Articolo 69 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 68Articolo 70
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9 ottobre 2010
Art. 69. (Entrate del fondo sanitario nazionale)

A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
a) i contributi assicurativi di cui all'articolo 76;
b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonche' da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; (11) (15) ((16))
c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali; ((16))
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali; ((16))
e) i proventi derivanti da attivita' a pagamento svolte dalle unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.
Sono altresi' versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all' articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 .
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e) nonche' di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione.
Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonche' ai relativi interessi di mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Cessano di avere vigore, con effetto dal 1 gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento e' previsto dalla presente legge. (15)
--------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 98 (in G.U. 27/03/1982, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 6)che: "Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall' articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' elevato dal 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331 ". --------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n. 310) ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che: "Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall' articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 ".
Lo stesso D.L. (con l'art. 15, comma 5) ha, inoltre, disposto che: "In deroga all' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della meta', ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 , ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che: "A modifica di quanto previsto dall' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale".
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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