TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12026/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12026/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Roma alla Piazza Jan Palach n. 29 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Gabriele Camozzi n.
9 presso lo studio degli avv.ti Daniele Cicero (c.f. Fax 06.35402296 PEC C.F._2
) ed Aurelio Ciciarelli (c.f. Fax Email_1 C.F._3
06.35402296 PEC ) che, congiuntamente e disgiuntamente Email_2 tra loro, lo rappresentano e difendono per delega in atti
OPPONENTE contro con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentate sig. , rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_2
Berardi (c.f. ), ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Roma alla Viale C.F._4 degli Ammiragli n. 46, giusta delega in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.02.17, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1814/17, R.G. n. 82593/16 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 24.01.17, e munito di formula esecutiva in data 08.02.17 e notificato in pari data con il quale gli veniva ingiunto di pagare al la somma di € 13.987,27, oltre Controparte_1 interessi legali e spese del procedimento.
A sostegno delle proprie richieste l'opponente eccepiva: A) in primo luogo l'insussistenza del credito portato dai documenti contabili posti a fondamento dell'ingiunzione, contestandone la rilevanza probatoria, nonché l'inadempimento dell'appaltatore; B) la mancata esecuzione alla regola dell'arte dei lavori commissionati;
C) l'errata applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02; D) proponeva promossa domanda riconvenzionale per complessivi € 20.815,80; E) avanzava domanda di sospensione e/o revoca ex art. 649 c.p.c dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva: Piaccia all'Ill.mo. Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati i fatti di cui in premessa: - pagina 1 di 3 in via preliminare, sospendere o revocare ex art. 649 c.p.c. e, in ogni caso, per difetto dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1814/2017 (r.g. 82593/2016) del 24.01.2017 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 09.02.2017; - in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito oggetto di causa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare integralmente e/o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1814/2017 (r.g. 82593/2016) del 24.01.2017 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 09.02.2017; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto con specifico riferimento ai lavori effettuati ed ai vizi contestati in premessa e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno, in favore dell'opponente, nella misura complessiva di € 20.815,80 (ventimilaottocentoquindici/80) ovvero alla somma maggiore o minore che meglio sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta più giusta ed equa, oltre ad interessi e rivalutazione.
Si costituiva il contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Chiedeva: Piaccia all'adito Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande proposte da parte opponente, in quanto inammissibili e/o infondate e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1814/17. Si chiede altresì condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa per le ragioni di cui alla narrativa che precede. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, si chiede la compensazione anche parziale di quanto richiesto dal sig. in via riconvenzionale con quanto dallo stesso dovuto al Pt_1
Controparte_1
Durante il processo, non veniva revocata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ritenuti non sussistenti i gravi motivi;
ammessi gli interrogatori formali richiesti, disposta la CTU;
la causa veniva rinviata per conclusioni.
Visti gli atti e i documenti depositati;
si deve evidenziare che nella CTU espletata, le cui conclusioni devono ritenersi meritevoli di accoglimento, il consulente ha risposto al quesito seguente: “Verifica della natura, entità dei vizi lamentati dalla parte opponente nell'esecuzione dei lavori commissionati (anche se extra capitolato) dalla parte opposta, natura ed entità dei lavori da quest'ultima realizzati, quantifichi i costi per il ripristino dello stato dei luoghi.” ritenendo “che le opere commissionate dal Sig. ed eseguite Pt_1 dal nell'abitazione di cui è causa siano quelle individuate ai punti 1, 2, 3 e 4 Controparte_3 della tabella riportata alla pagina 7 della presente perizia e descritte graficamente nell'elaborato peritale allegato alla C.I.L.A. (All. 5). Tali documenti si trovano in dettaglio nel fascicolo del convenuto opposto all'allegato n.
4. In essi sono descritte, voce per voce, le lavorazioni e le forniture concordate in sede contratto e richieste successivamente per un ammontare complessivo totale di
€43.012,77. Stabilito dunque i confini dell'intervento, il sottoscritto CTU ritiene che le opere eseguite presentino le difformità descritte nei punti “a” – “q” del paragrafo 4 della presente perizia e consistenti sommariamente in: difetti di posa nei rivestimenti e pavimenti, difetti nell'esecuzione di opere edili e di tinteggiature, difetti nelle opere di finitura e delle opere in cartongesso e legno e, infine, difetti nella fornitura e posa degli impianti. Le attività da intraprendere per l'eliminazione dei difetti e il ripristino dei luoghi secondo la regola dell'arte sono sommariamente descritte al paragrafo
5 della perizia e sono riportate analiticamente in dettaglio e quantificate (sulla base di prezzi DEI 2018) nel computo metrico allegato (All. 4). L'importo complessivo così stimato ammonta a: € 14.644,50 (euro quattordicimilaseicentoquarantaquattro/50).
La disposta l'integrazione della CTU accertava che le opere extra effettuate ammontavano ad euro
250,00.
Alla luce delle risultanze della CTU, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, parte opposta deve essere condannata al pagamento pagina 2 di 3 della somma di euro 14.644,50 come determinato dalla CTU per l'eliminazione dei difetti;
per quanto riguarda la penale determinata nel contratto e richiesta da parte opponente, si ritiene di doverla ridurre in base all'art. 1384 c.c. a complessive euro 2.350,00. L'importo complessivo deve essere decurtato l'importo di euro 250,00 come rilevato nella integrazione della perizia quale unica voce extra effettivamente svolta.
Alla somma complessiva pari ad euro 16.744,00, come sopra determinata deve essere applicata la rivalutazione e gli interessi dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 1814/2017;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente condanna parte opposta al pagamento della somma complessiva di euro 16.744,50 oltre interessi e rivalutazione.
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
- Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU.
Roma, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12026/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Roma alla Piazza Jan Palach n. 29 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Gabriele Camozzi n.
9 presso lo studio degli avv.ti Daniele Cicero (c.f. Fax 06.35402296 PEC C.F._2
) ed Aurelio Ciciarelli (c.f. Fax Email_1 C.F._3
06.35402296 PEC ) che, congiuntamente e disgiuntamente Email_2 tra loro, lo rappresentano e difendono per delega in atti
OPPONENTE contro con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentate sig. , rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_2
Berardi (c.f. ), ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Roma alla Viale C.F._4 degli Ammiragli n. 46, giusta delega in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.02.17, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1814/17, R.G. n. 82593/16 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 24.01.17, e munito di formula esecutiva in data 08.02.17 e notificato in pari data con il quale gli veniva ingiunto di pagare al la somma di € 13.987,27, oltre Controparte_1 interessi legali e spese del procedimento.
A sostegno delle proprie richieste l'opponente eccepiva: A) in primo luogo l'insussistenza del credito portato dai documenti contabili posti a fondamento dell'ingiunzione, contestandone la rilevanza probatoria, nonché l'inadempimento dell'appaltatore; B) la mancata esecuzione alla regola dell'arte dei lavori commissionati;
C) l'errata applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02; D) proponeva promossa domanda riconvenzionale per complessivi € 20.815,80; E) avanzava domanda di sospensione e/o revoca ex art. 649 c.p.c dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva: Piaccia all'Ill.mo. Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati i fatti di cui in premessa: - pagina 1 di 3 in via preliminare, sospendere o revocare ex art. 649 c.p.c. e, in ogni caso, per difetto dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1814/2017 (r.g. 82593/2016) del 24.01.2017 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 09.02.2017; - in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito oggetto di causa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare integralmente e/o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1814/2017 (r.g. 82593/2016) del 24.01.2017 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 09.02.2017; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto con specifico riferimento ai lavori effettuati ed ai vizi contestati in premessa e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno, in favore dell'opponente, nella misura complessiva di € 20.815,80 (ventimilaottocentoquindici/80) ovvero alla somma maggiore o minore che meglio sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta più giusta ed equa, oltre ad interessi e rivalutazione.
Si costituiva il contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Chiedeva: Piaccia all'adito Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande proposte da parte opponente, in quanto inammissibili e/o infondate e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1814/17. Si chiede altresì condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa per le ragioni di cui alla narrativa che precede. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, si chiede la compensazione anche parziale di quanto richiesto dal sig. in via riconvenzionale con quanto dallo stesso dovuto al Pt_1
Controparte_1
Durante il processo, non veniva revocata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ritenuti non sussistenti i gravi motivi;
ammessi gli interrogatori formali richiesti, disposta la CTU;
la causa veniva rinviata per conclusioni.
Visti gli atti e i documenti depositati;
si deve evidenziare che nella CTU espletata, le cui conclusioni devono ritenersi meritevoli di accoglimento, il consulente ha risposto al quesito seguente: “Verifica della natura, entità dei vizi lamentati dalla parte opponente nell'esecuzione dei lavori commissionati (anche se extra capitolato) dalla parte opposta, natura ed entità dei lavori da quest'ultima realizzati, quantifichi i costi per il ripristino dello stato dei luoghi.” ritenendo “che le opere commissionate dal Sig. ed eseguite Pt_1 dal nell'abitazione di cui è causa siano quelle individuate ai punti 1, 2, 3 e 4 Controparte_3 della tabella riportata alla pagina 7 della presente perizia e descritte graficamente nell'elaborato peritale allegato alla C.I.L.A. (All. 5). Tali documenti si trovano in dettaglio nel fascicolo del convenuto opposto all'allegato n.
4. In essi sono descritte, voce per voce, le lavorazioni e le forniture concordate in sede contratto e richieste successivamente per un ammontare complessivo totale di
€43.012,77. Stabilito dunque i confini dell'intervento, il sottoscritto CTU ritiene che le opere eseguite presentino le difformità descritte nei punti “a” – “q” del paragrafo 4 della presente perizia e consistenti sommariamente in: difetti di posa nei rivestimenti e pavimenti, difetti nell'esecuzione di opere edili e di tinteggiature, difetti nelle opere di finitura e delle opere in cartongesso e legno e, infine, difetti nella fornitura e posa degli impianti. Le attività da intraprendere per l'eliminazione dei difetti e il ripristino dei luoghi secondo la regola dell'arte sono sommariamente descritte al paragrafo
5 della perizia e sono riportate analiticamente in dettaglio e quantificate (sulla base di prezzi DEI 2018) nel computo metrico allegato (All. 4). L'importo complessivo così stimato ammonta a: € 14.644,50 (euro quattordicimilaseicentoquarantaquattro/50).
La disposta l'integrazione della CTU accertava che le opere extra effettuate ammontavano ad euro
250,00.
Alla luce delle risultanze della CTU, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, parte opposta deve essere condannata al pagamento pagina 2 di 3 della somma di euro 14.644,50 come determinato dalla CTU per l'eliminazione dei difetti;
per quanto riguarda la penale determinata nel contratto e richiesta da parte opponente, si ritiene di doverla ridurre in base all'art. 1384 c.c. a complessive euro 2.350,00. L'importo complessivo deve essere decurtato l'importo di euro 250,00 come rilevato nella integrazione della perizia quale unica voce extra effettivamente svolta.
Alla somma complessiva pari ad euro 16.744,00, come sopra determinata deve essere applicata la rivalutazione e gli interessi dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 1814/2017;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente condanna parte opposta al pagamento della somma complessiva di euro 16.744,50 oltre interessi e rivalutazione.
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
- Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU.
Roma, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3