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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2055/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Luca Gennaro)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Marianna Trinca)
Controparte_2
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Luigi La Valle)
- opposti-
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore;
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
296202290199098662, notificata in data 09.05.2023, per ottenere l'annullamento di n. 5 cartelle di pagamento e n. 14 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 145.578,47 derivanti da tributi vantati dagli enti impositori ed e precisamente avverso i CP_4 CP_2
sottoelencati atti:
1) cartella di pagamento n. 29620130011645901000 di €. 420,25 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_2
l'anno 2010;
2) cartella di pagamento n. 29620140006594158000 di €. 2.268,82
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_2
l'anno 2011;
3) cartella di pagamento n. 29620140031443960000 di €. 469,95 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_2
l'anno 2013;
4) cartella di pagamento n. 29620150036188357000 di €. 744,41 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_2
l'anno 2014;
5) cartella di pagamento n. 201620170039686133000 di €. 603,31
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_2
l'anno 2017;
6) avviso di addebito n. 59602120003082326000 di €. 3.085,76 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2011; 7) avviso di addebito n. 59620120004481164000 di €. 2.159,29 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
8) avviso di addebito n. 59620120006859540000 di €. 2.498,21 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
9) avviso di addebito n. 59620130000188385000 di €. 2.638,78 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
10) avviso di addebito n. 50620130001627562000 di €.
1.286,09 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2012; CP_4
11) avviso di addebito n. 59620130002441619000 di €.
8.329,40 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2011; CP_4
12) avviso di addebito n. 59620130004735883000 di €.
2.545,34 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2012; CP_4
13) avviso di addebito n. 59620140000554510000 di €.
2.649,84 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2013; CP_4
14) avviso di addebito n. 59620140003395656000 di €.
2.625,96 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2013; CP_4
15) avviso di addebito n. 5962920140004167657000 di €.
3.441,81 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2012; CP_4 16) avviso di addebito n. 59620140007632012000 di €.
1.347,62 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2014; CP_4
17) avviso di addebito n. 59620150005634313000 di €. 649,11
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
18) avviso di addebito n. 59620160001441208000 di €.
2.641,33 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2015; CP_4
19) avviso di addebito n. 59620160005977277000 di €.
1.310,40 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2015. CP_4
A sostegno del ricorso il ricorrente eccepiva, pertanto, vizi formali
(violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 per la mancata e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito) e sostanziali (prescrizione del diritto alla riscossione del credito contributivo antecedente e/o sopravvenuta alla formazione del titolo).
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito alla stessa sottese, con condanna alle spese. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando, nel merito, la Controparte_5
fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con memoria di costituzione dell'08.04.2024, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_2
giudice adito relativamente alle cartelle di pagamento avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi , nel merito, il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva e in ogni caso, il rigetto del ricorso con ogni statuizione poiché infondate in fatto ed in diritto.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l' , del CP_4
quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Con note sostitutive di udienza ex art 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente relativamente alle cartelle di pagamento n.
29620140006594158000 e n.29620170039686133, si associava alla predetta richiesta di incompetenza territoriale chiedendo un termine per poter riassumere la causa.
L' , con note sostitutive di udienza del 08.04.2024 ha chiesto CP_2
dichiararsi cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento nn. 29620130011645901000, n. 29620140031443960000
e n. 29620150036188357000, per l'intervenuto annullamento d'ufficio delle stesse ex art. 1, commi 222-230 l. n. 197/2022.
Con ordinanza del 01.07.2024, il Giudice, preso atto delle superiori richieste, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Termini Imerese in favore del Tribunale di Palermo in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 29620140006594158000, n. 29620170039686133 e nn. 29620130011645901000, n. 29620140031443960000 e n.
29620150036188357000 (debiti ) fissando il termine di giorni 30 CP_2
per la riassunzione del presente procedimento dinanzi al giudice competente e disponendo per il resto la prosecuzione del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, è bene evidenziare che l'odierno giudizio, tenuto conto della dichiarata incompetenza territoriale relativamente alle cartelle di pagamento nn. 29620140006594158000, n. 29620170039686133 e nn. 29620130011645901000, n.
29620140031443960000 e n. 29620150036188357000, prosegue relativamente agli avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Nel merito, la domanda proposta dalla parte ricorrente deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. avendo parte ricorrente nel caso di specie, dedotto motivi che attengono alla regolarità formale (nullità, inesistenza notifica, ecc..) degli avvisi di addebito impugnati.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie"
Ciò posto, l'opposizione ex art. 617 c.p.c va dichiarata inammissibile, per tardività della stessa.
In punto di fatto, parte istante ha dedotto che gli atti impugnati non gli sarebbero mai stati notificati, da qui la proposizione del presente giudizio per la dichiarazione di inesistenza dei crediti in esse portati per quanto meglio dedotto nel suo scritto difensivo.
Ebbene, emerge per tabulas, oltre a non essere contestato dalle parti, dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, che la stessa ha avuto conoscenza giuridica degli avvisi di addebito con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data
09.05.2023, sicché, essendo stato il ricorso depositato l'08.06.2023, risulta spirato il termine di legge 20 giorni previsto dalla legge a pena di decadenza.
Di conseguenza, ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per cui è causa, l'opposizione deve essere dichiarata nella parte de qua inammissibile.
Parte ricorrente, inoltre, eccepisce la non debenza delle somme per intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato negli avvisi di addebito impugnati.
L'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615, 1° co, c.p.c. e può essere sempre proposta senza essere soggetta ad alcun termine di decadenza e va accolta per quanto sotto meglio dedotto.
Occorre, infatti, rilevare che non è stata data prova della notifica degli avvisi di addebito sui quali si fonda l'intimazione opposta.
Sul punto si sono espressi di recente le Sezioni Unite della Suprema
Corte (Sent. 10012 depositata il 15 aprile 2021) affermando un importante principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Mancando, dunque, la prova della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e non potendo ricavarsi la ritualità degli stessi, non avendo fornito prova Controparte_1
documentale al riguardo (essendosi limitata a fornire prova documentale della notifica delle cartelle di pagamento per le quali è stata dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Palermo), deve essere dichiarata la prescrizione quinquennale del credito di cui all'intimazione di pagamento n. 296 2022 90199098662/000, seppur limitatamente agli avvisi di addebito n. 59602120003082326000 di €.
3.085,76, n. 59620120004481164000 di €. 2.159,29, n.
59620120006859540000 di €. 2.498,21, n. 59620130000188385000 di €. 2.638,78, n. 50620130001627562000 di €. 1.286,09; n.
59620130002441619000 di €. 8.329,40, n. 59620130004735883000 di €. 2.545,34, n. 59620140000554510000 di €. 2.649,84, n.
59620140003395656000 di €. 2.625,96, n.
5962920140004167657000 di €. 3.441,81, n.
59620140007632012000 di €. 1.347,62, n. 59620150005634313000 di €. 649,11, n. 59620160001441208000 di €. 2.641,33, n.
59620160005977277000 di €. 1.310,40dell'intimazione opposta.
Le spese di lite vanno però poste a carico di entrambi i resistenti, atteso che - non essendo l'Ente Controparte_6 impositore e trattandosi di avvisi di addebito che vengono notificati direttamente dall - non ha la disponibilità degli atti presupposti e CP_4
pertanto non può fornire la prova in giudizio.
In ogni caso, tuttavia, lo stesso Agente avrebbe dovuto verificare se tra la data di notifica degli avvisi e la intimazione qui opposta fossero intervenuti atti intermedi volti ad interrompere la prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_4
- accoglie il ricorso e dichiara prescritto il credito di cui all'intimazione di pagamento n. 296 2022 90199098662/000 limitatamente agli avviso di addebito n. 59602120003082326000 di €. 3.085,76; n. 59620120004481164000 di €. 2.159,29; n.
59620120006859540000 di €. 2.498,21; n.
59620130000188385000 di €. 2.638,78; n.
50620130001627562000 di €. 1.286,09; n.
59620130002441619000 di €. 8.329,40; n.
59620130004735883000 di €. 2.545,34; n.
59620140000554510000 di €. 2.649,84; n.
59620140003395656000 di €. 2.625,96; n.
5962920140004167657000 di €. 3.441,81; n.
59620140007632012000 di €. 1.347,62; n.
59620150005634313000 di €. 649,11; n.
59620160001441208000 di €. 2.641,33; n.
59620160005977277000 di €. 1.310,40;
- condanna ed al Controparte_1 CP_4
pagamento - in solido - delle spese di lite che liquida in € 2.900,00, oltre rimborso spese forfetario, C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo