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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2104/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GAVINO Parte_1 C.F._1
TANCHIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NICOLETTA CP_1 C.F._2
GIULIANA RIU presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 5.02.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 e regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale con il quale ebbe a contrarre matrimonio CP_1
concordatario il giorno 13 ottobre 2018 ad ALGHERO (SS), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di ALGHERO (SS) per l'anno 2018 - Atto N.43 – Parte 2 – Serie A.
pagina 1 di 4 Ha rappresentato che dall' unione coniugale sono nati i figli (Alghero 4.11.2016) e Per_1 Per_2
(Alghero 4.04.2021) e che la comunione materiale e spirituale con il coniuge è da tempo cessata a causa di contrasti insanabili nella coppia.
Ha dichiarato di lavorare come apprendista parrucchiera con contratto a tempo determinato presso un salone di Alghero percependo una retribuzione mensile pari a circa € 580,00, mentre il signor CP_1
lavora e percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.200,00.
Ha ricorso per ottenere la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
“1) Affidare congiuntamente a entrambi i genitori i figli minori e con permanenza Per_1 Per_2 continuativa con la madre presso l'abitazione di quest'ultima, con la facoltà per il padre di vederli per due volte alla settimana ( il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21:00) compatibilmente con le esigenze dei minori, nonché, secondo il principio della alternanza, vederli e tenerli con sé durante i fine settimana dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica successiva, mentre nel corso delle vacanze estive per un periodo continuativo di giorni 7 da concordare preventivamente con la madre e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze die figli. Quanto alle festività, disporre la possibilità per i figli di trascorrere presso il padre alternativamente il Natale e la Pasqua di ogni anno.
2) Disporre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori, l'obbligo del versamento a carico del sig. , a mani della sig.ra della somma di € 600,00 entro e non oltre il CP_1 Parte_1
primo giorno di ogni mese, importo - come sopra determinato – da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT.
3) Porre a carico del padre il rimborso alla ricorrente, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN, scolastiche incluse le attività ad essa complementari, ricreative e sportive anticipate nell'interesse dei figli.
4) Assegnare in via esclusiva il veicolo tipo Renault Clio tg. EW307RM a favore della sig.ra
[...]
a carico della quale dovranno intendersi imputate tutte le imposte, tasse, sanzioni nonchè le Pt_1
spese necessarie al trasferimento della proprietà.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In data 4 febbraio 2025 si è costituito il resistente, , che ha aderito alla domanda di CP_1 separazione confermando che l'unione coniugale e la convivenza sono da tempo cessate, che nulla ha da obiettare sulla calendarizzazione del diritto di visita e sulla somma di 600,00 € mensili a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, mentre si è opposto alla richiesta di assegnazione in via pagina 2 di 4 esclusiva del veicolo in favore della sig. allegando la propria situazione di disoccupazione, per la Pt_1
quale percepisce un'indennità di 650,00 € mensili.
Ha quindi proposto di procedere alla vendita del veicolo – per il cui acquisto mediante finanziaria egli paga un rateo mensile di 240 € - e di dividere a metà con la signora il ricavato, in maniera tale Pt_1
che ciascuno possa acquistare una propria vettura funzionale alle esigenze quotidiane.
Le parti, comparse all'udienza del 5.02.2025, davanti al Giudice relatore hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione: “1) affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Alghero nella Via Cellini n.7
(condotta in locazione) 2) diritto di visita del padre: il padre di vederli per due volte alla settimana (il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21:00) compatibilmente con le esigenze dei minori, nonché, secondo il principio della alternanza, vederli e tenerli con sé durante i fine settimana dalle ore
16:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica successiva, mentre nel corso delle vacanze estive per un periodo continuativo di giorni 7 da concordare preventivamente con la madre e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze die figli. Quanto alle festività, disporre la possibilità per i figli di trascorrere presso il padre alternativamente il Natale e la Pasqua di ogni anno;
3) il padre verserà alla madre quale contributo di mantenimento ordinario dei figli minori, la somma di € 600,00 entro e non oltre il primo giorno di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
l'assegno unico INPS verrà percepito interamente dalla madre;
4) il sig. si impegna a trasferire la proprietà del veicolo tipo Renault CP_1
Clio tg. EW307RM a favore della e quest'ultima si impegna a pagare le rate del Parte_1
finanziamento rimanenti;
5) spese di lite compensate.
*
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative alla separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti all'udienza del 05.02.2025 (come sopra riportate), e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse primario della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registri dello stato civile del Comune di Alghero (SS) per l'anno 2018 - Atto N. 43 –
Parte II Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 05.02.2025, come sopra trascritte, in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2104/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GAVINO Parte_1 C.F._1
TANCHIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NICOLETTA CP_1 C.F._2
GIULIANA RIU presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 5.02.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 e regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale con il quale ebbe a contrarre matrimonio CP_1
concordatario il giorno 13 ottobre 2018 ad ALGHERO (SS), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di ALGHERO (SS) per l'anno 2018 - Atto N.43 – Parte 2 – Serie A.
pagina 1 di 4 Ha rappresentato che dall' unione coniugale sono nati i figli (Alghero 4.11.2016) e Per_1 Per_2
(Alghero 4.04.2021) e che la comunione materiale e spirituale con il coniuge è da tempo cessata a causa di contrasti insanabili nella coppia.
Ha dichiarato di lavorare come apprendista parrucchiera con contratto a tempo determinato presso un salone di Alghero percependo una retribuzione mensile pari a circa € 580,00, mentre il signor CP_1
lavora e percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.200,00.
Ha ricorso per ottenere la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
“1) Affidare congiuntamente a entrambi i genitori i figli minori e con permanenza Per_1 Per_2 continuativa con la madre presso l'abitazione di quest'ultima, con la facoltà per il padre di vederli per due volte alla settimana ( il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21:00) compatibilmente con le esigenze dei minori, nonché, secondo il principio della alternanza, vederli e tenerli con sé durante i fine settimana dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica successiva, mentre nel corso delle vacanze estive per un periodo continuativo di giorni 7 da concordare preventivamente con la madre e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze die figli. Quanto alle festività, disporre la possibilità per i figli di trascorrere presso il padre alternativamente il Natale e la Pasqua di ogni anno.
2) Disporre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori, l'obbligo del versamento a carico del sig. , a mani della sig.ra della somma di € 600,00 entro e non oltre il CP_1 Parte_1
primo giorno di ogni mese, importo - come sopra determinato – da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT.
3) Porre a carico del padre il rimborso alla ricorrente, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN, scolastiche incluse le attività ad essa complementari, ricreative e sportive anticipate nell'interesse dei figli.
4) Assegnare in via esclusiva il veicolo tipo Renault Clio tg. EW307RM a favore della sig.ra
[...]
a carico della quale dovranno intendersi imputate tutte le imposte, tasse, sanzioni nonchè le Pt_1
spese necessarie al trasferimento della proprietà.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In data 4 febbraio 2025 si è costituito il resistente, , che ha aderito alla domanda di CP_1 separazione confermando che l'unione coniugale e la convivenza sono da tempo cessate, che nulla ha da obiettare sulla calendarizzazione del diritto di visita e sulla somma di 600,00 € mensili a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, mentre si è opposto alla richiesta di assegnazione in via pagina 2 di 4 esclusiva del veicolo in favore della sig. allegando la propria situazione di disoccupazione, per la Pt_1
quale percepisce un'indennità di 650,00 € mensili.
Ha quindi proposto di procedere alla vendita del veicolo – per il cui acquisto mediante finanziaria egli paga un rateo mensile di 240 € - e di dividere a metà con la signora il ricavato, in maniera tale Pt_1
che ciascuno possa acquistare una propria vettura funzionale alle esigenze quotidiane.
Le parti, comparse all'udienza del 5.02.2025, davanti al Giudice relatore hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione: “1) affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Alghero nella Via Cellini n.7
(condotta in locazione) 2) diritto di visita del padre: il padre di vederli per due volte alla settimana (il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21:00) compatibilmente con le esigenze dei minori, nonché, secondo il principio della alternanza, vederli e tenerli con sé durante i fine settimana dalle ore
16:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica successiva, mentre nel corso delle vacanze estive per un periodo continuativo di giorni 7 da concordare preventivamente con la madre e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze die figli. Quanto alle festività, disporre la possibilità per i figli di trascorrere presso il padre alternativamente il Natale e la Pasqua di ogni anno;
3) il padre verserà alla madre quale contributo di mantenimento ordinario dei figli minori, la somma di € 600,00 entro e non oltre il primo giorno di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
l'assegno unico INPS verrà percepito interamente dalla madre;
4) il sig. si impegna a trasferire la proprietà del veicolo tipo Renault CP_1
Clio tg. EW307RM a favore della e quest'ultima si impegna a pagare le rate del Parte_1
finanziamento rimanenti;
5) spese di lite compensate.
*
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative alla separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti all'udienza del 05.02.2025 (come sopra riportate), e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse primario della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registri dello stato civile del Comune di Alghero (SS) per l'anno 2018 - Atto N. 43 –
Parte II Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 05.02.2025, come sopra trascritte, in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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