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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2061/2025
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (cfr Cass. 9755/2019); che pertanto, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito deve accertare sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (cfr. Cass. n.5338 del 2014); considerato che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale e che per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
rilevato che l' ha eccepito l'insussistenza del requisito contributivo producendo relativo CP_1 estratto dal quale si evince che alla data della domanda (27.11.2024) non sussistevano i requisiti amministrativi;
considerato invero che, nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa, risultano accreditati solo n. 94 contributi settimanali nella gestione di pertinenza;
posto che il richiamato requisito manca e che esso costituisce condizione dell'azione in assenza del quale non può accogliersi la richiesta di a.t.p.; dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att.
SI COMUNICHI
Salerno, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino
SEZIONE LAVORO
R.G. 2061/2025
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (cfr Cass. 9755/2019); che pertanto, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito deve accertare sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (cfr. Cass. n.5338 del 2014); considerato che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale e che per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
rilevato che l' ha eccepito l'insussistenza del requisito contributivo producendo relativo CP_1 estratto dal quale si evince che alla data della domanda (27.11.2024) non sussistevano i requisiti amministrativi;
considerato invero che, nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa, risultano accreditati solo n. 94 contributi settimanali nella gestione di pertinenza;
posto che il richiamato requisito manca e che esso costituisce condizione dell'azione in assenza del quale non può accogliersi la richiesta di a.t.p.; dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att.
SI COMUNICHI
Salerno, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino