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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 903 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
A.VIVALDI 5 95041 CALTAGIRONE ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. MICALI
SANTINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 6.2.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024 , ritualmente notificato, adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.07.2006 con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mirabella Imbaccari Controparte_1
atto n. 3 anno 2006 parte I da cui non erano nati figli .
Esponeva che con sentenza n. 671/23 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli sessi non si erano più riconciliati non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza, assente il resistente, la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 671/23 resa da questo Tribunale
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, posto che dal matrimonio non sono nati figli e la ricorrente non ha formulato altre richieste
L'esito della controversia e l'esito della lite giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra in data 20.07.2006 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mirabella Imbaccari Controparte_1
atto n. 3 anno 2006 parte I
compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mirabella Imbaccari perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 903 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
A.VIVALDI 5 95041 CALTAGIRONE ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. MICALI
SANTINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 6.2.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024 , ritualmente notificato, adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.07.2006 con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mirabella Imbaccari Controparte_1
atto n. 3 anno 2006 parte I da cui non erano nati figli .
Esponeva che con sentenza n. 671/23 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli sessi non si erano più riconciliati non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza, assente il resistente, la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 671/23 resa da questo Tribunale
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, posto che dal matrimonio non sono nati figli e la ricorrente non ha formulato altre richieste
L'esito della controversia e l'esito della lite giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra in data 20.07.2006 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mirabella Imbaccari Controparte_1
atto n. 3 anno 2006 parte I
compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mirabella Imbaccari perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo