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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4664/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. MARIANGELA GHERGO) Parte_1
- RICORRENTI -
E
, già e già CP_1 Controparte_2 [...]
(Avv. ARCUCCI GENNARO) Controparte_3
- RESISTENTE -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i sig.ri e hanno convenuto dinanzi Parte_1 Pt_1
a questo Tribunale la (ora, , al fine di Controparte_3 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A ) In via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e non posto in essere dalla resistente al momento della CP_1
negoziazione per cui è causa, sia per la violazione delle norme di legge sia di Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF;
Direttiva
2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari;
l'art. 23 TUF;
la comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; artt. 27,28,
30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari n.
16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;
all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg CONSOB n. 11522/1998; linee guida ABI
Relativamente alla frequenza di aggiornamento Mifid;
art . 21, lett. a, del Tuf - D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) sia per la violazione dell'art. 21 del D.lgs. 24.2.98 n.58 (T.U.I.F) e con gli artt.
28, 31, 39 e 40 e 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, che impongono, in capo alla Banca, il rispetto degli obblighi: a) di informazione sulle caratteristiche e sul rischio degli strumenti finanziari
e in particolare in relazione al mancato assolvimento degli obblighi di informazione rafforzata previsti per i prodotti illiquidi;
b) di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e di agire per servire al meglio l'interesse dei clienti;
c) di informare il cliente in merito alla natura e ai rischi connessi allo strumento finanziario venduto;
d) di ottenere dal cliente tutte le informazioni necessarie in relazione alla sua conoscenza ed esperienza nel settore azionario e ai suoi obiettivi di investimento;
e) di eseguire la valutazione di adeguatezza dello strumento venduto, rispetto agli obiettivi di investimento e al profilo di rischio del cliente;
f) di aver venduto le azioni senza aver effettuato preventivamente la Mifid. Per l'effetto, dichiarare la grave negligenza della banca con condanna della stessa al risarcimento dei danni pari all'importo investito come calcolato dall'ACF
e il riconoscimento della rivalutazione monetaria ovvero la somma di €.71.012,34 e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare il grave inadempimento di natura contrattuale posto in essere dalla al momento della negoziazione dei titoli e per l'effetto dichiarare la risoluzione del CP_1
contratto ex art 1453 c.c. e condannare la banca anche al risarcire il danno pari ad €.71.012,34 pari alla somma riconosciuta in sede arbitrale. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la risoluzione delle operazioni, con condanna della banca resistente alla restituzione delle somme investite, ovvero al risarcimento dei danni pari alle somme investite per l'acquisto dei titoli de quo.
A) Accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla con l'obbligo di CP_1 risarcire il danno causato all'odierno ricorrente. B) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della resistente per i danni subiti dall'investitore per violazione dei contratti di intermediazione finanziaria, nonché in ogni caso per le violazioni e gli inadempimenti posti in essere della resistente rispetto alle prescrizioni contenute nel TUIF Controparte_4
D.Lgs.n.58/98 e prima ancora del D.Lgs. n. 415\96, nei Regolamenti Consob 16190/2007 e nella
Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione dei contratti di compravendita dei titoli azionari ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale della rispetto ai contratti di compravendita delle CP_1
Cont azioni o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della alle predette CP_1
prescrizioni normative e, sempre e comunque, condannare la resistente in persona del suo CP_1
l.r.p.t., alla restituzione delle somma investite dall'odierna esponente, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di €.71.012,34 oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., dalla data degli acquisti e sino al soddisfo, ovvero di quell'altra somma - maggiore o minore – che risulterà giusta e provata, all'esito del presente. Voglia: •
Accertare e dichiarare che non sono state rispettate da nei confronti del Controparte_2
ricorrente, le normative di rango primario e secondario in tema di conflitto di interessi, con particolare riguardo alla relativa informativa, e conseguentemente condannare Controparte_2
a risarcire il danno patito dai signori e . • Accertare che il
[...] Parte_1 Parte_1
comportamento della resistente al momento della negoziazione dei titoli per cui è causa ha integrato un illecito civile, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni pari alle somme così CP_1 come richieste e riconosciute dall'ACF, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa. • Accertare e dichiarare che le operazioni di acquisto delle azioni di erano inadeguate Controparte_2
rispetto alle reali caratteristiche dei ricorrenti e che non ha provveduto ad alcuna verifica di CP_1
adeguatezza delle singole operazioni di investimento, con conseguente declaratoria di invalidità/inefficacia degli atti di acquisto e conseguente condanna di a restituire i prezzi CP_1
pagati per gli acquisti delle azioni;
in subordine, in ogni caso, a voler ritenere che l'inadeguatezza degli investimenti rispetto al profilo dell'investitore determini il solo obbligo dell'intermediario di risarcire il danno (e non la invalidità/inefficacia delle operazioni), condannare Controparte_2
al risarcimento del danno patito dai signori e in subordine,
[...] Parte_1 Parte_1
con condanna di a risarcire il danno per gli stessi motivi. C) Accertare e dichiarare che il CP_1
Cont signor poneva in vendita le 2.080,00 azioni in data 15.12.2015 (n. 1.080,00) e in data Parte_1
16.12.2015 (n. 1.000,00) al prezzo di 9.53 (rif. all. 10) e che la signora poneva in vendita Pt_1
Cont le n. 1.015,00 azioni in data 15.12.2015 al prezzo di 9.53 (rif. all. 11). Che dalla documentazione versata in atti emerge come la banca non abbia dato esecuzione a tale disposizione. Che
l'intermediario abbia eseguito ordini di vendita impartiti da soggetti terzi in data successiva a quello disposto dall'odierni Ricorrenti;
Che pertanto, la banca è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, di correttezza e buona fede e per l'effetto dichiarare la resistente obbligata a risarcire il danno CP_1
e\o alla ripetizione delle somme e\o comunque ad indennizzare i ricorrenti per le violazioni di cui in atti anche a titolo di “perdita di chance” e\o risarcimento del danno per la somma complessiva pari ad €. 29.495,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio sia della procedura incardinata presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie n.
9134 conclusasi con Decisione n. 6496 del 24 aprile 2023 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi, la banca resistente ha chiesto, in via preliminare, di disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. attesa la complessità della controversia, incompatibile con un'istruttoria semplificata;
nonché eccepito la prescrizione dei diritti vantati e chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande di parte ricorrente e, in caso di accertamento della responsabilità della resistente, la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione delle azioni ottenute a titolo gratuito, dei dividendi incassati, nonché del grave concorso colposo dei ricorrenti ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti.
Con provvedimento dell'8.4.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 3.6.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 10 gg. prima per il deposito di note conclusive.
2. Venendo al merito della vicenda, le doglianze dei ricorrenti riguardano le seguenti operazioni eseguite da : Parte_1
a) 01.12.2014 acquisto di n. 2.764,00 azioni BPB CUM BONUS SHS (Cod. isin
[...]) per € 24.737,80 (v. pag. 7 doc. 18, nonché doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente) ed in data 29.12.2014 n.581 azioni BPB CUM BONUS SHS al costo di €. 5.199,95 (pag. 11 del predetto doc. 18); nonché da Parte_1
b) 01.12.2014 acquisto di n. 3.065,00 azioni BPB CUM BONUS SHS (Cod. isin
[...]) per l'importo complessivo di €. 27.431,75 (pag. 5 doc. 19, nonché doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente) ed in data 29.12.2014 n.280 azioni BPB CUM BONUS SHS al costo di €. 2.506,00
(pag. 9 del predetto doc. 19).
In particolare, parte ricorrente lamenta la drastica perdita di valore dei titoli acquistati e una serie di omissioni e irregolarità informative, compiute dalla banca resistente, fonte di risoluzione dei contratti e risarcimento del danno.
Si precisa che l'acquisto del 3.01.2011 non viene preso in considerazione, in quanto non è stato considerato da parte ricorrente nella quantificazione del danno.
2.1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'istanza di conversione del rito, stante il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c.
2.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente. Sul punto, va osservato che la domanda di risoluzione dei singoli contratti di investimento ha ad oggetto operazioni effettuate il 1.12.1014. Per l'effetto, stante la presentazione di formale reclamo in data 18.07.2019 e in data 11.02.2022, l'instaurazione del procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in data 04.05.2022, la prescrizione decennale può ritenersi interrotta.
Parimenti, “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013
e da ultimo Cass. 2066/2023).
Nel caso di specie, potendosi far coincidere tale data con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione, nessun termine di prescrizione può dirsi maturato neppure con riferimento alla domanda risarcitoria, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale con termine di prescrizione decennale.
2.3. Venendo all'analisi della condotta della banca resistente nella commercializzazione dei titoli di cui alle lettere a) e b), si rileva quanto di seguito.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.)
e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva
MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del
2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare
l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto
d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Quindi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del c.d. contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del c.d. contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (tra le altre, più di recente, Cass. n. 10646/2023).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla
Comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Passando all'esame degli acquisti eseguiti dai ricorrenti, occorre premettere che questi, in data
20.12.2010, hanno sottoscritto il c.d. contratto quadro recante n. 13/21395304/4 e consegnato loro in copia (v. doc. n. 1 di parte ricorrente).
Inoltre, le operazioni di cui alle lettere predette a) e b) sono state precedute dalla compilazione di due questionari Mifid, dai quali si evince che ai ricorrenti è stato attribuito un profilo di rischio medio-alto in considerazione dell'esperienza maturata in materia di investimenti e strumenti finanziari, nonché in relazione alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento: sia nella profilatura del 2010, sia in quella del 2014 (immediatamente precedente agli acquisti oggetto del presente giudizio;
v. docc. 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente) gli azionisti hanno dichiarato di essere disposti a perdere soltanto una parte media del proprio capitale.
Al contrario, la banca ha acconsentito all'acquisto di titoli altamente rischiosi, ossia azioni Cont
per il corrispettivo di ben € 59.875,50. Orbene, l'investimento azionario, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo dichiarato dai ricorrenti di voler rischiare soltanto una parte media del proprio capitale
Per l'effetto, le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state compiute in violazione dell'obbligo di informazione c.d. passiva, risultando lesive dell'art. 40 della delibera Consob n.
16190/2009, il quale prevede che “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
Per escludere la particolare rischiosità del titolo non può valere quanto dedotto dalla difesa Cont della banca per cui al momento degli acquisti contestati le azioni erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità ma certamente non illiquidi (divenendo tali soltanto a partire dal 31.12.015). Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della resistente, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita dello stesso
(certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato come la borsa) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dell'ricorrente.
L'inadeguatezza dell'investimento non risulta affatto segnalato dalla resistente in sede di sottoscrizione di aumento del capitale;
allo stesso modo, l'intermediario non ha neppure menzionato la concentrazione della partecipazione azionaria dai ricorrenti, stante il possesso degli stessi di altre Cont azioni relative, quindi, al medesimo emittente.
La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie
(obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Nel caso di specie, dunque, emerge il duplice profilo d'inadeguatezza, per incompatibilità con gli obiettivi di investimento della cliente e per eccessiva concentrazione.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda di condanna della banca al risarcimento del danno da grave inadempimento per aver violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore per quanto concerne l'operazione in oggetto, attesa l'inadeguatezza dell'investimento alla luce dell'effettivo profilo di rischio dei ricorrenti.
Ne consegue la condanna della resistente al risarcimento del danno patito da parte ricorrente pari al quantum investito, per € 59.875,50.
Nella ipotesi, come quella di specie, in cui la domanda accolta sia di risarcimento dei danni, poiché il cliente rimane nella titolarità degli strumenti finanziari da lui sottoscritti, il danno dallo stesso patito va commisurato alla differenza di valore dei titoli valutata tra il momento dell'operazione di acquisto ed i momento della decisione e va detratto il valore dei frutti dell'investimento nel frattempo percepiti, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (in tal senso
Cass. civ. 17948/2020).
Nella specie, il danno per la sottoscrizione di un investimento, che verosimilmente non sarebbe stato compiuto se vi fosse stata adeguata informazione sul rischio di totale perdita del capitale,
è pari alla somma investita, al netto dei dividendi incassati pari ad € 76,79 per la ed € 157,37 Pt_1
per (la produzione documentale della banca di cui ai nn. 9 e 10 fa riferimento a somme Parte_1
percepite dai due attori prima degli investimenti in questione - sicché non possono riferirsi agli investimenti in esame - oppure anche all'incasso di cedole che riguardano le obbligazioni e non le azioni, eccetto i predetti due dividenti suindicati che vanno decurtati dalla somma finale dovuta a titolo risarcitorio), essendosi pacificamente azzerato il valore dei titoli all'atto della presentazione della domanda;
sicché il danno patito dalla prima è pari ad € 29.860,96 e quello patito dal secondo è pari ad € 29.780,38.
Si precisa che sono stati decurtati unicamente i dividendi percepiti dagli azionisti in epoca successiva a quella indicata negli acquisti oggetto del presente giudizio;
al contrario, non sono state decurtate le cedole accreditate, poiché nessun acquisto obbligazionario risulta riferibile all'odierno procedimento.
Il tutto, oltre rivalutazione monetaria oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo (cfr. Cass. n. 262022022).
3. Infine, nessun pregio assume la doglianza in ordine al mancato rispetto dell'ordine cronologico da parte della nella messa in vendita delle azioni dei sig.ri e CP_1 Parte_1 Pt_1
(v. doc. 10 e 11 di parte ricorrente); invero, tutti gli ordini di vendita inseriti nel sistema informatico in epoca successiva al 15-16.12.2015 (momento in cui gli odierni ricorrenti hanno impartito l'ordine di vendita), in realtà sono stati ricevuti dalla Banca in un'epoca antecedente (v. docc. da 29 a 46 bis del fascicolo della banca resistente).
4. Stante la parziale soccombenza di parte ricorrente le spese vanno compensate per un quarto.
Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00 a (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale
DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta la domanda di condanna della già e già Controparte_1 Controparte_2
per azioni al risarcimento del danno relativa alla mancata esecuzione Controparte_3
degli ordini di vendita delle azioni detenute dai ricorrenti;
2) accerta e dichiara il grave inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della resistente e, per l'effetto, condanna la già Controparte_1 [...]
e già al risarcimento del danno Controparte_2 Controparte_3 quantificato in complessivi € 59.641,34, di cui € 29.780,38 in favore del sig. ed € Parte_1
29.860,96 in favore della sig.ra oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla Parte_1
somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
3) condanna già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per azioni, al pagamento di ¾ delle spese processuali in favore dell'Avv. Mariangela Ghergo,
[...]
difensore dei ricorrenti dichiaratosi anticipatario, che, in detta ridotta misura, si liquidano in €
6.856,50,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 03/06/2025
IL GIUDICE dott. Michele De Palma