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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1096/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, via Alberico Albricci n. 3, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO GILIBERTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato dai dipendenti e;
CP_2 Controparte_3
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis c.p.c. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito ammetti il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconosca l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO;
2) Accertata l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU;
1 3) condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.
PER IL CONVENUTO : CP_4
l'Ill.mo Giudice adito voglia: In via principale
- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso e conseguentemente del presente giudizio;
- Rigettare il ricorso di parte ricorrente in quanto inammissibile ovvero infondato per le ragioni in atto: nel merito, si chiede che la S.V. voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso ovvero comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto, previo esperimento del giudizio di atp ex art. 445 bis cpc. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 19.7.2023 era stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), ai sensi degli artt. 2 e 12, l. n. 118/71, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3). La commissione medica aveva, tuttavia, negato il diritto all'indennità di accompagnamento. La ricorrente aveva, quindi, proposto ricorso per ATPO e il CTU nominato aveva, a sua volta, negato la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la suddetta indennità. Deduceva di essere affetta da gravi patologie, tra cui ipertensione arteriosa, plurime neoformazioni vescicali con idonefosi sinistra e carcinoma a verosimile differenziazione squamosa. Riferiva di essere stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici. Sosteneva che le proprie condizioni di salute, caratterizzate da un quadro clinico complesso e gravemente invalidante, richiedessero continua assistenza e supervisione da parte di terzi, per l'espletamento delle attività quotidiane. Contestava pertanto, le conclusioni del CTU, ritenendole non adeguatamente corrispondenti alle effettive condizioni cliniche. Rilevava, in particolare che il consulente non aveva svolto una compiuta valutazione medico legale, limitandosi ad affermare che la ricorrente sarebbe in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza aiuto. Sosteneva, invece, che alla luce della documentazione sanitaria prodotta, le patologie riscontrate incidessero in misura rilevante sull'autonomia personale, sicché avrebbe dovuto riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1, l. 18/1980.
2 Si costituiva tardivamente l' , con memoria difensiva depositata il CP_4
13.10.2025.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti di legge e per violazione dell'art. 445 bis c.p.c. Rilevava che, a seguito di visita medico-legale del 19.7.2023, la Commissione sanitaria aveva riconosciuto al ricorrente un'invalidità pari al 100%, escludendo la sussistenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento. Successivamente, su ricorso ex art. 445 bis c.p.c., questo Tribunale aveva disposto CTU, nella quale erano state confermate integralmente le conclusioni della Commissione medica. L'Istituto evidenziava che la ricorrente non aveva mosso specifiche contestazioni alle conclusioni del CTU, limitandosi, nel ricorso introduttivo, a richiedere una nuova consulenza tecnica, senza tuttavia motivarne sufficientemente la necessità, ma avanzando rilievi di carattere meramente generico. Rammentava, altresì, che la consulenza aveva correttamente applicato le linee guida medico-legali, circoscrivendo la valutazione al complesso delle attività che assicuravano un livello minimo di autonomia personale in ambito domestico e precisando che per “assistenza continuativa” avrebbe dovuto intendersi quella riferita all'intera giornata e non a momenti saltuari. Eccepiva la violazione dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., per mancanza di specificità nelle contestazioni. Riteneva, altresì, che l'eventuale nuova documentazione prodotta in sede di impugnazione del verbale non avrebbe potuto essere oggetto del presente giudizio, trattandosi di atti successivi alla perizia, utili per una nuova domanda amministrativa. In via subordinata, dichiarava la disponibilità a un'integrazione della relazione del Dott. , escludendo tuttavia una rinnovazione della CTU e opponendosi alla Per_1 nomina di un nuovo perito.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Non può essere condivisa, in quanto non trova riscontro in alcuna norma di legge, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' , che lamenta che, nel corso del CP_4 procedimento di ATPO, la ricorrente non ha formulato alcuna osservazione alla bozza di relazione, salvo domandare, in questa sede, la rinnovazione delle operazioni peritali.
Tale condotta processuale, pur censurabile, non determina, però, l'inammissibilità del ricorso. Si osserva, comunque, in armonia con l'autorevole avviso della giurisprudenza costituzionale, che l'onere di motivazione dell'opposizione determina la “necessaria
3 delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito” (Corte cost., 28.10.2014, n. 243), sicché la cognizione resta limitata ai vizi della CTU lamentati nell'atto di opposizione. 2. Al CTU nominato in sede di ATPO è stato richiesto di rispondere al quesito in merito alla sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione all'indennità di accompagnamento, ex art. 1, l. n. 508/1988. La ricorrente censura le conclusioni della consulenza in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle condizioni di fatto in cui versa, ribadendo la gravità delle patologie di cui è affetta.
Nella relazione di CTU si dà innanzitutto atto della partecipazione delle parti alle operazioni peritali;
il CTU, dopo aver rammentato i requisiti per il beneficio richiesto, pur concordando con il riconoscimento di invalidità al 100%, conclude che “L'odierna perizianda, allo stato attuale, NON può considerarsi soggetto incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, Né si trova nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
ne consegue che attualmente risulta NON ammissibile il beneficio richiesto dell'Indennità di Accompagnamento”.
A sostegno delle proprie conclusioni, dopo approfondita analisi della documentazione medica in atti e visita personale della perizianda (presentatasi “Vigile, orientata TS collaborante, deambulazione e passaggi posturali autonomi. Portatrice di ileostomia”), il CTU osserva che “Nel caso presentato, Il soggetto NON necessita in concreto di essere “coadiuvato” nella igiene personale, nelle operazioni di vestizione, deambulazione ecc. Infine la ricorrente è in grado di svolgere attività auspicabilmente autonome quali “fare la spesa” ovvero a prepararsi i cibi e/o altre similari, dirigere la casa, gestire danaro, somministrarsi farmaci ecc.”. 3. Le conclusioni del CTU appaiono corrette, anche alla luce dei principi enunciati dalla S.C: “questa Corte di cassazione pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone ii ricovero in listituti pubblici di assistenza, coi, Lui scguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da
4 patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass., sez. lav., 19.8.2022, n. 24980).
Nella sentenza citata, la S.C. non manca di evidenziare il particolare rigore che caratterizza l'accertamento finalizzato non al mero riconoscimento di invalidità, ma all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento: non è, a tal fine, sufficiente la difficoltà, ma deve essere dimostrata l'impossibilità dell'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita.
Se non può che prendersi atto, quale fatto notorio, di una certa opinabilità delle valutazioni mediche, d'altro canto le conclusioni del CTU non presentano alcuna aporia nel rispondere puntualmente al quesito in tutti i suoi aspetti, prendono le mosse da un accurato esame anamnestico e offrono una motivazione esauriente, comprensibile e logicamente ineccepibile.
Non ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano vizi che inducano a rinnovare le operazioni peritali, né oscurità che necessitino di ulteriori chiarimenti da parte del consulente, le cui conclusioni vanno integralmente recepite.
Inoltre, la difesa della parte ricorrente omette qualsivoglia specifico confronto critico con l'apparato fattuale emergente dalla CTU, limitandosi a formularne una contestazione meramente generica e priva di puntuali argomentazioni idonee a dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio invocato.
L'opinione del CTU, espressa in sede di ATPO va, dunque, recepita e il ricorso deve essere respinto. 5. Avendo la ricorrente depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., egli non può essere condannato alle spese del presente procedimento e le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di difesa;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_4
Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1096/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, via Alberico Albricci n. 3, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO GILIBERTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato dai dipendenti e;
CP_2 Controparte_3
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis c.p.c. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito ammetti il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconosca l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO;
2) Accertata l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU;
1 3) condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.
PER IL CONVENUTO : CP_4
l'Ill.mo Giudice adito voglia: In via principale
- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso e conseguentemente del presente giudizio;
- Rigettare il ricorso di parte ricorrente in quanto inammissibile ovvero infondato per le ragioni in atto: nel merito, si chiede che la S.V. voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso ovvero comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto, previo esperimento del giudizio di atp ex art. 445 bis cpc. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 19.7.2023 era stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), ai sensi degli artt. 2 e 12, l. n. 118/71, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3). La commissione medica aveva, tuttavia, negato il diritto all'indennità di accompagnamento. La ricorrente aveva, quindi, proposto ricorso per ATPO e il CTU nominato aveva, a sua volta, negato la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la suddetta indennità. Deduceva di essere affetta da gravi patologie, tra cui ipertensione arteriosa, plurime neoformazioni vescicali con idonefosi sinistra e carcinoma a verosimile differenziazione squamosa. Riferiva di essere stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici. Sosteneva che le proprie condizioni di salute, caratterizzate da un quadro clinico complesso e gravemente invalidante, richiedessero continua assistenza e supervisione da parte di terzi, per l'espletamento delle attività quotidiane. Contestava pertanto, le conclusioni del CTU, ritenendole non adeguatamente corrispondenti alle effettive condizioni cliniche. Rilevava, in particolare che il consulente non aveva svolto una compiuta valutazione medico legale, limitandosi ad affermare che la ricorrente sarebbe in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza aiuto. Sosteneva, invece, che alla luce della documentazione sanitaria prodotta, le patologie riscontrate incidessero in misura rilevante sull'autonomia personale, sicché avrebbe dovuto riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1, l. 18/1980.
