria del nipotino dell'appellante, tenuto conto delle dichiarazioni rese da parte del teste al riguardo. Per_1
Ne deriva, pertanto, il rigetto anche del secondo motivo di appello, e tanto a prescindere dalla deprecabilità del gesto oggetto di contestazione in questa sede.
Con il terzo motivo di appello, l'odierno appellante lamentava la mancata applicazione delle sanzioni previste a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, per mezzo del d.lgs. n. 7/2016, del reato di danneggiamento c.d. “semplice”, operata mediante la sostituzione del testo dell'originario art. 635
c.p. con la disposizione prevista dall'art. 2, primo comma, lett. l) del decreto.
Infatti, il fatto tipico dell'abrogato reato del primo comma dell'art. 635 c.p. è stato convertito in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria dall'art. 4, primo comma, lett. c) del predetto decreto,
Anche a voler ritenere integrato uno specifico interesse ad appellare nel caso di specie, posta la configurabilità di una vera e propria sanzione amministrativa in alcun modo correlata ad una specifica utilità astrattamente conseguibile dall'appellante in parte qua, alcun dubbio si pone circa il fatto che il presupposto per l'irrogazione della stessa sia l'accoglimento della domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 8, II comma d.lgs. n. 7/2016.
Ne deriva, pertanto, il rigetto anche di tale motivo di appello.
La controvertibilità in fatto delle questioni dedotte dalle parti, in uno all'obiettiva deprecabilità della condotta per cui è causa posta in essere da parte dell'odierno appellato, sufficientemente provata nei termini indicati in precedenza, depongono per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, XVII comma, della l. n. 228/12, in relazione all'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Ed invero, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, non ricollegabile alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto dell'impugnazione (arg., ex plurimis da Cass. Civ., Sez. VI,
21.1.2015, n. 930), essendo così irrilevante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
(ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 20.2.2020, n. 4315; Sez. I, 5.4.2019, n. 9660).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , nei confronti di Parte_1 , avverso la sentenza n. 811/2018 emessa dal Giudice di Pace di CA (Sa), Controparte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno il 25.9.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato