Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1206 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1206 2024 r.g. promossa da:
( , rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cianciafara Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Treviso, Via Olivi 26
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Todaro Vincenzo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-
Mestre, Via Rosa n. 24,
APPELLATA
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1
635/2024 del 14/03/2024
Conclusioni di parte attrice: “Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata Sentenza n. 635/2024 del Tribunale di Treviso, indicata in epigrafe, e specificamente: In via principale • Disporre l'affidamento del figlio minore alla responsabilità Per_1
genitoriale di entrambi i coniugi, con diritto per il padre di far visita allo stesso due giorni alla settimana ovvero tenuto conto dell'attuale residenza del sig. si chiede che lo stesso possa Pt_1
sentire il figlio telefonicamente o a mezzo videochiamate 2 volte a settimana;
Per_1
• Disporre CTU tecnica al fine di valutare la capacita genitoriale dei sigg.ri e Controparte_1 Pt_1
sì da determinare ed individuare la formula di affidamento più idonea nonché indicare le
[...] modalità ed i tempi di visita del figlio Rideterminare l'assegno di mantenimento in € 50,00 Per_1
mensili a favore del figlio e che le spese straordinarie, mediche e sportive vengano ripartite in Per_1
capo al sig. nella misura del 20% e ed a carico della sig.ra in misura dello 80%; In Pt_1 CP_1
via istruttoria
• Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di data 4/05/2023 depositata il 5/05/2023, chiedendo di essere abilitati alla prova contraria sulle eventuali capitolazioni di controparte, in denegata ipotesi di loro ammissione e con i testi indicati, con riserva d'altri; con vittoria di spese ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta: “ Nel merito in via principale - Rigettarsi l'appello principale promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in Parte_1
narrativa in punto affidamento e mantenimento per il figlio minore;
Nel merito in via incidentale -
In parziale riforma dell'impugnata sentenza qualificarsi come super-esclusivo l'affidamento del figlio minore alla madre Sig.ra in quanto l'unico idoneo alle esigenze e al benessere psico Per_1 CP_1
fisico del minore per tutto quanto dedotto e argomentato nel presente atto;
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza condannarsi al pagamento delle spese legali del giudizio di Parte_1 primo grado nell'importo chiesto nella nota spese depositata avanti al Tribunale di Treviso o nel diverso importo ritenuto di atto;
In vi istruttoria Si depositano i documenti dal n. 1 al n. 7 indicati in narrativa;
In ogni caso Spese e compensi di appello interamente rifusi, oltre accessori di legge”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da Pt_1
dichiara di intervenire e formula le seguenti conclusioni: confermarsi le statuizioni di primo
[...] grado e rigettarsi le istanze di cui al ricorso”.
FATTO
2 1.Il giudizio di primo grado.
1.1. La coppia ha contratto matrimonio con rito civile il 19.10.2011 e dalla loro unione è nato il figlio
(25.4.2012); i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto di Per_1
omologa del Tribunale di Treviso del 22.12.2021 in omaggio al quale era affidato in via Per_1
esclusiva alla madre, con attribuzione ad entrambi i genitori del potere di decidere circa le questioni di maggior interesse relative al figlio, collocato in via prevalente presso la madre (residente in
Piombino Dese-TV) e posto a carico del padre, percettore del reddito di cittadinanza, un contributo per il mantenimento ordinario del minore per €50,00, mensili, oltre al 20% delle spese straordinarie, contributo elevabile ad un massimo di €300,00 mensili a condizione del reperimento di attività lavorativa, ferma restando la proporzione del mantenimento ordinario paterno al 20% del proprio stipendio. In considerazione della conferma dell'ordine di protezione ex art. 342 bis c.c. a carico del sig. (per condotte di minacce ai danni del coniuge), il Tribunale delegava il servizio sociale Pt_1
competente per territorio a monitorare le condizioni psico fisiche e scolastiche del minore Per_1 riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, della legge n. 104/92 (per disturbo oppositivo provocatorio), con predisposizione di un calendario di visite in forma protetta e due colloqui telefonici settimanali anche mediante video chiamata.
1.2.Con la sentenza sopra citata il Tribunale di Treviso ha dato atto della cessazione della misura di protezione, ha confermato le modalità di affidamento esclusivo del minore alla madre (residente in
Gorgo al Monticano-TV) ed aumentato la misura del contributo paterno da €50,00 ad €200,00 tenuto conto della giovane età del padre del reperimento di attività lavorativa a tempo determinato a chiamata, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando la domanda di assegno divorzile formulata reciprocamente dalle parti e compensato integralmente le spese di lite.
1.3. Circa il diritto di visita paterno, stante la non certa dimora stabile, il Tribunale disponeva che i
Servizi sociali competenti territorialmente organizzassero gli incontri tra padre e figlio eliminando lo spazio neutro – stante la positiva evoluzione degli stessi- , prevedendo incontri per un giorno alla settimana, per alcune ore della giornata, con esclusione del pernotto, con obbligo di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare preposto alla vigilanza ex art. 337 c.c..; il Tribunale prevedeva altresì l'impegno per la madre ad organizzare due colloqui telefonici alla settimana, se possibile anche in videochiamata, tra il padre e il figlio.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1.L'appellante si duole del provvedimento deducendo, quale primo profilo di censura, l'ingiustizia delle disposizioni concernenti l'affidamento e il diritto di visita del figlio minore.
3 2.2. Il sig. critica la sentenza del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha confermato il regime Pt_1
di affido esclusivo alla madre già disposto in sede di separazione, non avendo il Collegio di primo grado valorizzato nuove circostanze già note ed allegate.
2.4.Espone di aver dedotto nella comparsa conclusionale di vivere da ottobre 2023 con i propri genitori a Riposto (CT) e di essere stato assunto dal dicembre 2023 con contratto a tempo indeterminato part time con mansioni di cameriere.
2.5.Evidenzia come il regime di affidamento esclusivo non sia conforme al superiore interesse del minore e non rispetti il principio di bigenitorialità.
2.6.Precisa di non vedere di persona il figlio da luglio 2023 e che attualmente i contatti telefonici sono sporadici (una telefonata il 18.6.2024 una videochiamata il 7.6.2024, nessun contatto dal
20.12.2023 all'11.1.2024), ciò a causa del comportamento della sig.ra che in tutti modi CP_1
ostacolerebbe il padre e non gli permetterebbe di avere alcun rapporto con il figlio. Trascrive vari messaggi telefonici intercorsi con l'ex moglie da cui deduce la volontà di quest'ultima di condizionare i contatti padre figlio all'adempimento delle proprie obbligazioni da parte del padre.
2.7.Evidenzia il ritardo con il quale i servizi sociali incaricati solo in data 8/07/2024, nonostante le ripetute chiamate e richieste dell'appellante, lo avrebbero contattato.
Insiste nell'espletamento di una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti ed il miglior regime di visita del minore.
2.8. Il secondo motivo di appello attiene all' errata determinazione dell'assegno di mantenimento – alla luce delle condizioni economiche del ricorrente.
2.9.Il Tribunale ha rilevato che: si e appreso che il certamente idoneo al lavoro per età e Pt_1 condizione fisica, e stato assunto nell'anno 2023 con contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato, pertanto, nonostante l'instabilità lavorativa si ritiene che il medesimo possa e debba contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di
€.200,00”.
2.10.Ribadisce come il Tribunale non abbia correttamente tenuto conto dell'esiguo reddito dell'appellante e dell'ingente patrimonio di cui è titolare la sig.ra (4 beni immobili in CP_1
Provincia di Catania ed €1.350,00 circa di stipendio medio netto al mese).
2.11.Documenta (doc. n. 5) di esser stato licenziato per giusta causa in data 11.7.2024, di aver percepito le mensilità di giugno e luglio circa €250,00 netti, di sopravvivere con gli anziani genitori e con l'unica pensione del padre per €800,00 mensili.
2.12.Chiede pertanto che la Corte ripristini il regime di affidamento condiviso del figlio minore con diritto per il padre di far visita allo stesso due giorni alla settimana ovvero tenuto conto Per_1
4 dell'attuale residenza del sig. che quest'ultimo possa sentire il figlio telefonicamente o Pt_1 Per_1
a mezzo videochiamate 2 volte a settimana, disponga CTU sistemica al fine di valutare la capacità genitoriale dei sigg.ri e sì da determinare ed individuare la formula Controparte_1 Parte_1
di affidamento più idonea nonché indicare le modalità ed i tempi di visita del figlio riduca ad Per_1
€50,00 mensili il contributo paterno per il figlio e che le spese straordinarie, mediche e sportive Per_1
vengano ripartite in capo al sig. nella misura del 20% e ed a carico della sig.ra in Pt_1 CP_1
misura dello 80%.
3.Si è costituita parte appellata, la quale ha instato in via principale per il rigetto dell'appello ed in via incidentale per il rafforzamento del regime in affidamento super esclusivo con vittoria delle spese di lite anche di primo grado.
3.1. Quanto al primo motivo di censura deduce come la sig.ra la non abbia opposto alcuna CP_1 resistenza all'accesso del padre nei confronti del figlio ma, al contrario come il comportamento ostruzionistico sia posto in essere proprio dal , il quale risulta imputato nei procedimenti Pt_1
pendenti presso il Tribunale di Tribunale di Padova (r.g.n.r. 2027/2020 e 84/2023) per violazioni del divieto di avvicinamento, con ammissione all'istituto della messa alla prova e svolgimento di lavori di pubblica utilità presso la Pro Loco di Riposto per otto ore alla settimana (il lunedì ed il martedì dalle 9 alle 13).
3.2.Precisa di essersi recata ad agosto 2024 in Sicilia e di aver avvisato di ciò i Servizi Sociali competenti, richiamando il contenuto della relazione del 2.7.2024 e del Servizio di Neuro psichiatria infantile dell'ULSS 2 (doc. n. 2) del 12.7.2024 la quale ha evidenziato che il bambino ha un comportamento più protettivo e meno problematico con la madre.
3.3.Deduce che il padre si sarebbe dimostrato nel corso del tempo poco presente sia affettivamente che economicamente e che la psicologa avrebbe più volte cercato di approfondire i rapporti con il padre ma il bambino si sarebbe sempre mostrato schivo, rifiutando di affrontare l'argomento perché per lui fonte di estrema tensione e possibile motivo di eccessi d'ira.
3.4.Inoltre ribadisce come non siano emerse circostanze nuove legittimanti una modifica del regime di affidamento ratificato in sede di omologa della separazione.
Circa il secondo motivo deduce come la misura stabilita dal Tribunale sia congrua e corretta stante l'irrilevanza a tali fini del sopravvenuto stato di disoccupazione.
La causa è stata discussa in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
25.11.2024.
DIRITTO
5 1.Il primo motivo di appello, afferente il regime di affidamento disposto dal Tribunale, non è fondato.
1.1. Come noto, la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del
2017).
1.2. L'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 ter, comma primo, c.c. è una misura che può essere adottata, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di quelle concrete ragioni contrarie all'interesse del minore, tali da giustificare una tale misura rigorosa, quali ad esempio la obiettiva lontananza del genitore o il suo disinteresse rispetto all'affettività dei figli e agli accordi in ordine agli stessi, espliciti o taciti, in tal senso raggiunti dalle parti (Cass. 12474/2024).
1.3.In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, con la conseguenza che l'esclusione dell'affido condiviso dovrà poggiare su una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore.
1.4. Il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole e, laddove sussistano i presupposti per derogare al generale principio dell'affido condiviso, deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
1.5.L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
L'individuazione della madre, nel caso di specie, quale genitore maggiormente accudiente e presente nella vita del figlio, appare corretta.
6 1.6.In particolare a pagina 6 della sentenza si legge: “relativamente all'affidamento del figlio minore
ritiene il Collegio di confermare l'affidamento esclusivo alla madre, infatti, il padre che Per_1
risulta aver svolto saltuaria attività lavorativa, non ha precisato ove attualmente risieda e se la sua residenza e/o domicilio siano stabili, presupposto necessario per formulare un adeguato piano genitoriale che rispetti il principio della bigenitorialità, considerato, altresì, che la ricorrente congiuntamente al minore, ha cambiato residenza e risiede ora a Gorgo al Monticano (TV), come appreso dai Servizi Sociali dell'Azienda Ulss n.6 Euganea, in precedenza incaricati del monitoraggio”.
1.7.Invero il Tribunale di Treviso ha ritenuto di confermare il regime di affido esclusivo alla madre, modulo peraltro già condiviso dalla coppia genitoriale dal 2021, sulla base di indicatori di rischio di pregiudizio per il minore, quali la non stabilità della residenza e la prestazione di saltuaria attività di lavoro da parte del genitore non collocatario, fattori che pregiudicherebbero la predisposizione di un adeguato piano genitoriale.
1.8.Rileva il Collegio come sebbene la circostanza del cambiamento di residenza in Sicilia sia stata allegata (ma non documentata) da parte dell'appellante, tuttavia deve tenersi in debito conto dell'oggettiva distanza tra i due domicili (paterno e materno) di riferimento (Riposto e Gorgo al
Monticano) e delle particolari condizioni psicofisiche di (affetto da disturbo da disregolazione Per_1 dell'umore dirompente, deficit dell'attenzione, iperattività, impulsività marcata, etero aggressività), necessitante di costanti terapie comportamentali, follw up, e somministrazioni farmacologiche
(risperidone) e con presa in carico da parte della NPI di Oderzo (TV).
1.9. Osserva la Corte come la scelta del trasferimento del padre presso i propri genitori in Sicilia sia stata unilateralmente presa dall'appellante con consapevolezza degli effetti che tale decisione avrebbe inevitabilmente comportato sotto il profilo del concreto esercizio della responsabilità genitoriale.
1.10. Alla luce delle relazioni dei servizi sociali e NPI agli atti (2.7.2024, 12.7.2024) e delle particolari necessità sanitarie e scolastiche di (vedi da ultimo il mancato avvio del percorso dei “laboratori Per_1 esperienziali” presso il servizio di NPI di Oderzo per assenza dell'autorizzazione paterna, sub. Doc.
n. 8), nel superiore interesse del bambino, necessitante di decisioni che impongono tempistiche celeri ed adeguata sintonia tra i genitori, ritiene il Collegio che, sebbene il rapporto padre figlio debba essere preservato nei termini che verranno poi precisati, appaia comunque necessario conferire alla madre i poteri di decisione in ordine alle questioni di maggior interesse relative alla salute ed all'istruzione, con accoglimento dell'appello incidentale sul punto.
Si autorizza altresì fin d'ora lo svolgimento da parte del minore dei laboratori esperienziali gestiti dal
Servizio NPI di Oderzo.
7 1.11.Deve tuttavia osservarsi come il rapporto padre figlio debba essere preservato, sollecitando entrambi i genitori a proteggere dalla conflittualità in essere tra le parti ed a collaborare Per_1
fattivamente affichè il bambino non sia coinvolto in un conflitto di lealtà.
1.12.I servizi sociali di Oderzo, in raccordo con quelli di Acireale, dovranno sinergicamente elaborare un calendario di visite padre figlio alla presenza di un educatore, per la durata di tre ore, con un preavviso di 15 giorni per tre volte alla settimana, con facoltà di ampliarli anche in forma libera.
Il padre potrà inoltre potrà contattare in modalità videochiamata tre volte alla settimana nella Per_1
fascia oraria dalle ore 19.30 alle ore 20.30.
Dato l'ampio e strutturato mandato di vigilanza conferito ai Servizi Sociali, (i quali dovranno riferire al Giudice tutelare con relazione semestrale ex art 337 c.c.), non si ritiene necessario l'espletamento di CTU sistemica.
2 Anche il secondo profilo di censura è infondato.
2.1. Secondo quanto prescritto dall'art. 337 ter, c.4, c.c. salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestiche di cura assunti da ciascun genitore.
2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. da ultimo
Cass. Civ. n. 10359/2024): “ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, in conformità alle esigenze del figlio e al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Tale principio, radicato nella legge e consolidato dalla giurisprudenza, si propone di assicurare una distribuzione equilibrata dell'onere finanziario, tenendo in considerazione non solo le risorse economiche effettive di entrambi i genitori ma anche il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”.
2.3. Inoltre nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori (cfr. Cass. Civ., n. 30643/2023).
8 2.4. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto buon governo degli stessi.
2.5.L'appellante è stato percettore del reddito di cittadinanza nel 2020 e 2021 (redditi annuali per
€1.803,00 nel 2020 ed € 6.702 nel 2021), ha svolto attività di cameriere con contratto a tempo determinato part time nel 2023 (sono documentate buste paga di circa €628,00 mensili), il
15.12.2023 è stato assunto a tempo indeterminato part time come aiuto cameriere presso un ristorante di Mascali con retribuzione di circa €200,00 mensili, il 9.7.2024 è stato licenziato per giusta causa e percepisce la NASPI a scalare, infine non sostiene costi abitativi dimorando presso i genitori.
2.6.Il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
2.7.Pertanto, se non è provata l'assoluta incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
2.8.Rileva la Corte come l'attuale stato di disoccupazione non incida sulla misura del contributo al mantenimento, vista l'entità minima del contributo, la giovane età del padre, la sua capacità lavorativa e l'assenza di costi abitativi.
2.9.L'appellata percepisce un reddito di circa €1.300,00 mensili ed è proprietaria della quota del
16% di quattro cespiti immobiliari, ha percepito per il periodo d'imposta 2022 un reddito medio netto di circa €1.299,00.
2.10.Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
2.11.In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del minore, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
9 2.12.In primo luogo va tenuto conto dell'età di (anni 12), dei relativi impegni di studio, di Per_1
sport, di vita e di relazione e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018
n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
2.13.In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza presso il padre, nonché il minor impegno del padre rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n.
4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
2.14.La misura del contributo al mantenimento ordinario e della quota parte delle spese straordinarie stabilita dal Tribunale pertanto è congrua e proporzionata sia ai redditi delle parti che al tempo di permanenza di in via esclusiva dalla madre ed ai maggiori costi sostenuti Per_1
(per attività sportiva ed altro) dalla madre in relazione all'età di (12 anni). Per_1
Il secondo motivo di appello incidentale deve invece essere rigettato.
Invero la compensazione delle spese di lite è stata correttamente pronunciata ai sensi dell'art. 92,
c.2, c.p.c. avendo il Tribunale rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da entrambe le parti, stante anche la natura costitutiva della pronuncia sullo status.
Le spese di lite del presente grado, liquidate secondo i parametri del DM 55/2024 e succ. modificazioni per l'intero in complessivi €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge, in ragione del rigetto del secondo motivo di appello incidentale, vengono compensate nella misura del 50% e poste a carico dell'appellante per il residuo.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Treviso n. 635/2024 del 14/03/2024,
dispone che le decisioni di maggior interesse relative alla salute ed all'istruzione del minore siano prese dalla madre;
Persona_2 Controparte_1
autorizza fin d'ora lo svolgimento da parte del minore dei laboratori Persona_2
esperienziali gestiti dal Servizio NPI di Oderzo;
dispone che i servizi sociali di Oderzo, in raccordo con quelli di Acireale, predispongano un calendario di visite padre figlio alla presenza di un educatore, per la durata di tre ore, con un
10 preavviso di 15 giorni per tre volte alla settimana, con facoltà di ampliarli anche in forma libera;
il padre potrà inoltre potrà contattare in modalità videochiamata tre volte alla settimana Per_1
nella fascia oraria dalle ore 19.30 alle ore 20.30; dispone che i Servizi Sociali di Oderzo riferiscano al Giudice Tutelare presso il Tribunale di
Treviso con relazione semestrale di aggiornamento ex art. 337 c.c. (primo termine 30.9.2025); compensa le spese di lite del presente grado, liquidate per l'intero in complessivi €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nella misura del 50% e pone a carico dell'appellante il residuo 50%. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2.12.2024.
Il Consigliere Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
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