Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16432/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Catania il 20/05/1994, C.F.: , e nato a [...] il C.F._2 Parte_3
17/04/1992, C.F.: , con l'avv. Valentina Marchese;
C.F._3
contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Controparte_1
conclusioni: come da verbale del 9 maggio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Che il sig. (classe 1964, deceduto nel dicembre del 2016) – di cui gli odierni attori Persona_1 sono incontestatamente eredi (sì come si evince dal tenore complessivo dell'atto di citazione, laddove
è sì precisato che ai fini risarcitori gli odierni attori agiscono iure proprio, ma unitamente ai vari richiami al sig. quale de cuius degli odierni attori e alla invocazione dell'operatività in favore Pt_2 di questi ultimi dell'art. 2909 c. c.) – abbia patito in vita una cirrosi epatica causata dalla contrazione
Garibaldi di Catania nel 1965, è circostanza già accertata con sentenza del 15 febbraio 2017 (divenuta res iudicata inter partes per mancata impugnazione – fatto anch'esso incontestato), la quale sentenza ha pure affermato la responsabilità aquiliana sul punto da parte del (sentenza Controparte_1
prodotta in allegato dagli attori come allegato n. 12).
Istituita c. t. u. medico legale (vedasi sul punto l'ordinanza istruttoria del 21 settembre 2023) sulle residue contestazioni del Ministero in ordine alla circostanza che il detto sig. sia poi morto Pt_2 proprio a causa della detta patologia, la dott.ssa ha così concluso: “la morte del paziente CP_2
[è] strettamente correlata all'infezione di HCV, evolutasi in epatite cronica attiva progredita in cirrosi epatica terminale che ha reso necessario il trapianto di fegato, a cui seguiva una re-infezione epatite cronica HCV correlata, rapidamente evoluta in cirrosi epatica con ipertensione portale, splenomegalia, encefalopatia portosistemica ed alla successiva sepsi in paziente immunodepresso”.
Avverso dette conclusioni non constano rilievi da parte del , il quale dalla c. t. u. in poi non CP_1
si è più partecipato al processo.
Ne consegue che, secondo le più recenti tabelle del Tribunale di Milano, elaborate secondo il sistema a punti di cui a Cass. 10579/2021, competono:
- alla sig.ra , coniuge convivente, di anni 53 al momento del decesso del marito, Euro Pt_1
297.236,00;
- al figlio (di cui non è stata prospettata la convivenza, che neppure può Parte_3
desumersi ratione aetatis), di anni 24 al momento del decesso del papà, Euro 258.126,00;
- alla IA (di cui non è stata prospettata la convivenza, che neppure può desumersi Pt_2
ratione aetatis), di anni 22 al momento del decesso del papà, Euro 258.126,00.
I valori presi a riferimento sono quelli della tabella del 2024.
Pertanto essi vanno devalutati al 2016, anno di morte della vittima.
Indi, poiché si tratta di debiti di valore e non di valuta, ciascun importo (come sopra devalutato), va rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat dell'anno di riferimento, dal giorno del decesso del sig. a quello di pubblicazione della presente decisione;
su ciascun importo annuale Persona_1
vanno inoltre applicati gli interessi compensativi, nella misura legale al tasso vigente in ciascun anno di riferimento.
Secondo soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere gli attori delle spese di lite. CP_1
I compensi vanno liquidati in Euro 31.182,00, in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate – con il massimo abbattimento per la fase decisoria, in ragione dell'esiguità delle questioni di diritto e della desistenza in limine del
– ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore immediatamente superiore a CP_1
un milione di Euro, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., oltre c. p. a. e i.
v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
Le spese vive, in mancanza di nota spese sul punto, vanno liquidate in Euro 545,00.
Le spese di c. t. u. vanno poste definitivamente a carico del;
donde, ove in tutto o in parte CP_1
anticipate dagli attori, il è ulteriormente condannato al rimborso. CP_1
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna il a pagare a ciascuno degli attori le somme indicate in parte motiva, sì come Controparte_1
evidenziate con carattere più scuro, con devalutazione, rivalutazione e interessi come pure indicato in parte motiva;
condanna, altresì, il convenuto a rifondere solidalmente gli attori delle CP_1
spese di lite che liquida in Euro 545,00 per spese vive e in Euro 31.182,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., nonché Euro 545,00 per spese vive.
Spese di c. t. u. come da parte motiva.
Catania, 15 maggio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D. M. 44/2011