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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di ON
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 22 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte convenuta
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi alle parti.
ON, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ON (PZ), alla via Sant'Antuono, n. 313, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Molinari, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Molinari giusta procura in atti
- Attore -
E
, rappresentato e difeso, come da procura CP_1 CodiceFiscale_2
in atti dall'avv. Carlo Eboli con domicilio eletto presso il suo studio in San Cipriano
Picentino (SA) alla loc. Campigliano Z.I. n. 29
- Convenuto –
Oggetto: Responsabilità professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5.07.2020 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
il dr. er veder accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP_1 CP_1
per non aver rispettato gli obblighi a cui era tenuto in qualità di custode del cespite pignorato e per non aver svolto l'ufficio conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 93.330,96. o di quella minore o maggiore accertata in corso di causa, in favore del Sig. Parte_1
a titolo di risarcimento per i danni subiti dagli immobili, oltre alla condanna
[...]
al pagamento di una ulteriore somma di denaro da liquidare in via equitativa per mancato godimento dei beni restituiti in condizioni fatiscenti.
A seguito dell'udienza del 27.4.2021, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e concedeva i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
Accolte le istanze istruttorie di parte attrice, ascoltati i testimoni, con ordinanza dell'1.3.2023 veniva disposta consulenza tecnica.
In data 17.4.2023 si costituiva il convenuto eccependo di avere avuto CP_1
conoscenza del giudizio solo a seguito della comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento di nomina del consulente.
Lo stesso eccepiva che alcuna pec era stata consegnata al destinatario in ordine alla notifica dell'atto di citazione chiedendo, quindi, di essere rimesso in termini e di essere autorizzato alla chiamata in causa della OM . CP_2
Con provvedimento del 17.5.2023, il Giudice confermava la validità della notifica depositata da parte attrice nel momento dell'introduzione del giudizio e per tale ragione rigettava la richiesta di rimessione in termini e chiamata del terzo, conferendo l'incarico al CTU nominato.
A seguito di deposito della consulenza, si riteneva l'opportunità di disporre udienza in presenza per il 14 maggio 2024. All'esito di tale udienza, venivano richiesti chiarimenti al CTU con ordinanza del
27.9.2024.
Con provvedimento del 23.1.2025, in assenza di note scritte il procedimento veniva rinviato ad altra udienza.
Con provvedimento del 12.3.2025 letti gli artt. 309 e 181 comma 1 e 127 ter, co. 4
c.p.c., stante l'assenza di note scritte, si disponeva l'estinzione del giudizio e cancellazione della causa.
Con atto di “comparsa in riassunzione” del 14.5.2025 parte attrice citava il convenuto per l'udienza dell'11.11.2025 così concludendo: accertare i fatti di cui in premessa e dichiarare la responsabilità del Sig. per non aver rispettato gli CP_1
obblighi a cui era tenuto in qualità di custode del cespite pignorato e per non aver svolto l'ufficio conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 93.330,96. o di quella minore o maggiore accertata in corso di causa, in favore del Sig. a titolo Parte_1
di risarcimento per i danni subiti dagli immobili, oltre alla condanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro da liquidare in via equitativa dall'On.le Tribunale adito per mancato godimento dei beni restituiti in condizioni fatiscenti il cui stato permane tutt'oggi. - Con vittoria di spese, diritti e compensi.
Con provvedimento del 13.11.2025, rilevato che la piana lettura del combinato disposto di cui agli artt. 181, 307 comma 1, 3 e 4, 309 c.p.c. lascia escludere che alla declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo possa seguire, nella specie, la riassunzione del processo, oramai dichiarato di diritto estinto, il procedimento veniva rinviato per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. concedendo termine per note conclusionali.
Parte attrice non depositava note di trattazione scritta.
Parte convenuta, così concludeva: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile la proposta riassunzione, rigettare, quindi, la domanda e disporre la condanna di parte attrice alla refusione delle spese legali come per legge da calcolarsi in base al valore del presente giudizio. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese. Si rende necessario preliminarmente e brevemente richiamare l'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'istituto dell'estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti in udienza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c..
A tal proposito, si ricorda che la disciplina codicistica impone un vero e proprio onere di partecipazione alle udienze in capo alle parti costituite, mediante difensore munito di valida procura ad litem.
Il mancato adempimento a tale onere di partecipazione alle udienze determina l'assenza della parte.
La mancata partecipazione di entrambe le parti alla prima udienza determina, in conformità alla prescrizione di cui all'.art. 181, comma 1, c.p.c., come formulata a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 534 del 20.12.1995, la fissazione per ordine del giudice di una nuova udienza, la cui data è comunicata alle parti costituite a cura del cancelliere e qualora tutte le parti non presenzino neppure a tale nuova udienza, la causa è cancellata dal ruolo ed il giudice contestualmente dichiara l'estinzione del processo.
Tale disciplina, inoltre, si applica anche ai casi in cui le parti non presenziano alle udienze successive alla prima, ai sensi del disposto dell'.art. 309 c.p.c..
Inoltre, si ricorda, altresì, che l'.art. 181, comma 1 c.p.c. è stato ulteriormente novellato dall'art. 50, d.l. n. 112 del 25.6.2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 6.8.2008, che ha previsto, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Ciò risulta applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, dunque, a far data dal 25 giugno 2008
(cfr. Cass. n. 4721 del 2014).
In caso d'inattività protratta, dunque, inevitabile è la declaratoria di estinzione del processo e di cancellazione della causa dal ruolo.
Con l'introduzione dell'art.127 ter c.p.c. è stato espressamente previsto che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, stante la regolarità delle comunicazioni di rinvio e fissazione di udienza in modalità cartolare, il procedimento veniva prima rinviato ad altra udienza e poi estinto con cancellazione della causa dal Ruolo stante il mancato deposito di note di trattazione scritta.
Per cui se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Tutto ciò sostanzialmente è giustificato da esigenze di economia processuale a fronte della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1,
c.p.c. ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza, che chiude il procedimento (cfr. Cass. n. 21586 del 2018).
Pertanto, contro l'eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c., sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata e, che quando essa sia stata pronunciata erroneamente assume comunque carattere di sentenza in senso sostanziale (cfr. Cass. n. 16358 del 04.08.2015 e più di recente anche Cass. n.4989 del 21.02.2019).
Conseguentemente, nella specie, l'ordinanza di estinzione del processo e di cancellazione della causa dal ruolo del 12.3.2025 è provvedimento che definisce il processo con una decisione in rito e che è sì suscettibile di impugnazione, ma unicamente nelle forme dell'appello, quale mezzo generale di impugnazione delle sentenze.
Non essendo più previsto lo strumento processuale della riassunzione del giudizio ad opera della parte che vi ha interesse entro il termine perentorio di un anno dalla pronuncia del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della riforma del 2008, l'atto di citazione in riassunzione è senza dubbio da considerarsi inammissibile.
Infine, nel caso di specie, si ritiene opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., trattandosi in ogni caso di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla
Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018, essendosi limitata la presente pronuncia all'analisi di una particolare questione giuridica di rito, senza affrontare il merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione proposto a seguito dell'inattività delle parti e dell'intervenuta cancellazione della causa dal ruolo nonché estinzione del processo, disposta con ordinanza del 12.3.2025;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
ON, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 22 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte convenuta
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi alle parti.
ON, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ON (PZ), alla via Sant'Antuono, n. 313, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Molinari, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Molinari giusta procura in atti
- Attore -
E
, rappresentato e difeso, come da procura CP_1 CodiceFiscale_2
in atti dall'avv. Carlo Eboli con domicilio eletto presso il suo studio in San Cipriano
Picentino (SA) alla loc. Campigliano Z.I. n. 29
- Convenuto –
Oggetto: Responsabilità professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5.07.2020 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
il dr. er veder accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP_1 CP_1
per non aver rispettato gli obblighi a cui era tenuto in qualità di custode del cespite pignorato e per non aver svolto l'ufficio conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 93.330,96. o di quella minore o maggiore accertata in corso di causa, in favore del Sig. Parte_1
a titolo di risarcimento per i danni subiti dagli immobili, oltre alla condanna
[...]
al pagamento di una ulteriore somma di denaro da liquidare in via equitativa per mancato godimento dei beni restituiti in condizioni fatiscenti.
A seguito dell'udienza del 27.4.2021, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e concedeva i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
Accolte le istanze istruttorie di parte attrice, ascoltati i testimoni, con ordinanza dell'1.3.2023 veniva disposta consulenza tecnica.
In data 17.4.2023 si costituiva il convenuto eccependo di avere avuto CP_1
conoscenza del giudizio solo a seguito della comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento di nomina del consulente.
Lo stesso eccepiva che alcuna pec era stata consegnata al destinatario in ordine alla notifica dell'atto di citazione chiedendo, quindi, di essere rimesso in termini e di essere autorizzato alla chiamata in causa della OM . CP_2
Con provvedimento del 17.5.2023, il Giudice confermava la validità della notifica depositata da parte attrice nel momento dell'introduzione del giudizio e per tale ragione rigettava la richiesta di rimessione in termini e chiamata del terzo, conferendo l'incarico al CTU nominato.
A seguito di deposito della consulenza, si riteneva l'opportunità di disporre udienza in presenza per il 14 maggio 2024. All'esito di tale udienza, venivano richiesti chiarimenti al CTU con ordinanza del
27.9.2024.
Con provvedimento del 23.1.2025, in assenza di note scritte il procedimento veniva rinviato ad altra udienza.
Con provvedimento del 12.3.2025 letti gli artt. 309 e 181 comma 1 e 127 ter, co. 4
c.p.c., stante l'assenza di note scritte, si disponeva l'estinzione del giudizio e cancellazione della causa.
Con atto di “comparsa in riassunzione” del 14.5.2025 parte attrice citava il convenuto per l'udienza dell'11.11.2025 così concludendo: accertare i fatti di cui in premessa e dichiarare la responsabilità del Sig. per non aver rispettato gli CP_1
obblighi a cui era tenuto in qualità di custode del cespite pignorato e per non aver svolto l'ufficio conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 93.330,96. o di quella minore o maggiore accertata in corso di causa, in favore del Sig. a titolo Parte_1
di risarcimento per i danni subiti dagli immobili, oltre alla condanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro da liquidare in via equitativa dall'On.le Tribunale adito per mancato godimento dei beni restituiti in condizioni fatiscenti il cui stato permane tutt'oggi. - Con vittoria di spese, diritti e compensi.
Con provvedimento del 13.11.2025, rilevato che la piana lettura del combinato disposto di cui agli artt. 181, 307 comma 1, 3 e 4, 309 c.p.c. lascia escludere che alla declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo possa seguire, nella specie, la riassunzione del processo, oramai dichiarato di diritto estinto, il procedimento veniva rinviato per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. concedendo termine per note conclusionali.
Parte attrice non depositava note di trattazione scritta.
Parte convenuta, così concludeva: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile la proposta riassunzione, rigettare, quindi, la domanda e disporre la condanna di parte attrice alla refusione delle spese legali come per legge da calcolarsi in base al valore del presente giudizio. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese. Si rende necessario preliminarmente e brevemente richiamare l'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'istituto dell'estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti in udienza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c..
A tal proposito, si ricorda che la disciplina codicistica impone un vero e proprio onere di partecipazione alle udienze in capo alle parti costituite, mediante difensore munito di valida procura ad litem.
Il mancato adempimento a tale onere di partecipazione alle udienze determina l'assenza della parte.
La mancata partecipazione di entrambe le parti alla prima udienza determina, in conformità alla prescrizione di cui all'.art. 181, comma 1, c.p.c., come formulata a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 534 del 20.12.1995, la fissazione per ordine del giudice di una nuova udienza, la cui data è comunicata alle parti costituite a cura del cancelliere e qualora tutte le parti non presenzino neppure a tale nuova udienza, la causa è cancellata dal ruolo ed il giudice contestualmente dichiara l'estinzione del processo.
Tale disciplina, inoltre, si applica anche ai casi in cui le parti non presenziano alle udienze successive alla prima, ai sensi del disposto dell'.art. 309 c.p.c..
Inoltre, si ricorda, altresì, che l'.art. 181, comma 1 c.p.c. è stato ulteriormente novellato dall'art. 50, d.l. n. 112 del 25.6.2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 6.8.2008, che ha previsto, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Ciò risulta applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, dunque, a far data dal 25 giugno 2008
(cfr. Cass. n. 4721 del 2014).
In caso d'inattività protratta, dunque, inevitabile è la declaratoria di estinzione del processo e di cancellazione della causa dal ruolo.
Con l'introduzione dell'art.127 ter c.p.c. è stato espressamente previsto che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, stante la regolarità delle comunicazioni di rinvio e fissazione di udienza in modalità cartolare, il procedimento veniva prima rinviato ad altra udienza e poi estinto con cancellazione della causa dal Ruolo stante il mancato deposito di note di trattazione scritta.
Per cui se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Tutto ciò sostanzialmente è giustificato da esigenze di economia processuale a fronte della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1,
c.p.c. ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza, che chiude il procedimento (cfr. Cass. n. 21586 del 2018).
Pertanto, contro l'eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c., sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata e, che quando essa sia stata pronunciata erroneamente assume comunque carattere di sentenza in senso sostanziale (cfr. Cass. n. 16358 del 04.08.2015 e più di recente anche Cass. n.4989 del 21.02.2019).
Conseguentemente, nella specie, l'ordinanza di estinzione del processo e di cancellazione della causa dal ruolo del 12.3.2025 è provvedimento che definisce il processo con una decisione in rito e che è sì suscettibile di impugnazione, ma unicamente nelle forme dell'appello, quale mezzo generale di impugnazione delle sentenze.
Non essendo più previsto lo strumento processuale della riassunzione del giudizio ad opera della parte che vi ha interesse entro il termine perentorio di un anno dalla pronuncia del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della riforma del 2008, l'atto di citazione in riassunzione è senza dubbio da considerarsi inammissibile.
Infine, nel caso di specie, si ritiene opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., trattandosi in ogni caso di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla
Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018, essendosi limitata la presente pronuncia all'analisi di una particolare questione giuridica di rito, senza affrontare il merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione proposto a seguito dell'inattività delle parti e dell'intervenuta cancellazione della causa dal ruolo nonché estinzione del processo, disposta con ordinanza del 12.3.2025;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
ON, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco