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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1004/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Rinaldi Paolo (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Caccia Parte_2 C.F._2 Umberto (C.F. e dell'Avv. Mercogliano Giuseppe (C.F. C.F._3
); C.F._4 APPELLATO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 06.02.2018, la Parte_1 impugnava la sentenza n. 2098/2017, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data
08.07.2017, con la quale era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da Pt_2
con condanna al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato esponeva quanto segue:
1 • in data 12.07.2011, presso la OR tour, acquistava un pacchetto turistico Parte_2
“tutto compreso”, con destinazione Zante, in Grecia, per il periodo dal 07.08.2011 al
15.08.2011, al prezzo € 1.180,00;
• in virtù della conclusione di tale contratto, l'attore diveniva beneficiario della polizza infortuni n. NAV9908351/B, stipulata dal tour operator con la Controparte_1 attualmente Parte_1
• conclusosi il viaggio, nel porto di Zante, a bordo della nave “Nel Lines”, l'attore cadeva a terra a causa di un movimento brusco del nastro trasportatore della scala mobile;
• a seguito dell'incidente, riportava lesioni personali, per cui, giunti a Napoli, si rendeva necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Mare;
• nonostante la richiesta trasmessa in data 20.09.2011, la compagnia assicuratrice non provvedeva al pagamento dell'indennizzo previsto dalla citata polizza infortuni.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano accoglieva la domanda in questione, condannando la al pagamento, in favore dell'attore, Parte_1 dell'importo di € 997,32, oltre interessi legali e spese processuali.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• erronea motivazione del Giudice di primo grado, nella parte in cui ha affermato che la polizza invocata dall'attore in primo grado copre il rischio di infortuni;
• erronea quantificazione dell'indennizzo.
1.4 – Con comparsa depositata in data 15.05.2018, si costituiva in giudizio Parte_2 argomentando circa l'inammissibilità dell'appello, poiché il giudizio di primo grado è stato deciso secondo equità; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – A seguito di alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti sono state autorizzate alla ricostruzione del medesimo. In ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
08.07.2017 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 06.02.2018; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 13.02.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Con riferimento ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, infatti, il legislatore ha prescritto la decisione secondo diritto, piuttosto che quella secondo equità, perché il primo tipo di decisione appare idoneo ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme;
invero, tale disciplina si fonda sul presupposto che i contratti di massa, essendo predisposti per disciplinare, in modo uniforme, determinati rapporti contrattuali (art. 1342 comma 1, c.c.), sono suscettibili di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo, che, quindi, meritano identica decisione (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n. 11361).
Nel caso di specie, l'indennizzo di cui l'attore ha chiesto il pagamento in primo grado scaturisce da una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità previste dall'art. 1342 c.c., poiché involge rapporti giuridici relativi a contratti di massa (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/12/2013,
n. 27543): si tratta, infatti, di un accordo fondato su condizioni predisposte unilateralmente dall'assicuratore e applicabili a tutti i contratti assicurativi analoghi.
La sentenza, pertanto, è stata decisa secondo diritto;
conseguentemente, l'appello è ammissibile.
3 2.3 – Sempre in via pregiudiziale, si deve rilevare che la OR TO è stata chiamata in giudizio dall'attore, su autorizzazione del Giudice di Pace, per estendere la domanda nei confronti della stessa;
tuttavia, non si tratta di un'ipotesi di causa inscindibili, poiché la parte chiamata in causa non è un litisconsorte necessario. Conseguentemente, l'appello è stato correttamente formulato dalla compagnia assicuratrice nei confronti della sola parte vittoriosa;
non è necessaria, quindi,
l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c..
3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata interpretazione della polizza assicurativa da parte del Giudice di prime cure.
L'appello è fondato.
3.1 – Al riguardo, si osserva che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, sull' grava l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto Parte_3 avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Cionondimeno, il rischio previsto nel contratto di assicurazione è normalmente delimitato attraverso patti che, sulla base delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono il diritto all'indennizzo ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, o ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma per i quali l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
Tale distinzione incide sull'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova: invero, la
4 circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dall'assicurato; la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, invece, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e dunque provato dall'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1558; Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24273; Cassazione civile sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
3.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, dunque, deve essere posto a carico dell'odierno appellato l'onere di dimostrare che si è verificato un evento rientrante tra i rischi inclusi nell'invocata copertura assicurativa.
Tale prova non è stata fornita, atteso che l'attore, in primo grado, ha dimostrato soltanto di aver patito un infortunio che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non rientra tra i rischi inclusi nella polizza per cui è causa.
In effetti, le condizioni del contratto assicurativo si desumono dal documento allegato all'atto di citazione, relativo alle garanzie prestate in favore di per il viaggio del Parte_2 medesimo a Zante, dal 07.08.2011 al 15.08.2021 (cfr. allegato n. 4 del fascicolo attoreo di primo grado).
All'interno dell'epigrafe di tale atto sono evidenziate le coperture assicurative operanti in favore dell'odierno appellato, facendosi riferimento ad annullamento, prestazioni di assistenza, spese mediche e bagaglio;
il contenuto e i limiti di tali coperture sono poi individuati all'interno dell'apposita sezione “prestazioni e garanzie”.
L'evento lamentato dall'attore in primo grado non rientra in nessuna delle ipotesi citate, in quanto il viaggio non è stato annullato, non sono state necessarie le prestazioni di assistenza indicate in contratto, non risultano documentate spese mediche sostenute durante il viaggio per prestazioni sanitarie non indispensabili e non rimandabili, non è stato smarrito il bagaglio.
È evidente, dunque, che il contratto assicurativo non copre l'infortunio lamentato da Pt_2
Tale conclusione non è contraddetta peraltro, dalle previsioni contenute al punto 1
[...] della pagina 1 delle condizioni contrattuali, invocato in primo grado dall'attore e poste a fondamento della sentenza impugnata. Infatti, tale punto 1, che si riferisce all'infortunio dell'assicurato, è inserito all'interno della sezione riguardante la “garanzia annullamento”; in particolare, si prevede che tale garanzia “è operante esclusivamente se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per un dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
5 sottoscrizione del contratto di viaggio”; tra tali motivi, si indica al n. 1 l'infortunio dell'assicurato. È chiaro, dunque, che l'assicurazione non copre l'infortunio patito dall'assicurato nel corso del viaggio, bensì l'annullamento del viaggio a causa di un infortunio;
in altri termini, essa non concerne l'evento lamentato dall'odierno appellante.
3.3 – In sintesi, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, l'odierno appellato non ha provato che il pregiudizio subito fosse coperto dalla garanzia assicurativa stipulata;
pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda formulata in primo grado.
A tale statuizione consegue la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022,
n. 26849).
4 – All'accoglimento dell'appello consegue anche la riforma della statuizione del Giudice di primo grado relativa alle spese di lite. Alla luce della soccombenza, esse devono essere poste a carico dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella
I fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a 108,18 per spese vive, di cui € 16,68 per spese di notifica ed € 91,50 per spese di iscrizione al ruolo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da Parte_2
2. condanna la parte appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
3. condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 108,18 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 24/09/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1004/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Rinaldi Paolo (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Caccia Parte_2 C.F._2 Umberto (C.F. e dell'Avv. Mercogliano Giuseppe (C.F. C.F._3
); C.F._4 APPELLATO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 06.02.2018, la Parte_1 impugnava la sentenza n. 2098/2017, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data
08.07.2017, con la quale era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da Pt_2
con condanna al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato esponeva quanto segue:
1 • in data 12.07.2011, presso la OR tour, acquistava un pacchetto turistico Parte_2
“tutto compreso”, con destinazione Zante, in Grecia, per il periodo dal 07.08.2011 al
15.08.2011, al prezzo € 1.180,00;
• in virtù della conclusione di tale contratto, l'attore diveniva beneficiario della polizza infortuni n. NAV9908351/B, stipulata dal tour operator con la Controparte_1 attualmente Parte_1
• conclusosi il viaggio, nel porto di Zante, a bordo della nave “Nel Lines”, l'attore cadeva a terra a causa di un movimento brusco del nastro trasportatore della scala mobile;
• a seguito dell'incidente, riportava lesioni personali, per cui, giunti a Napoli, si rendeva necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Mare;
• nonostante la richiesta trasmessa in data 20.09.2011, la compagnia assicuratrice non provvedeva al pagamento dell'indennizzo previsto dalla citata polizza infortuni.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano accoglieva la domanda in questione, condannando la al pagamento, in favore dell'attore, Parte_1 dell'importo di € 997,32, oltre interessi legali e spese processuali.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• erronea motivazione del Giudice di primo grado, nella parte in cui ha affermato che la polizza invocata dall'attore in primo grado copre il rischio di infortuni;
• erronea quantificazione dell'indennizzo.
1.4 – Con comparsa depositata in data 15.05.2018, si costituiva in giudizio Parte_2 argomentando circa l'inammissibilità dell'appello, poiché il giudizio di primo grado è stato deciso secondo equità; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – A seguito di alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti sono state autorizzate alla ricostruzione del medesimo. In ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
08.07.2017 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 06.02.2018; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 13.02.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Con riferimento ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, infatti, il legislatore ha prescritto la decisione secondo diritto, piuttosto che quella secondo equità, perché il primo tipo di decisione appare idoneo ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme;
invero, tale disciplina si fonda sul presupposto che i contratti di massa, essendo predisposti per disciplinare, in modo uniforme, determinati rapporti contrattuali (art. 1342 comma 1, c.c.), sono suscettibili di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo, che, quindi, meritano identica decisione (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n. 11361).
Nel caso di specie, l'indennizzo di cui l'attore ha chiesto il pagamento in primo grado scaturisce da una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità previste dall'art. 1342 c.c., poiché involge rapporti giuridici relativi a contratti di massa (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/12/2013,
n. 27543): si tratta, infatti, di un accordo fondato su condizioni predisposte unilateralmente dall'assicuratore e applicabili a tutti i contratti assicurativi analoghi.
La sentenza, pertanto, è stata decisa secondo diritto;
conseguentemente, l'appello è ammissibile.
3 2.3 – Sempre in via pregiudiziale, si deve rilevare che la OR TO è stata chiamata in giudizio dall'attore, su autorizzazione del Giudice di Pace, per estendere la domanda nei confronti della stessa;
tuttavia, non si tratta di un'ipotesi di causa inscindibili, poiché la parte chiamata in causa non è un litisconsorte necessario. Conseguentemente, l'appello è stato correttamente formulato dalla compagnia assicuratrice nei confronti della sola parte vittoriosa;
non è necessaria, quindi,
l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c..
3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata interpretazione della polizza assicurativa da parte del Giudice di prime cure.
L'appello è fondato.
3.1 – Al riguardo, si osserva che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, sull' grava l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto Parte_3 avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Cionondimeno, il rischio previsto nel contratto di assicurazione è normalmente delimitato attraverso patti che, sulla base delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono il diritto all'indennizzo ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, o ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma per i quali l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
Tale distinzione incide sull'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova: invero, la
4 circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dall'assicurato; la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, invece, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e dunque provato dall'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1558; Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24273; Cassazione civile sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
3.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, dunque, deve essere posto a carico dell'odierno appellato l'onere di dimostrare che si è verificato un evento rientrante tra i rischi inclusi nell'invocata copertura assicurativa.
Tale prova non è stata fornita, atteso che l'attore, in primo grado, ha dimostrato soltanto di aver patito un infortunio che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non rientra tra i rischi inclusi nella polizza per cui è causa.
In effetti, le condizioni del contratto assicurativo si desumono dal documento allegato all'atto di citazione, relativo alle garanzie prestate in favore di per il viaggio del Parte_2 medesimo a Zante, dal 07.08.2011 al 15.08.2021 (cfr. allegato n. 4 del fascicolo attoreo di primo grado).
All'interno dell'epigrafe di tale atto sono evidenziate le coperture assicurative operanti in favore dell'odierno appellato, facendosi riferimento ad annullamento, prestazioni di assistenza, spese mediche e bagaglio;
il contenuto e i limiti di tali coperture sono poi individuati all'interno dell'apposita sezione “prestazioni e garanzie”.
L'evento lamentato dall'attore in primo grado non rientra in nessuna delle ipotesi citate, in quanto il viaggio non è stato annullato, non sono state necessarie le prestazioni di assistenza indicate in contratto, non risultano documentate spese mediche sostenute durante il viaggio per prestazioni sanitarie non indispensabili e non rimandabili, non è stato smarrito il bagaglio.
È evidente, dunque, che il contratto assicurativo non copre l'infortunio lamentato da Pt_2
Tale conclusione non è contraddetta peraltro, dalle previsioni contenute al punto 1
[...] della pagina 1 delle condizioni contrattuali, invocato in primo grado dall'attore e poste a fondamento della sentenza impugnata. Infatti, tale punto 1, che si riferisce all'infortunio dell'assicurato, è inserito all'interno della sezione riguardante la “garanzia annullamento”; in particolare, si prevede che tale garanzia “è operante esclusivamente se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per un dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
5 sottoscrizione del contratto di viaggio”; tra tali motivi, si indica al n. 1 l'infortunio dell'assicurato. È chiaro, dunque, che l'assicurazione non copre l'infortunio patito dall'assicurato nel corso del viaggio, bensì l'annullamento del viaggio a causa di un infortunio;
in altri termini, essa non concerne l'evento lamentato dall'odierno appellante.
3.3 – In sintesi, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, l'odierno appellato non ha provato che il pregiudizio subito fosse coperto dalla garanzia assicurativa stipulata;
pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda formulata in primo grado.
A tale statuizione consegue la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022,
n. 26849).
4 – All'accoglimento dell'appello consegue anche la riforma della statuizione del Giudice di primo grado relativa alle spese di lite. Alla luce della soccombenza, esse devono essere poste a carico dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella
I fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a 108,18 per spese vive, di cui € 16,68 per spese di notifica ed € 91,50 per spese di iscrizione al ruolo.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da Parte_2
2. condanna la parte appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
3. condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 108,18 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 24/09/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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