2 Si costituiva tardivamente l' , con memoria difensiva depositata il CP_4
13.10.2025.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti di legge e per violazione dell'art. 445 bis c.p.c. Rilevava che, a seguito di visita medico-legale del 19.7.2023, la Commissione sanitaria aveva riconosciuto al ricorrente un'invalidità pari al 100%, escludendo la sussistenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento. Successivamente, su ricorso ex art. 445 bis c.p.c., questo Tribunale aveva disposto CTU, nella quale erano state confermate integralmente le conclusioni della Commissione medica. L'Istituto evidenziava che la ricorrente non aveva mosso specifiche contestazioni alle conclusioni del CTU, limitandosi, nel ricorso introduttivo, a richiedere una nuova consulenza tecnica, senza tuttavia motivarne sufficientemente la necessità, ma avanzando rilievi di carattere meramente generico. Rammentava, altresì, che la consulenza aveva correttamente applicato le linee guida medico-legali, circoscrivendo la valutazione al complesso delle attività che assicuravano un livello minimo di autonomia personale in ambito domestico e precisando che per “assistenza continuativa” avrebbe dovuto intendersi quella riferita all'intera giornata e non a momenti saltuari. Eccepiva la violazione dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., per mancanza di specificità nelle contestazioni. Riteneva, altresì, che l'eventuale nuova documentazione prodotta in sede di impugnazione del verbale non avrebbe potuto essere oggetto del presente giudizio, trattandosi di atti successivi alla perizia, utili per una nuova domanda amministrativa. In via subordinata, dichiarava la disponibilità a un'integrazione della relazione del Dott. , escludendo tuttavia una rinnovazione della CTU e opponendosi alla Per_1 nomina di un nuovo perito.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Non può essere condivisa, in quanto non trova riscontro in alcuna norma di legge, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' , che lamenta che, nel corso del CP_4 procedimento di ATPO, la ricorrente non ha formulato alcuna osservazione alla bozza di relazione, salvo domandare, in questa sede, la rinnovazione delle operazioni peritali.
Tale condotta processuale, pur censurabile, non determina, però, l'inammissibilità del ricorso. Si osserva, comunque, in armonia con l'autorevole avviso della giurisprudenza costituzionale, che l'onere di motivazione dell'opposizione determina la “necessaria
3 delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito” (Corte cost., 28.10.2014, n. 243), sicché la cognizione resta limitata ai vizi della CTU lamentati nell'atto di opposizione. 2. Al CTU nominato in sede di ATPO è stato richiesto di rispondere al quesito in merito alla sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione all'indennità di accompagnamento, ex art. 1, l. n. 508/1988. La ricorrente censura le conclusioni della consulenza in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle condizioni di fatto in cui versa, ribadendo la gravità delle patologie di cui è affetta.
Nella relazione di CTU si dà innanzitutto atto della partecipazione delle parti alle operazioni peritali;
il CTU, dopo aver rammentato i requisiti per il beneficio richiesto, pur concordando con il riconoscimento di invalidità al 100%, conclude che “L'odierna perizianda, allo stato attuale, NON può considerarsi soggetto incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, Né si trova nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
ne consegue che attualmente risulta NON ammissibile il beneficio richiesto dell'Indennità di Accompagnamento”.
A sostegno delle proprie conclusioni, dopo approfondita analisi della documentazione medica in atti e visita personale della perizianda (presentatasi “Vigile, orientata TS collaborante, deambulazione e passaggi posturali autonomi. Portatrice di ileostomia”), il CTU osserva che “Nel caso presentato, Il soggetto NON necessita in concreto di essere “coadiuvato” nella igiene personale, nelle operazioni di vestizione, deambulazione ecc. Infine la ricorrente è in grado di svolgere attività auspicabilmente autonome quali “fare la spesa” ovvero a prepararsi i cibi e/o altre similari, dirigere la casa, gestire danaro, somministrarsi farmaci ecc.”. 3. Le conclusioni del CTU appaiono corrette, anche alla luce dei principi enunciati dalla S.C: “questa Corte di cassazione pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone ii ricovero in listituti pubblici di assistenza, coi, Lui scguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da
4 patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass., sez. lav., 19.8.2022, n. 24980).
Nella sentenza citata, la S.C. non manca di evidenziare il particolare rigore che caratterizza l'accertamento finalizzato non al mero riconoscimento di invalidità, ma all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento: non è, a tal fine, sufficiente la difficoltà, ma deve essere dimostrata l'impossibilità dell'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita.
Se non può che prendersi atto, quale fatto notorio, di una certa opinabilità delle valutazioni mediche, d'altro canto le conclusioni del CTU non presentano alcuna aporia nel rispondere puntualmente al quesito in tutti i suoi aspetti, prendono le mosse da un accurato esame anamnestico e offrono una motivazione esauriente, comprensibile e logicamente ineccepibile.
Non ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano vizi che inducano a rinnovare le operazioni peritali, né oscurità che necessitino di ulteriori chiarimenti da parte del consulente, le cui conclusioni vanno integralmente recepite.
Inoltre, la difesa della parte ricorrente omette qualsivoglia specifico confronto critico con l'apparato fattuale emergente dalla CTU, limitandosi a formularne una contestazione meramente generica e priva di puntuali argomentazioni idonee a dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio invocato.
L'opinione del CTU, espressa in sede di ATPO va, dunque, recepita e il ricorso deve essere respinto. 5. Avendo la ricorrente depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., egli non può essere condannato alle spese del presente procedimento e le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di difesa;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_4
Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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