Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di Ravenna, datato 30/11/2022, notificato il 31/01/2023, di rigetto dell'istanza tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 Legge 91/1992 e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Prefettura della Provincia di Ravenna ha respinto l’istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 Legge 91/1992.
Nel provvedimento impugnato la Prefettura ha evidenziato la sussistenza a carico del richiedente di alcune denunce per diversi reati nonché il parere negativo espresso dalla Questura di Modena secondo la quale i suddetti reati denoterebbero scarsa integrazione e mostrerebbero un comportamento contrario ai principi e valori dell’Ordinamento Italiano; ha, quindi, respinto la domanda precisando che “ l’acquisto della cittadinanza italiana costituisce un provvedimento di carattere discrezionale che si fonda su un apprezzamento circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale sulla base della verifica di un complesso di circostanze atte a dimostrare l’integrazione del soggetto integrato nel tessuto sociale ”.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: I. “ Plurima violazione di legge (artt. 2, 3, 97, 117 Costituzione – art. 8 CEDU - art. 3 e 10 bis l. 241/90 – artt. 5 e 6 legge 91/1992) ”; II. “ Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria ”; con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme epigrafate per mancanza di adeguata motivazione e di adeguata istruttoria circa la durata del soggiorno, i legami familiari in Italia e gli ulteriori indici di integrazione; inoltre, sotto diverso profilo, ha lamentato che il diritto soggettivo a conseguire la cittadinanza per matrimonio non potrebbe essere trattato come l’interesse legittimo alla cittadinanza per naturalizzazione, per cui sarebbe prevalente rispetto ad un astratto interesse pubblico contrario; con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancanza di valutazione della propria positiva integrazione; la Prefettura si sarebbe basata esclusivamente su un unico precedente penale senza valutare l’attualità e la concretezza di profili di sicurezza pubblica e omettendo di considerare il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 120, assunta alla camera di consiglio del 12 aprile 2023, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori atti difensivi o nuovi documenti.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
A seguito di un approfondimento nel merito, il Collegio ritiene di discostarsi da quanto sommariamente delibato in sede cautelare, ritenendo il ricorso fondato nei termini e per le ragioni de seguito precisate.
E’ opportuno, preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 5, comma 1, della legge n. 91/1992 -relativo all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio - dispone che “ Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ”; il successivo art. 6 stabilisce, al comma 1, che “ Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ”; l’art. 7 stabilisce che la cittadinanza di cui all’art. 5 si acquista con decreto del Ministero dell’Interno e il successivo art. 8 dispone che “ Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento ”; infine, per quanto qui interessa, l’art. 9, comma 1, lett. f), stabilisce che la cittadinanza “ può ” essere concessa anche “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”; trattasi, quest’ultima, di ipotesi di acquisto della cittadinanza per “naturalizzazione”, in relazione alla quale il presupposto della residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447 ); invero, in questo caso, il conferimento dello status civitatis si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (in tal senso TAR Lazio, Roma, sez. V, 23 aprile 2025, n. 7941 , che richiama Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012 ).
Ebbene, tanto premesso in ordine al quadro normativo, si osserva che la domanda di cittadinanza oggetto del presente giudizio era stata presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 –cioè per matrimonio-, come del resto risulta dallo stesso provvedimento impugnato.
Sennonché la Prefettura, nel detto provvedimento di rigetto, non ha indicato alcuno dei reati previsti dalle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 6 della legge n. 91/1992, ma nemmeno ha evidenziato la sussistenza di “ comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ” di cui alla lett. c) del medesimo comma, ipotesi che, come sopra ricordato, costituiscono i casi che precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5.
Diversamente, la Prefettura ha effettuato una valutazione discrezionale relativamente all’integrazione sociale del richiedente, valutazione che pertiene ed è conseguente ad una richiesta di concessione di cittadinanza per naturalizzazione, disciplinata dall’art. 9 della legge n. 91 del 1992, che però, come sopra chirito, non costituiva l’oggetto della domanda di cui si discute, domanda formulata ai sensi dell’art. 5.
Sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte, potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate in ricorso, e l’atto impugnato va, quindi, annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di valutare correttamente la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 /1992.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FE | AO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.