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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26107/2017 R.G. proposto da: IMMOBILIARE TARANTINA SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CONDEMI LI ([...]), CONDEMI NN ([...]) -ricorrente- contro MA RO, MA LA, ZZ VA, ZZ IA, ZZ RI, ZZ IL, AC ANDREINA, SCAFA CESARINA, MA RA Civile Sent. Sez. 2 Num. 7628 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 16/03/2023 2 di 7 -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TARANTO n. 1902/2017 depositata il 30/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA La s.r.l. Immobiliare Tarantina convenne RI Scafa, IE ON, ME ON, TA ON, VA ZZ, IZ ZZ nonché i minori AN ed RI ZZ (rappresentati dai rispettivi tutori) avanti il Giudice di pace di Taranto, domandando il pagamento dell’importo di € 3.960,00 – in via solidale – a titolo di compenso provvisionale asseritamente maturato in forza dell’attività di mediazione, espletata per la vendita di un appartamento di Taranto. A seguito della decisione del giudice adito, che aveva accolto la domanda, i soccombenti proponevano appello, che il Tribunale di Taranto accoglieva, con sentenza n. 1902/2017, sottolineando come, essendo pacifica la mancata stipula del preliminare inter partes e l’insussistenza del conferimento di un incarico scritto, sarebbe mancata perfino la prova della conclusione di un affare. Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso l’Immobiliare Tarantina, affidandosi a due motivi. RI Scafa, IE ON, ME ON TA ON, VA ZZ, IZ ZZ nonché AN ed RI ZZ sono rimasti intimati. La causa, inizialmente trattata dalla sesta sezione, è stata poi riassegnata alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022, in mancanza di un’evidenza decisoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del primo. RAGIONI DI DIRITTO 3 di 7 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 comma 1° c.p.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame, nonostante le ragioni indicate dalle controparti fossero unicamente riferite “all’ingiustizia della condanna, supportata da due sentenze ampiamente superate”. 2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe dedotto motivi mai rilevati dalle controparti, né rilevabili d’ufficio, come l’ipotesi della nullità della promessa di vendita ex l. n. 47/85, erronea anche in punto di diritto, giacché si sarebbe dovuta riferire al contratto definitivo, giammai al preliminare. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che, secondo la regola generale, il contratto si conclude nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, obliterando così il disposto di cui all’art. 1326 c.c. Il primo motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la fun- 4 di 7 zione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa so- stanza" (Sez. L., n. 3612 del 4 febbraio 2022). Questo insegnamento già da tempo proviene dalle Sezioni Unite, le quali nel 2012 in controversia analoga hanno sancito che “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della doman-da o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)”. (Sez. U, n. 8077 del 22 maggio 2012, Rv. 622361 - 01). Nella specie, il motivo si limita a riportare tre righe di una frase contenuta a pag. 4 dell’atto di appello e, dopo aver riportato la giurisprudenza relativa ai contenuti necessari delle impugnazioni, si limita a invocare un confronto tra l’atto di appello e le comparse di primo grado delle controparti, per dedurne che sarebbero sovrapponibili, in violazione dell’art. 342 c.p.c. In tal modo, parte ricorrente viene meno al dovere di enucleare con precisione le circostanze fattuali relative al contenuto dell’atto di appello e non fa che delegare inammissibilmente al giudice di legittimità quell’analisi puntuale dell’atto di cui asserisce la genericità, analisi che invece incombeva su di essa. Per contro, 5 di 7 l’atto di appello de quo dopo la frase di presentazione riportata a pag. 4 esponeva quelle ragioni di diritto che, a suo dire, erano state ignorate dal giudice di primo grado e giungeva a pag. 7, in conformità al principio secondo cui l’appello è sostanzialmente un controllo della prima decisione, a chiedere che i motivi di diritto esposti fossero considerati e valutati dal giudice del gravame. Di qui l’evidente inammissibilità della prima censura di cui all’odierno ricorso. La seconda doglianza è infondata. Non corrisponde al vero che il Tribunale abbia delibato questioni non sottoposte al suo giudizio. La lettura dell’atto di gravame dà, invero, contezza del fatto che gli appellanti avevano ripetutamente sollevato il problema della spettanza della provvigione, rispetto al preliminare di preliminare (“..Il diritto del mediatore a ricevere il compenso scatta nel momento in cui l’affare è concluso per effetto del suo intervento, quindi nel momento in cui viene firmato il compromesso da due controparti che egli ha fatto incontrare.. La giurisprudenza non riconosce valido un “impegno che impegni ad impegnarsi” ancora successivamente… in mancanza della stipula di un vero e proprio contratto preliminare o definitivo, concluso fra alienante ed acquirente presenti… all’agenzia non basta allegare la proposta irrevocabile sottoscritta dal potenziale compratore ed un’accettazione firmata dal venditore al fine di ottenere la provvigione…laddove le parti si siano limitate a raggiungere un accordo di massima e si siano riservate di stipulare, successivamente, un vero e proprio contratto, non si può affermare che l’affare sia stato concluso, e quindi la provvigione non spetta…). Il Tribunale si è dunque mantenuto nei limiti del tantum devolutum quantum appellatum, tra l’altro allineandosi alla giurisprudenza ormai univoca la quale - superata la precedente 6 di 7 opinione che collegava alla conclusione di un contratto preliminare di preliminare l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione (Cass. n. 24397/15, Cass. n. 923/17) – ha escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio (Sez. 2, n. 30083 del 19 novembre 2019; Sez. 2, n. 39377 del 10 dicembre 2021; Sez. 2, n. 32066 del 27 maggio 2021)). In definitiva il ricorso va rigettato. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 7 di 7 Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 7 di 7 Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda