Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 10 febbraio 2005, n. 29
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- Legge 10 febbraio 2005, n. 29
Articolo 4 della Legge 10 febbraio 2005, n. 29
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5 marzo 2005
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